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In Australia stretta fiscale sui fringe benefit

Modificate, le regole che, sotto il profilo normativo, disciplinano la materia relativa all’esenzione dalla fringe benefit tax

Le autorità tributarie hanno ridisegnato l’ambito di operatività della disciplina. In particolare l’esenzione dalla tassa sui fringe benefits è applicabile soltanto a quei beni e servizi necessari allo svolgimento di mansioni lavorative da parte dei dipendenti. L’Australian Taxation Office ha reso note le recenti modifiche in materia di tassazione dei fringe benefit, ovvero i beni ed i servizi dati in uso dal datore di lavoro ai propri dipendenti per portare a compimento le mansioni lavorative ad essi assegnate. La normativa australiana, introdotta originariamente nel 1995, prevede la loro tassazione direttamente in seno ai datori di lavoro con la possibilità di beneficiare di una deduzione ai fini della quantificazione delle imposte sui redditi. Con l’intento di assicurare integrità e uniformità alla disciplina, le autorità tributarie competenti hanno ritenuto opportuno ridisegnare l’ambito di operatività della disciplina in modo da garantire il diritto all’esenzione solo per quei beni effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle mansioni lavorative da parte del personale dipendente. Sulla base di tali premesse, i vertici governativi di Sidney sono intervenuti sui presupposti oggettivi di esenzione dell’imposta modificando la relativa normativa con particolare riferimento sia agli strumenti elettronici impiegati nei calcoli, sia ai beni di consumo.

La fringe benefit tax
I fringe benefit sono beni e/o servizi che i datori di lavoro mettono a disposizione dei propri dipendenti per lo svolgimento delle attività lavorative ad essi assegnate. In Australia la tassazione dei fringe benefit avviene direttamente in capo al datore di lavoro per mezzo della fringe benefit tax. L’imposta di specie colpisce tutti i datori di lavoro a prescindere dalla forma giuridica con cui viene svolta l’attività di impresa. Sono tuttavia esentati da imposizione i fringe benefit concessi al proprio personale da parte di istituzioni religiose, organizzazioni internazionali e istituzioni pubbliche non aventi finalità lucrative. Lo stesso trattamento di favore non è invece riconosciuto alle imprese con sede all’estero che, per i benefit concessi in uso ai propri dipendenti in Australia, sono obbligate al pagamento del tributo in esame. Tale tassa, una volta assolta, potrà essere portata in deduzione ai fini delle imposte sui redditi (income tax). Fra i beni dati in uso ai propri dipendenti esentati dal tributo, invece, l’elenco comprende, fra gli altri, i computer portatili, i calcolatori elettronici, i telefoni cellulari, i software ecc.

I motivi delle modifiche
Le modifiche apportate dal legislatore australiano alla disciplina dei fringe benefit sono state mosse da uno scopo ben preciso: uniformare e rendere maggiormente omogeneo il sistema di tassazione dei beni e dei servizi concessi in uso dai datori di lavoro ai propri dipendenti per portare a compimento i compiti a loro assegnati. Con i provvedimenti normativi in commento, infatti, il legislatore australiano ha, da una parte, ampliato il novero degli articoli non soggetti alla fringe benefit tax comprendendovi tutti gli strumenti elettronici e, dall’altra, inibito la possibilità di computare in deduzione le svalutazioni relative agli stessi beni onde evitare che le due agevolazioni si traducessero in un doppio vantaggio, giudicato eccessivo e sproporzionato per gli eventuali beneficiari. I provvedimenti attuali, invece, permetteranno di scongiurare tale rischio ristabilendo l’originaria finalità della normativa e consentendo, altresì, l’aumento delle stime di budget di circa 1,2 miliardi di dollari rispetto alle ultime previsioni finanziarie.

Gli effetti
Il punto focale delle modifiche apportate dal governo australiano alla disciplina dei fringe benefit è da rinvenire nel trattamento riconosciuto agli strumenti elettronici. Al fine di garantire l’integrità e l’uniformità della normativa, le autorità tributarie territorialmente competenti hanno introdotto il regime di esenzione dalla tassa sui fringe benefit per tutti gli strumenti elettronici portatili, inclusi quelli suscettibili di molteplicità di impieghi. Per scongiurare il rischio che, unitamene all’esenzione di specie, i beneficiari potessero anche usufruire delle deduzioni relative alle svalutazioni, le autorità tributarie hanno inibito quest’ultima agevolazione. Importanti novità sono state introdotte anche per i beni di consumo per i quali il legislatore, mosso dall’obiettivo di eliminare i meal card arrangement, ha introdotto il medesimo regime di esenzione tributaria. Le nuove disposizioni sono in vigore dalle 19.30 del 13 maggio 2008.
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