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Belgio, deduzione sui brevettianche per non residenti

Sconto fiscale possibile se il soggetto estero non sia esente da tassazione per l'esistenza di Convenzioni internazionali

cartina del belgio

In Belgio si aprono nuove opportunità per i non residenti. Considerate le istruzioni sulla deduzione dei redditi da brevetti, anche coloro che non risiedono fiscalmente in Belgio ma che svolgono attività d'impresa potranno usufruire della deduzione sui redditi da brevetti. L'opportunità concessa dalla norma, tuttavia, si presta a manovre artificiose connesse, in particolare, alla quantificazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. È per questo che sono state previste disposizioni ad hoc volte a preservare da questo rischio e fissare in modo rigoroso i termini per una quantificazione al valore normale delle transazioni di specie. La norma precisa, inoltre, che i redditi riconducibili a soggetti esteri non assoggettati a tassazione in Belgio per effetto delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione non possono parimenti essere ammessi all'agevolazione in disamina.

La normativa di riferimento
La normativa fiscale belga prevede una deduzione sui redditi derivanti dall'uso di brevetti, ovvero diritti di sfruttamento, temporaneo ed esclusivo, delle nuove invenzioni suscettibili di applicazione nel settore industriale. Tutti coloro che intendono usufruire dell'agevolazione di specie non devono necessariamente disporre della proprietà dei brevetti ma è sufficiente avere la disponibilità dei diritti d'usufrutto o la titolarità di licenze, anche se detenute in regime di contitolarità con altri soggetti. Per usufruire dell'agevolazione è necessario provare la disponibilità, diretta oppure a mezzo accordi stipulati con soggetti terzi, di un centro di ricerca responsabile, per intero o in parte, dello sviluppo dei brevetti o del miglioramento di alcuni prodotti.

Le disposizioni per i non residenti
Oltre che per i soggetti residenti, l'agevolazione si applica anche ai soggetti stranieri operanti in Belgio e assoggettati all'imposta per i non residenti. Le disposizioni, inoltre, riguardano sia i brevetti nazionali che quelli europei ed internazionali. Le procedure europee, infatti, permettono di ottenere la protezione dei brevetti in più di trenta Stati in funzione delle regole vigenti nei Paesi comunitari. La deduzioni di specie potrà essere fatta valere anche se il brevetto è utilizzato all'estero, ovvero la società belga che concede in uso a un soggetto straniero il diritto di utilizzare un proprio brevetto per realizzare un prodotto, avrà diritto a usufruire della deduzione sui redditi da brevetti relativamente alla remunerazione percepita riconducibile agli stessi diritti.

I rapporti con le consociate
L'agevolazione in disamina ben si presta a manovre elusive infragruppo per veicolare artificiosamente imponibili fiscali fra società consociate e ottenere così risparmi fiscali altrimenti indebiti. Il rischio di "dirottare" in Belgio imponibili fiscali relativi a diritti di brevetto è, infatti, molto elevato anche perché incentivato dalla possibilità di usufruire di riduzioni di imposta riconducibili alla deduzione sui redditi da brevetti. A tal proposito l'Amministrazione fiscale belga ha chiarito che la deduzione in esame spetta soltanto relativamente ai redditi da brevetti direttamente ascrivibili a redditi tassabili in Belgio. Di conseguenza i redditi imputati a soggetti residenti all'estero, esenti da imposizione tributaria in Belgio per effetto delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione, non sono da qualificare come redditi da brevetti e non rientrano nel meccanismo di calcolo della deduzione. Per evitare manovre artificiose sui prezzi di trasferimento infragruppo, inoltre, gli articoli 205 e 3 del Testo unico belga (il CIR del 1992) prevedono la valutazione delle transazioni fra società consociate al valore normale, ovvero al prezzo di libera concorrenza.
 

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