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Australia: sugli Apa in pistanuove regole e criteri

Pubblicato dal Fisco un provvedimento ad hoc che interviene su alcune criticità rilevate nella procedura

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L'Australian Taxation Office (ATO), il 17 marzo 2011, ha pubblicato un provvedimento (practice statement law administration PS LA 2011/1), che sostituisce il  precedente taxation ruling TR 95/23 e introduce nuove regole e criteri per gli advance pricing arrangement (Apa), o in italiano, accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. A proposito della rinnovata procedura, Michael D'Ascenzo, Tax Commissioner dell'Ato, ha dichiarato che rappresenta il risultato di un proficuo e intenso confronto con il mondo del business e continuerà a rappresentare, come in passato, parte integrante della politica fiscale internazionale australiana.

Un pò di storia sugli Apa australiani
Il processo di aggiornamento della procedura Apa nasce nel 2007 quando l'Ato ha commissionato alla PricewaterhouseCoopers Legal uno studio sull'efficienza ed efficacia del programma Apa. Lo studio aveva evidenziato un notevole incremento negli anni del numero di istanze e la crescente complessità delle fattispecie di transfer pricing rappresentate. Diveniva, quindi, auspicabile che queste criticità fossero affrontate attraverso un intervento sulla procedura. A tal fine, l'Ato ha creato una apposita commissione (l'Apa co-design committee), composta da rappresentanti di società di revisione, della Corporate Tax Association e dell'Australian Taxation Office.

La definizione e il concetto di Apa
Il primo Apa in Australia è stato sottoscritto nel 1991 quando l'Ato ha concluso con l'Internal Revenue Service statunitense il primo accordo bilaterale. Un Apa, mutuando la definizione contenuta nel Bolletino di ruling di standard internazionale del 21 aprile 2010 (disponibile al seguente link), consiste generalmente in un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza del contribuente, che consente, in via preventiva e per un determinato periodo di tempo, di individuare il metodo di calcolo del prezzo di libera concorrenza riferibile alle operazioni oggetto dell'accordo.
Nel comunicato stampa del 17 marzo che ha accompagnato la pubblicazione del Practice Statement Law Administration, l'ATO definisce l'APA "…an agreement with us on how to apply the arm's length principle in their future dealings with international related parties".

La tipologia degli Apa
Gli APA in Australia possono essere unilaterali, se vincolano esclusivamente l'Amministrazione australiana e il contribuente o anche bilaterali o multilaterali quando vincolano rispettivamente anche un tax treaty partner o più di un tax treaty partner.
Gli accordi sui prezzi di trasferimento bilaterali o multilaterali trovano il proprio fondamento giuridico nelle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni quando è presente una disposizione conforme all'articolo 25, par. 3, del Modello OCSE di Convenzione fiscale.
Gli accordi unilaterali sui prezzi di trasferimento trovano invece fondamento giuridico nella normativa interna australiana.
In Australia l'accesso al programma Apa non prevede il pagamento di alcun diritto di attivazione, la presentazione dell'istanza viene preceduta da uno o più incontri preventivi (cosiddetto pre-filing) e l'eventuale accordo copre generalmente dai tre ai cinque periodi d'imposta.
Al primo marzo 2011 l'Ato ha sottoscritto complessivamente 109 Apa, di cui 58 con imprese di grandi dimensioni e 51 con imprese di piccole e medie dimensioni.

Cosa cambia nella procedura
Il cambiamento più significativo consiste nell'introduzione di differenti approcci in considerazione della complessità della fattispecie rappresentata nell'istanza. Una procedura semplificata è adesso accessibile (esclusivamente per gli accordi unilaterali) per quei contribuenti che, alternativamente:

  • conseguono un utile lordo inferiore ai 250 milioni di dollari australiani,
  • realizzano acquisti o cessioni di beni materiali inferiori ai 150 milioni di dollari, transazioni concernenti servizi a carattere routinario inferiori ai 50 milioni di dollari e transazioni che concernono beni immateriali o diritti su beni immateriali (cosiddetti intangibles) inferiori a 10 milioni.

Le modalità
L'istanza per un APA semplificato deve essere formulata su un modello messo a disposizione dall'Ato e deve, comunque, includere alcune informazioni minime, tra le quali, l'analisi funzionale e un'analisi dell'industria.
Se il contribuente è un distributore con funzioni limitate e rischi ridotti o un service provider può decidere se accettare le analisi di benchmark predisposte dalla amministrazione fiscale australiana o presentare una propria analisi. 
La procedura semplificata, così come disegnata, dovrebbe consentire una conclusione celere della procedura in quanto non dovrebbe essere necessario effettuare valutazioni specifiche in assenza di funzioni o rischi complessi o di intangibles di valore.

Casi particolari
Al contrario sono riconosciute come procedure complesse le fattispecie che necessitano di valutazioni di particolare difficoltà, ad esempio connesse a un ingente trasferimento di profitti all'estero come risultato di un business restructuring.  In questi casi il coinvolgimento e il grado di collaborazione del contribuente dovrà sicuramente essere maggiore e quando la fattispecie concerne un business restructuring, in conformità a quanto stabilito dal Taxation Ruling TR 2011/1 "Income tax: application of the transfer pricing provisions to business restructuring by multinational enterprises", il contribuente può essere tenuto a  produrre, tra l'altro, una analisi costi-benefici al fine di giustificare economicamente l'operazione di ristrutturazione.
Il documento prassi chiarisce inoltre due punti fondamentali:

  • sebbene i termini e le conclusioni dell'accordo valgano per il futuro, quando le condizioni lo consentono, possono essere applicati anche al passato (cosiddetto roll back);
  • la conclusione di un accordo sui prezzi di trasferimento è un elemento che viene valutato positivamente dalla stessa amministrazione fiscale nell'ambito del risk differentiation framework, sistema elaborato dall'Ato in base al quale i contribuenti sono suddivisi per categorie di rischio.
     
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