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Belgio, i contratti capitalizzazione non sono titoli obbligazionari

L'Amministrazione fiscale ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario da applicare a quelli assicurativi

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Con una recente pronuncia (decisione n. 600.520 del 2009) l'Amministrazione fiscale belga ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare ai contratti assicurativi di capitalizzazione relativamente alla disciplina del precompte mobilier. Negata quindi la possibilità di qualificare detto contratto come titolo obbligazionario e, conseguentemente, l'eventualità di esentare, secondo l'articolo 108 del Testo Unico belga (CIR 92), questi redditi dal precompte mobilier. Il Fisco fiammingo ha anche ribadito che, secondo l'articolo 262 del CIR 92 e con specifico riferimento all'imposta, se questi redditi fossero percepiti direttamente all'estero da parte di società soggette all'imposta sulle società o all'imposta sulle società non residenti, ovvero senza l'intervento di intermediari residenti, gli stessi proventi risulterebbero esenti da imposizione tributaria.

L'oggetto della domanda
La questione sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione fiscale belga verte principalmente sul regime impositivo previsto per i contratti assicurativi di capitalizzazione collegati ai fondi d'investimento. Secondo l'articolo 262 del Code des impots sur le revenus 1992 (nel seguito CIR 92) allorquando il valore di riscatto o di liquidazione di detti titoli assicurativi è incassato direttamente all'estero da un soggetto assoggettato all'imposta sulle società o a quella sulle società non residenti, senza l'intervento di un intermediario residente, detti redditi non sono assoggettati al precompte mobilier (un'imposta dovuta dalle imprese belghe sulla remunerazione corrisposta ai dipendenti ed ai dirigenti). Per il soggetto istante, inoltre, il contratto assicurativo di specie è da considerarsi "titolo a reddito fisso" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), comma 8), punto 1) dello stesso CIR 92 e, per diretta conseguenza, allo stesso risulta applicabile il trattamento di esenzione dal precompte mobilier ai sensi del combinato disposto dagli articoli 266 e 108 dello stesso Testo Unico fiammingo.

La normativa di riferimento
Secondo il disposto normativo dettato dall'articolo 2, paragrafo 1), comma 8), punto 2) del CIR 92 sono da considerarsi titoli a reddito fisso i contratti che, a fronte dell'apporto di un capitale, prevedono, in contropartita, dei versamenti unici o periodici, nonché le obbligazioni non collegate ad eventi che interessano il ramo vita ed in cui il loro ammontare e la loro durata sono esplicitamente indicati nelle clausole contrattuali. L'articolo 266, comma 2) della fonte normativa, invece, prevede che, ad eccezione del caso in cui il debitore ed il beneficiario siano società consociate, non possono essere esentati dalla disciplina del precompte mobilier i titoli rappresentativi di prestiti dei quali gli interessi sono capitalizzati, nonché i titoli che non danno luogo a pagamenti periodici degli interessi e che sono stati emessi per una durata di almeno un anno con uno sconto corrispondente agli interessi capitalizzati fino allo scambio del titolo. L'articolo 108 del CIR 92, infine, prevede che non sono soggetti alla disciplina del precompte mobilier i redditi derivanti da obbligazioni ed altri titoli similari in cui il debitore è un non residente, mentre il beneficiario è assoggettato all'imposta dei non residenti.

Le conclusioni
Nel prendere atto delle richieste avanzate con l'interpello di specie aventi ad oggetto la possibilità di esentare da precompte mobilier i redditi derivanti da contratti assicurativi capitalizzati, l'Amministrazione fiscale belga ha precisato, in primis, che i suddetti titoli, oltre a non rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 266 del CIR 92 in quanto non riconducibili né alla categoria dei "titoli rappresentativi di prestiti", né a quella dei "titoli emessi con uno sconto corrispondente agli interessi capitalizzati fino allo scambio del titolo", ha altresì ribadito che i contratti in disamina sono da qualificare come "titoli a reddito" ex articolo 2), § 1), 8°, comma 1) del CIR 92 e non titoli obbligazionari ai sensi del comma 2) della citata norma. Conseguentemente non risulta applicabile il regime di esenzione previsto dall'articolo 108 del Testo Unico. Resta impregiudicata, tuttavia, la facoltà di usufruire del regime di esenzione di cui all'articolo 262 del CIR 92 qualora i suddetti redditi risultino incassati direttamente all'estero e senza l'intervento di un intermediario nazionale, da una società assoggettata in Belgio all'imposta delle società o all'imposta delle società non residenti.
 

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