L'Amministrazione finanziaria australiana (Australian Taxation Office - ATO) ha recentemente emanato il draft Taxation Ruling 2010/D2 denominato "Income tax: application of transfer pricing provisions to business restructuring by multinational enterprises" (il documento è consultabile al sito http://www.ato.gov.au/). L'obiettivo del draft TR 2010/D2 è quello di chiarire l'applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento in relazione alle operazioni di business restructuring, definite come accordi posti in essere all'interno di un gruppo multinazionale per trasferire funzioni, rischi e asset tra società residenti in ordinamenti giuridici diversi.
Il transfer pricing nell'ordinamento australiano
La disciplina del transfer pricing nell'ordinamento australiano è contenuta nella Sezione 136AD dell'Income Tax Assessment Act (ITAA) del 1936 che stabilisce quanto segue: "Where
" a taxpayer has supplied property under an international agreement;
" the Commissioner, having regard to any connection between any 2 or more of the parties to the agreement or to any other relevant circumstances, is satisfied that the parties to the agreement, or any 2 or more of those parties, were not dealing at arm's length whit each other in relation to the supply
" consideration was received or receivable by the taxpayer in respect of the supply but the amount of that consideration was less than the arm's length consideration in respect of the supply; and
" the Commissioner determines that this subsection should apply in relation to the taxpayer in relation to the supply, then, for all purposes of the application of this Act in relation to the taxpayer, consideration equal to the arm's length consideration in respect of the supply shall be deemed to be the consideration received or receivable by the taxpayer in respect of the supply".
Il tema investe anche l'Ocse
Del tema delle business restructurings si è occupato anche l'Ocse con l'emanazione del draft for discussion "Transfer Pricing aspects of Business Restructurings" (consultabile al sito http://www.oecd.org) che analizza le principali issues, ai fini della disciplina del transfer pricing, emergenti dalle operazioni di riorganizzazione, ad eccezione delle fusioni o delle acquisizioni e delle tematiche inerenti l'applicazione delle norme tributarie dei singoli ordinamenti coinvolti. Nel draft OCSE l'analisi è condotta attraverso i principi stabiliti nelle Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, riaffermando l'applicazione incondizionata del principio di libera concorrenza (at arm's length principle) di cui all'articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE.
La metodologia utilizzata dal Fisco australiano
Il draft dell'ATO espone una metodologia articolata in tre step volta a verificare l'applicazione della disciplina del transfer pricing con riferimento alle operazioni di business restructurings e propone diversi esempi di operazioni, anche al fine di illustrare la ratio che le sottende, ovvero il loro "commercial sense".
La metodologia proposta ricalca il procedimento previsto dal TR 98/11 ("Income tax: documentation and practical issues associated with setting and reviewing transfer pricing in International dealings") per la verifica del rispetto del principio di libera concorrenza nelle transazioni infragruppo:
- step 1 ("Characterise the international dealings between the associated enterprises in the context of taxpayer's business"): questa prima fase è volta ad identificare le transazioni poste in essere tra le varie entità del gruppo avendo riguardo ai seguenti aspetti: i) oggetto, tipologia e valore delle transazioni poste in essere tra le società coinvolte nell'operazione di ristrutturazione; ii) analisi funzionale delle entità coinvolte pre e post riorganizzazione; iii) analisi dei contratti rilevanti (inclusi quelli connessi all'operazione); iv) analisi degli accordi contrattuali e dei risultati ottenuti dall'analisi funzionale al fine di determinare la natura e gli effetti delle operazioni di riorganizzazione.
- step 2 ("Select the most appropriate transfer pricing methodology or methodologies"): identificazione dei dati disponibili necessari al fine della determinazione dell'arm's length consideration per le transazioni interessate dalle operazioni di ristrutturazione. Successivamente occorre selezionare la metodologia/le metodologie più appropriate in relazione alle circostanze del caso di specie. Si rammenta che ai fini della determinazione del prezzo di libera concorrenza l'ordinamento australiano riconosce al contribuente la possibilità di scegliere tra i seguenti metodi: metodo del confronto del prezzo (CUP), metodo del prezzo di rivendita, metodo del costo maggiorato, Profit split method e Transactional Net Margin Method (TNMM).
- step 3 ("Apply the most appropriate method and determine the arm's length outcome"): in questa fase si procede alla determinazione dell'arm's length price che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti in circostanze comparabili. Il draft rileva la necessità di svolgere anche un'analisi funzionale che consenta di giungere alla determinazione dell'arm's length consideration da corrispondere/da ricevere in relazione all'operazione di ristrutturazione. Nel caso in cui non siano a disposizione dati sufficientemente affidabili il prezzo di libera concorrenza dovrà essere determinato avendo riguardo alle opzioni disponibili al momento della conclusione della transazione o alle condizioni stabilite in contratti stipulati tra soggetti terzi.
Obiettivo primario: intensificare i controlli
Il nuovo draft ATO si inserisce nell'ambito del Compliance Program 2009-2010 con il quale l'ATO ha inteso intensificare l'azione di controllo verso i contribuenti di grandi dimensioni con riferimento ad alcune issues tra le quali le operazioni di ristrutturazione relative ad entità australiane volte al trasferimento di funzioni, rischi e assets all'estero dietro il pagamento di un corrispettivo non at arm's length. A tale riguardo si evidenzia che l'ATO ha provveduto all'invio ai contribuenti di questionari aventi ad oggetto:
- il trattamento delle perdite all'interno del gruppo;
- i finanziamenti intercompany;
- la prestazione di servizi;
- le business restructurings;
- le operazioni con istituti bancari esteri.
È inoltre previsto che tali questionari saranno inviati su base periodica nei prossimi due/tre anni.