Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Australia: interazione possibiletra thin cap e transfer pricing

A chiarirlo è stato l'Australian Taxation Office che, a fine ottobre, ha pubblicato il public ruling TR 2010/7

australia
Il fisco australiano (public ruling TR 2010/7 - Income tax: the interaction of Division 820 of the Income Tax Assessment Act 1997 and the transfer pricing provisions) esprime il proprio punto di vista sull'interazione tra le disposizioni nazionali sulla thin capitalization, contenute nella Division 820 del Income Tax Assessment Act, e la disciplina dei prezzi di trasferimento. L'applicazione del principio di libera concorrenza ai finanziamenti infragruppo è già stato affrontato nei Taxation Rulings TR 92/112 e TR 97/203.

La thin cap in Australia
La disciplina della thin cap tra parti correlate in Australiastabilisce, in estrema sintesi, che un ente che non sia un authorized deposit-taking institution (questi ultimi fondamentalmente coincidono con gli istituti bancari) potrà dedurre interessi passivi e costi ad essi correlati (definiti dalla legge come debt deductions) fintanto che il proprio indebitamento medio (adjusted average debt) non superi l'ammontare massimo di debito deducibile (maximum allowable debt), pari:
  • per una outward investing entity (ad esempio il soggetto residente in Australia che realizza attività all'estero attraverso società controllate o stabili organizzazioni) al maggiore tra i seguenti importi: il safe harbour debt amount, rappresentato dai ¾ del valore medio degli asset del contribuente australiano, l'arm's length debt amount, rappresentato dall'ammontare del finanziamento che potrebbe essere ottenuto da una terza parte indipendente in circostanze comparabili, con alcuni aggiustamenti, il worldwide gearing debt amount, riferibile all'indebitemento complessivo del gruppo multinazionale a cui il contribuente appartiene che, in determinate circostanze, può consentire un maggior ammontare massimo di debito deducibile.
  • per una inward investing entity (ad esempio una società in Australia controllata da un soggetto non residente) al maggiore tra il safe harbour debt amount e l'arm's length debt amount.


I chiarimenti del ruling
Il documento di prassi chiarisce che le norme sui prezzi di trasferimento vanno applicate prima di quelle sulla thin cap (The transfer pricing provisions are applied before the thin capitalisation provisions in determining the deduction allowable for the pricing of debt…omissis…[The transfer pricing provisions] apply firstly to require an arm's length consideration for debt funding that is provided on a non-arm's length basis, with the thin capitalisation provisions then operating on the amount of debt deductions determined based on that consideration).
Ne consegue che le norme sulla thin cap possono limitare l'ammontare degli interessi passivi deducibili e delle altre spese ad essi correlate, classificabili come debt deductions ai sensi della section 820-40 dell'Income Tax Assessment Act 1997, solo dopo l'applicazione delle disposizioni sui prezzi di trasferimento, se l'indebitamento medio supera l'ammontare massimo di debito deducibile. Per debt deductions si intendono, in sintesi, oltre che il tasso di interesse, anche i costi sostenuti in relazione all'interesse corrisposto sul finanziamento, quali ad esempio: an amount in substitution for interest; a discount in respect of a security; a fee or charge in respect of a debt).
Di converso, qualora il soggetto in esame non sostenga "debito in eccesso" (ovvero presenti un indebitamento medio < l'ammontare massimo di debito deducibile), cosicchè non vi sia alcun recupero fiscale sulla base delle norme sulla thin cap, le disposizioni sui prezzi di trasferimento possono comunque essere applicate al fine di aggiustare il prezzo (considerate tutte le considizioni della transazione) corrisposto per ottenere e mantenere il finanziamento.
Per chiarire le possibili interazioni tra le due discipline, il public ruling fornisce alcuni utili esempi:

aggiustamento sulla base delle disposizioni sulla thin cap senza aggiustamento di transfer pricing
Aus Co è una società australiana controllata da For Co., società  residente in un Paese con il quale l'Australia ha siglato una convenzione contro le doppie imposizioni. Aus Co viene considerata un inward investment vehicle ai sensi delle disposizioni sulla thin cap. Per l'anno d'imposta in esame Aus Co presenta :

  • un "safe harbour debt amount'" di 375 milioni di dollari
  • un "adjusted average debt" di 400 milioni di dollari, di cui 200 erogati a titolo di finanziamento da For Co e gli altri 200 da un terzo indipendente, entrambi agli stessi termini e alle medesime condizioni e allo stesso tasso di interesse del 10%,
  • equity per  100 milioni di dollari.

