La Multinational Anti-Avoidance Law
La Multinational Anti-Avoidance Law (Maal), entrata in vigore nel dicembre 2015 per gli schemi intrapresi a partire dal 2016, è stata inserita nella sezione 177 DA e va ad ampliare la GAAR australiana.
Si tratta di una norma finalizzata a contrastare l’erosione della base imponibile da parte di gruppi multinazionali che, attraverso l’utilizzo di schemi artificiosi, evitano l’attribuzione dei profitti alle stabili organizzazioni in Australia. Tali entità, infatti, pur svolgendo attività di business in Australia con una diretta connessione, tuttavia, registrano i propri ricavi offshore, con lo scopo principale di ottenere un beneficio fiscale in Australia e/o di ridurre l’ imposta estera.
I requisiti per l’applicazione della norma
Affinchè i criteri per l’applicazione della norma siano soddisfatti, il contribuente deve intraprendere uno schema in connessione con cui siano presenti tutti i seguenti requisiti.
Innanzitutto la norma si applica nei confronti di contribuenti ritenuti Significant Global Entities ossia entità con un reddito annuo complessivo superiore a 1 miliardo di dollari australiani o membri di un gruppo consolidato sempre avente un reddito complessivo annuo superiore a 1 miliardo di dollari australiani.
Inoltre lo schema deve essere connotato dai seguenti aspetti:
- l’esistenza di un'entità straniera che consegue redditi da cessione di beni o prestazione di servizi (eccetto servizi finanziari) a clienti australiani, parti terze;
- le attività sono intraprese in Australia con una diretta connessione con il business svolto;
- le attività (in parte o tutte) sono svolte con il supporto di un'entità australiana (o una Stabile organizzazione), associata o commercialmente dipendente dall'entità estera.
- l’entità straniera evita l’ attribuzione dei profitti conseguiti (totalmente o parzialmente) in Australia ad una stabile organizzazione australiana; in altre parole lo schema è stato strutturato con lo scopo principale (o con uno degli scopi principali) di ottenere un vantaggio fiscale in Australia e/o un contemporaneo vantaggio fiscale in Australia e la riduzione di una o più imposte estere.
- un'entità non soddisfa il requisito di significant global entity;
- un'entità vende direttamente ai clienti in Australia senza che venga intrapresa alcuna attività in Australia da parte di un'impresa associata o di un'impresa commercialmente dipendente in connessione diretta col business
- un'entità effettua esclusivamente cessioni escluse dalla norma (ossia offerte di servizi finanziari)
- un'entità non ritrae reddito ordinario dalle cessioni effettuate ai clienti in Australia.
- nessun partecipante allo schema ha la finalità principale richiesta per l’applicazione della norma.
La determinazione della finalità della norma
Ai fini dell’applicazione della norma si richiede che il conseguimento di un beneficio fiscale sia la finalità principale, o una tra le diverse finalità principali dello schema. Lo scopo richiesto dalla norma deve essere stabilito obiettivamente, analizzando la modalità con cui è stato implementato lo schema e verificando lo stesso in sostanza, prendendo come riferimento gli otto fattori specificati per la clausola generale antiabuso.
Rimane esclusa la rilevanza dei motivi soggettivi dei partecipanti allo schema.
Il “purpose test” della presente misura, per ciò che concerne il test della finalità fiscale, tuttavia si differenzia dal test previsto nella Gaar per i seguenti aspetti:
- la soglia della finalità fiscale viene abbassata passando dalla “ finalità esclusiva o dominante” prevista nella Gaar a “finalità principale o una delle diverse finalità principali”
- in addizione al beneficio fiscale australiano, come definito nella sezione 177C, la norma in esame prevede, oltre a ques’ultimo, anche la combinata finalità di un beneficio fiscale in Australia e di una riduzione (o un differimento) dell’imposta estera.
L’identificazione e la quantificazione di un vantaggio fiscale, ottenuto in relazione allo schema, presuppone il confronto delle conseguenze fiscali dello schema attuato con le conseguenze fiscali che sarebbero sorte, o che si sarebbero potute prevedere, in assenza dello schema. Ciò comporta un confronto tra gli effetti fiscali di uno schema con quelli di un’alternativa ragionevole.
Accertata l’elusività dello schema, l’amministrazione finanziaria ha il potere di effettuare una rideterminazione avvalendosi della disciplina generale anti abuso, annullando il beneficio fiscale ottenuto dall'entità estera e dalle sue parti in connessione con lo schema, e provvedendo a tassare le entità coinvolte come se operassero per il tramite di SO australiane di imprese estere.
La Task Force
Nel 2016 è stata fondata una task force in seno all’Amministrazione finanziaria australiana il cui obiettivo è di esaminare gli aspetti fiscali delle multinazionali nonché di grandi gruppi pubblici e privati e di creare una maggiore compliance tra contribuenti e fisco.
A tal proposito al fine di incoraggiare i contribuenti a rafforzare l’attività di compliance l’amministrazione finanziaria ha stabilito che, per coloro i quali aprono una filiale in Australia, non entrerà nel merito degli accordi intrapresi ai fini di Transfer Pricing per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2016 fino alla data del restructuring purchè:
- i contribuenti effettuino un’autonoma valutazione, su base ragionevole, delle transazioni relativamente alle norme sul Transfer Pricing;
- la funzione di distributore australiana venga remunerata, con una percentuale minima di profitto ante imposte del 3%.