Con la decision anticipee n. 900.186 del 2009 l'Amministrazione fiscale belga ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei costi conseguenti alla decisione di rinunciare a un credito vantato nei confronti di una propria controllata. Per le Autorità belghe detti componenti negativi di reddito possono essere fiscalmente dedotti solo se la rinuncia al credito è finalizzata a conseguire, anche nel medio lungo periodo, redditi imponibili in capo allo stesso soggetto rinunciatario e, soprattutto, a condizione che detta decisione risulti supportata da ragioni commerciali e finanziarie e destinata a migliorare gli indici di liquidità, solvibilità e affidabilità della consociata beneficiaria.
L'oggetto della domanda
Per prestare idonee garanzie ai propri finanziatori esterni, una compagine aziendale (società B) deve presentare un livello di capitalizzazione che non risulta essere tuttavia congruo. In altre parole la società B si trova nella situazione contemplata dall'articolo 633 del Code des Sociétés, ovvero il suo attivo netto è inferiore alla metà del proprio capitale sociale. Risultando questa situazione pregiudizievole per la propria immagine nei confronti degli istituti bancari, la propria capogruppo (società A) ha deciso di rinunciare a un credito nei confronti della partecipata anche per migliorare gli indici finanziari della società figlia. In questo modo, infatti, gli asset netti di B saranno riportati al di sopra del citato limite previsto dall'articolo 633 del Code des Sociétés e giudicato prioritario da parte degli istituti bancari. Dal punto di vista procedurale l'abbandono di detti crediti comporterà una clausola risolutoria di ritorno a migliore fortuna.
La normativa di riferimento
Secondo l'articolo 49 del Code des impots sur les revenus 1992 (CIR 92) sono deducibili a titolo di spese professionali i costi che il contribuente ha supportato nel periodo d'imposta per conseguire redditi imponibili. L'articolo 79 del CIR 92, invece, precisa che non può essere effettuata alcuna deduzione a titolo di spese professionali sulla parte di benefici che scaturiscono da vantaggi anormali o benevoli conseguiti, direttamente o indirettamente, da una società con cui la stessa si trova in un rapporto di controllo diretto e/o indiretto. Secondo il disposto normativo sancito dall'articolo 207 del codice, infine, non può essere effettuata alcuna deduzione o compensazione di perdite fiscali sulla parte di risultato che deriva da vantaggi anormali o benevoli così come contemplati dal commentato articolo 79 del CIR 92.
Le conclusioni
Le autorità belghe dopo aver preso atto che le società A e B appartengono allo stesso gruppo, ovvero sono fra loro collegate da rapporti di controllo, hanno evidenziato che l'abbandono del credito da parte della società A in favore della controllata B permetterà a quest'ultima di migliorare il proprio livello di affidabilità finanziaria e, di conseguenza, mantenere in essere i finanziamenti accesi nei confronti di soggetti bancari esterni. Gli effetti del rilascio del credito, quindi, risulteranno più proficui rispetto a un aumento di capitale in quanto risulteranno minori gli oneri finanziari che la società figlia dovrà sostenere. Allo stesso momento l'abbandono del credito non minaccia gli equilibri economici della società controllante ma, al contrario, la decisione è destinata a rivelarsi strategica nel medio lungo periodo in quanto la società A vedrà rafforzare il valore della propria partecipazione e, soprattutto, potrà incassare ulteriori introiti rappresentati soprattutto da dividendi. Pertanto, in ossequio al disposto normativo sancito dall'articolo 49 del CIR 92, la società A provvederà a rilasciare un credito nei confronti di B con la prospettiva di conseguire redditi imponibili. Sotto la clausola di un ritorno a migliore fortuna, quindi, il vantaggio ritratto dall'operazione di specie da parte della controllata B non rientra fra i vantaggi anormali o benevoli di cui agli articoli 79 e 207 del CIR 92. Di conseguenza la sopravvenienza che ne risulterà potrà essere compensata con le perdite fiscali riportate nell'anno da parte di quest'ultimo. Allo stesso momento, l'eventuale ricostituzione del credito in deroga all'accordo di abbandono precedentemente stipulato costituirà per la controllata B una spesa deducibile (49 del CIR 92) mentre per la società A i plusvalori conseguiti potranno essere compensati con le perdite fiscali riportate (articoli 79 e 207 del Code des impots sur les revenus 1992).