Aus Co. ha un ammontare complessivo di deduzioni correlate al finanziamento (cosidette debt deductions) pari a 40 milioni di dollari (nella fattispecie pari all'interesse corrisposto senza altri oneri o costi).
Posto che le condizioni delle due transazioni, l'una con la controllante estera e l'altra con il terzo indipendente, sono comparabili, alla fattispecie potrà essere applicato il metodo del confronto di prezzo (comparable uncontrolled price o CUP). Ciò comporta che non si effettuarà alcun aggiustamento di transfer pricing sui 20 milioni di dollari di interessi passivi che maturano sul finanziamento infragruppo di 200 milioni, in quanto il tasso di interesse applicato (pari al 10%) è conforme al principio di libera concorrenza (sempre che esso "produces an outcome that makes commercial sense for For Co. and Aus Co. in all of the circumstances").
Ai fini dell'applicazione delle norme sulla thin cap, invece, Aus Co. presenta "debito in eccesso" per 25 milioni di dollari come differenza tra l'indebitamento medio pari a 400 milioni di dollari e il safe harbour debt amount pari a 375 milioni di dollari. Nell'esempio fornito l'arm's length debt amount (per il cui calcolo nella pratica si può fare riferimento alle istruzioni del ruling TR 2003/1) viene considerato inferiore al safe harbour debt amount che quindi rappresenta l'ammontare massimo di debito deducibile
Pertanto, in base alla thin cap rule, dovrà essere considerato indeducibile l'importo di 2.5 milioni di dollari dato dal prodotto del tasso di interesse del 10% sui 25 milioni di dollari di debito in  eccesso.

aggiustamento di transfer pricing ed aggiustamento sulla base delle disposizioni sulla thin cap
Tenendo fermo l'esempio precedente, si consideri stavolta che il finanziamento concesso dalla controllante For Co sia di 200 milioni di dollari a un tasso di interesse del 15%, anzichè del 10%. Aus Co., applicando i due differenti tassi ai due finanziamenti, avrà quindi da dedurre nell'anno d'imposta interessi passivi su 400 milioni di dollari, complessivamente pari a 50 milioni. Come nel precedente esempio, applicando il confronto di prezzo, il tasso di interesse at arm's length è del 10%. Pertanto si effettuerà una rettifica di transfer pricing  che comporterà  un recupero fiscale pari a 10 milioni di dollari (dato dalla differenza  tra il tasso di interesse infragruppo del 15% e quello di libera concorrenza del 10% sui 200 milioni di dollari di finanziamento concessi da For Co.). I rimamenti 40 milioni saranno successivamente presi in considerazione ai fini delle disposizioni sulla thin cap.
Queste ultime opereranno rendendo indeducibili per 2.5 milioni di interessi passivi, come prodotto del tasso di interesse del 10% sui 25 di debito in eccesso (come differenza tra l'indebitamento medio pari a  400 milioni e il safe harbour debt amount  pari a 375).
Complessivamente verranno quindi considerati indeducibili interessi passivi per 12.5 milioni (10 milioni applicando le norme sul transfer pricing e 2.5 applicando le norme sulla thin cap).

aggiustamento di transfer pricing senza aggiustamento sulla base delle disposizioni sulla thin cap
Tenendo fermo il primo esempio, si consideri stavolta che Aus Co. abbia ricevuto 300 milioni di finanziamenti (150 dalla controllante For Co e 150 da un finanziatore terzo indipendente), che abbia 100 milioni di equity e che il safe harbour debt amount sia di 300 milioni. Il tasso di interesse corrisposto sul finanziamento concesso dalla controllante è 15%, mentre il tasso di interesse corrisposto sul finanziamento erogato dal terzo indipendente è del 10%. Aus Co. dovrebbe quindi dedurre interessi passivi per complessivi 37.5 milioni.
Si potrà effettuare un aggiustamento di transfer pricing sul tasso di interesse infragruppo che rende indeducibili  7.5 milioni di interessi passivi (come differenza tra il tasso di interesse del 15% ed il tasso di interesse di libera concorrenza del 10% sui 150 milioni del finanziamento infragruppo). Gli interessi passivi residui, ai fini dell'applicazione delle norme sulla thin cap, saranno quindi pari a 30 milioni.
I 30 milioni di dollari residui di interessi passivi saranno integralmente deducibili sulla base delle norme sulla thin cap in quanto l'indebitamento medio (300 milioni) non è superiore al safe harbour debt amount e pertanto non vi è debito in eccesso.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/australia-interazione-possibiletra-thin-cap-e-transfer-pricing