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Dal mondo

Australia: regole nuove in dogana
per le istanze sul “giusto” valore (2)

Pubblicata dalla Amministrazione una nuova circolare che indica gli adempimenti documentali per il transfer price

logo amministrazione doganale australiana
L’Amministrazione tributaria e doganale, Australian Customs and Border Protection Service (CBP), con il recente “Practice Statement B_IND08 “Valuation-Transfer Pricing Policy”  ha aggiornato le  indicazioni di prassi ai fini della presentazione della richiesta di valuation advice. La circolare in esame sostituisce il Practice Statement 21 del 2009 e rende più stringenti gli oneri probatori a carico degli  importatori per inoltrare la richiesta di valutazione.
 
Che cosa è un valuation advice
Un valuation advice (VA) rappresenta una sorta di interpello che garantisce all’importatore che le modalità di determinazione del valore in dogana, dichiarato al momento dell'importazione, siano automaticamente accettate dalla Amministrazione doganale per cinque anni a condizione che i fatti e le circostanze illustrati nella istanza non mutino.
 
La documentazione da presentare
Per il rilascio del valuation advice, il contribuente è tenuto ad allegare la seguente documentazione:
  • una descrizione generale del business;
  • un organigramma del gruppo che includa tutte le parti correlate che pongono in essere transazioni infragruppo;
  • la struttura della  catena di distribuzione (supply chain) dei beni importati;
  • contratti intercompany, linee guida e politiche di pricing adottate relativamente ai beni importati (distribution agreement, cost contribution agreement, royalty and licence agreements….)
  • identificazione delle transazioni intercompany che hanno ad oggetto i beni importati;
  • descrizione del metodo per la determinazione del prezzo di trasferimento, corredato dai dati e dalle  informazioni utilizzate;
  • illustrazione dei motivi che hanno consentito di escludere l’utilizzo di un  metodo per la determinazione del valore in dogana gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello adottato;
  • descrizione degli effetti prodotti da eventuali politiche governative del paese esportatore sui prezzi dei beni importati;
  •  ammontare degli aggiustamenti proposti;
  • un foglio di calcolo excel (sia in formato cartaceo che elettronico) che contenga:  la voce doganale e la descrizione delle merci importate, l'identificazione ed i dettagli per linea di prodotto di ogni relativa dichiarazione di importazione, il valore doganale iniziale, gli importi dei dazi doganali e della goods and services tax (GST) pagata per questi beni, le (eventuali) modifiche ai dati dichiarati per ciascuna linea, la percentuale di rettifica al netto dei diritti doganali, della tassa delle auto di lusso o della GST, se del caso;
  • la prova che gli aggiustamenti sui prezzi abbiano comportato un trasferimento effettivo di fondi ( aggiustamenti non meramente figurativi).  È bene infatti precisare che gli aggiustamenti al valore in dogana non possono in ogni caso essere accettati se tra parti correlate non  vi è un effettivo trasferimento di fondi (anche ai fini della eventuale rettifica dei prezzi originariamente dichiarati).;
  • altra documentazione rilevante (principalmente APA e TP study).
Le novità sulla documentazione dell’istanza
Se l’istante ha proposto il cosiddetto metodo del valore della transazione (il prezzo pagato o da pagare) come valore in dogana delle merci importate, deve dimostrare, nella richiesta di valuation advice, che il rapporto tra acquirente e venditore, parti correlate, sulla base di circostanze della vendita, non ha influenzato il prezzo.
 
Come operare e la documentazione richiesta
Per dimostrare che il rapporto tra le parti correlate non ha influenzato il prezzo in base alla circostanze della vendita, l'importatore può documentare  alternativamente che:
  • il prezzo della merce è stato fissato in modo coerente con le normali pratiche del settore industriale  in questione o con le modalità con le quali  il venditore di norma stabilisce i prezzi per le cessioni a favore di acquirenti indipendenti;
  • il prezzo è atto a garantire il recupero di tutti i costi più un profitto rappresentativo del risultato globale dell'impresa realizzato nel corso di un periodo di riferimento (ad esempio su base annuale) nelle vendite di merci della stessa categoria  o tipo;
  • qualsiasi altra informazione atta a dimostrare che il prezzo riflette il prezzo di mercato delle merci importate tra parti non correlate sottoposte alle stesse condizioni di vendita.
 
Le alternative a disposizione dell’importatore
Alternativamente, piuttosto che basarsi sul test inerente alle circostanze della vendita, il contribuente può dimostrare che il valore aggiustato si avvicina molto:
  • al valore di transazione di vendite dirette ad acquirenti indipendenti di beni identici o similari per l’esportazione nello stesso Paese di importazione ed esportate nello stesso momento (o pressappoco nello stesso momento) delle merci importate (in altre parole  dei beni da valutare);
  • al valore deduttivo di prodotti identici o simili venduti in una vendita contemporanea (section 161C del Customs Act 1901);
  •  al prezzo unitario di prodotti identici o simili che sono stati importati in Australia nello stesso momento (o pressappoco nello stesso momento) delle merci importate  (section 161F del  Customs Act 1901).
Cosa succede se non si supera il test
Se il contribuente non riesce a superare il test relativo alle circostanze della vendita o i test sul valore appena illustrati, il valore di transazione non sarà accettato dalla Amministrazione doganale e si prenderà in considerazione l'utilizzo di metodi alternativi di valutazione di cui alla sezione 159 della legge doganale del 1901.
Inoltre, qualora il contribuente proponga il fall-back transaction value method, deve fornire le informazioni riguardanti le ricerche condotte per identificare i valori delle transazioni comparabili di beni identici o similari importati da imprese indipendenti in transazioni comparabili (letteralmente…. information regarding any research undertaken of comparable transaction values for identical or similar goods imported by independent enterprises in comparable transact).
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