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Dal mondo

Australia: ok al restyling su utili
alla stabile organizzazione (2)

Una specifica indagine fornirà indicazioni per meglio comprendere l'impatto del modello adottato dall'Ocse

australia
In Australia la criticità principale in materia di reddito della stabile organizzazione, rimessa all’esame del Board of Taxation, consiste nel fatto che l’approccio adottato nella stipula delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni per  attribuire utili o perdite a una stabile organizzazione è il cosiddetto relevant business activity approach. L’approccio autorizzato OCSE è il functionally separate entity approach. Tra l’altro occorre rilevare che il contesto è complicato dal fatto che l’Australia non ha espresso alcuna riserva in merito all’articolo 7 o inserito alcuna osservazione nel commentario del Modello OCSE all'articolo.
In una prima fase, già nel novembre del 2011, il ministero del Tesoro ha pubblicato il consultation paper “Income tax: cross border profit allocation - Review of transfer pricing rules” e, in una apposita sezione, erano richiesti pareri al mondo del business in merito all’opportunità di adottare il nuovo approccio OCSE sia nella negoziazione delle convenzioni bilaterali, che nel diritto interno. Inoltre, sono state anche richieste opinioni sul potenziale impatto che l’approccio OCSE avrebbe potuto generare sulle entrate fiscali.

Il mandato al Board of Taxation
Sulla scorta  del lavoro avviato già nel 2011, il Board of Taxation è pertanto  invitato ad esaminare e riferire sui vantaggi e gli svantaggi dell’adozione in Australia del functionally separate entity approach, sia nei trattati bilaterali, che nel diritto interno per la determinazione degli utili attribuibili ad una stabile organizzazione. Il mandato al Board of Taxation, è inoltre accompagnato dalla constatazione che non tutti gli Stati hanno universalmente adottato l’approccio OCSE e che alcuni Paesi OCSE e diverse economie non OCSE hanno formulato riserve all’articolo 7. Inoltre, viene anche osservato che alcuni paesi considerano il nuovo testo del commentario all'articolo 7 di per sé coerente con la precedente formulazione dell’articolo 7. Di conseguenza, tali Stati potrebbero interpretare i trattati sulla base del precedente articolo 7 senza ritenere necessaria l’adozione del nuovo articolo 7 del Modello OCSE.
Più nello specifico, il  “consiglio”  deve fornire un parere:
  • sul complesso delle norme inerenti il cross- border profit allocation.  Esse dovrebbero garantire che la base imponibile australiana rifletta adeguatamente l'attività economica svolta in Australia e, per quanto possibile, dovrebbero essere allineate e interpretate in modo coerente con la prassi internazionale consolidata;
  • sulle conseguenze connesse alla eliminazione della doppia imposizione per i redditi prodotti da una stabile organizzazione all’estero di una impresa australiana secondo il nuovo articolo 7  del modello OCSE;
  • sulle conseguenze e sui probabili sviluppi del functionally separate entity approach quale nuovo standard internazionale. In particolare sul punto il consiglio dovrebbe esprimere un parere sull’impatto che l’introduzione dell’approccio potrebbe avere sia sulle imprese multinazionali australiane nell'esercizio dell'attività all’estero per mezzo di branch che sui gruppi stranieri che investono in Australia tramite branch;
  • sull’impatto a breve e a lungo termine delle possibili opzioni adottabili sulle entrate tributarie nel quadro delle politiche e strategie di politica fiscale che si vanno delineando;
  • sulle implicazioni per il diritto interno e per la tax treaty policy derivanti dalla adozione del functionally separate entity approach. Nello specifico, occorre valutare se l'approccio andrebbe introdotto nei trattati caso per caso e/o anche nel diritto nazionale e quale impatto potrebbe avere la presenza di differenti norme convenzionali nei diversi trattati;
  • sulla eventuale introduzione di norme specifiche, in particolare per le stabili organizzazioni in Australia di imprese bancarie estere.

La questione del LIBOR
Il Board è stato invitato a rivedere la attuale norma che limita la deduzione degli interessi “figurativi” sui finanziamenti interni delle banche estere a favore delle loro branch australiane in base al LIBOR (London interbank offered rate). A tal proposito è stato notato che in un periodo di incertezza e volatilità dei mercati finanziari vi possono essere differenze apprezzabili tra i tassi LIBOR e i tassi dei finanziamenti interbancari ed è stata quindi proposta la rimozione della limitazione rendendo applicabile esclusivamente  il principio di libera concorrenza.
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