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Dal mondo

Belgio: l’excess profit tax ruling
sotto la lente della Commissione

L’esecutivo invita gli Stati membri dell'Ue a presentare osservazioni sulla procedura di infrazione avviata

commissione europea
La Commissione europea, con lettera del 19 dicembre 2013, ha inviato al Belgio una domanda di informazioni in merito al sistema di ruling fiscale applicato agli utili in eccesso (c.d. excess profit) , di cui all'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice delle imposte sui redditi («CIR92»), chiedendo anche un elenco di tutti i ruling fiscali di questo tipo concessi.
Successivamente con lettera del 3 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (c.d. TFEU) per violazione della normativa sul divieto di aiuti di Stato.
 
Excess Profit Tax Rulings
La disciplina dei c.d. Excess Profit Tax Rulings è stata introdotta in Belgio nel 2004 e permette alle società Belghe che fanno parte di gruppi multinazionali di operare un aggiustamento unilaterale al ribasso del profitto in eccesso (excess profit) registrato a bilancio e conseguente alle sinergie di gruppo, qualora sia dimostrato che un’impresa indipendente avrebbe conseguito utili minori in applicazione del principio dell’ arm’s lenght.
L’aggiustamento al ribasso può essere legittimamente operato solo dopo che il contribuente ha chiesto e ottenuto un advance tax ruling dall’autorità fiscale belga.
La norma ha l’obiettivo dichiarato di assicurare la tassazione secondo il principio del valore normale ma, di fatto, ha garantito, attraverso i suddetti aggiustamenti unilaterali, una riduzione considerevole dei profitti risultanti dai bilanci delle società multinazionali attraendone conseguentemente gli investimenti. 
Dal 2004, anno in cui è stato introdotto, secondo i dati forniti dalla stessa Commissione, il sistema di tassazione degli utili in eccesso è stato utilizzato da circa 50 imprese a cui sono state concesse, per effetto degli aggiustamenti unilaterali, riduzioni medie del 50% (con casi che hanno raggiunto anche il 90%) delle base imponibili risultanti dal bilancio.  
 
Le valutazioni della Commissione europea
Nella lettera di apertura del procedimento di investigazione del 3 febbraio, la Commissione, a scanso di equivoci, premette che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. cause riunite C-182/03 e C-217/03, Forum 187), i ruling fiscali possono apportare un vantaggio all'impresa destinataria, contrario alla disciplina sugli aiuti di Stato, qualora approvino un accordo sulla fissazione dei prezzi che si discosta dalle condizioni che sarebbero state fissate da operatori indipendenti del mercato (principio delle normali condizioni di mercato).
La Commissione ricorda, inoltre, che di norma, conformemente alle linee guida dell'OCSE e alle regole che disciplinano il principio delle normali condizioni di mercato, “l’aggiustamento al ribasso” del profitto dovrebbe essere conseguente o comunque collegato ad un “aggiustamento al rialzo” dello stesso profitto in un altro Stato.
Secondo la Commissione, il Belgio, invece, si avvale della disposizione per ridurre la base imponibile delle multinazionali e correggere i cosiddetti «utili in eccesso» senza che questo sia stato preceduto da un adeguamento al rialzo da parte di un altro Stato. A tal fine, come detto, l'utile contabile effettivo registrato in Belgio viene ignorato e ridotto della differenza tra l'utile effettivo e l'utile considerato sufficiente qualora i prezzi di un ipotetico trasferimento tra le diverse imprese del gruppo fossero stati fissati in normali condizioni di mercato.
La Commissione osserva ancora che l'utile contabile dell'impresa belga dovrebbe essere già di per sé rappresentativo delle funzioni e rischi e conseguentemente ricomprendere eventuali risparmi e sinergie di gruppo. Qualora il gruppo multinazionale ritenesse necessario adeguare l’allocazione dei profitti, l'adeguamento dovrebbe tradursi, in linea di principio, in pagamenti per servizi o di royalites per l’uso di beni immateriali ben precisi. Vieppiù, la Commissione osserva che gli aggiustamenti al ribasso concessi unilateralmente dall’Amministrazione fiscale Belga non vengono neppure comunicati alle altre Amministrazioni generando, di fatto, un salto di imposta.
 
Le conclusioni della Commissione europea
La Commissione ritiene che la normativa sull’excessive profit si basi su un'interpretazione inappropriata e indebitamente favorevole del principio dell’arms lenght di cui alle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento. Secondo la Commissione, a questo stadio, vi sono ragioni sufficienti per ritenere che la normativa belga sull’excessive profit, unitamente alla prassi dei rulings, rappresenti un sistema da cui deriva un vantaggio selettivo equivalente a un aiuto di Stato. Il vantaggio, che proviene da una riduzione della base imponibile e dell'imposta dovuta a causa di un'applicazione non corretta del principio delle normali condizioni di mercato, è a prima vista selettivo, in quando è aperto solo alle imprese multinazionali (escludendo di fatto le imprese nazionali) e richiede investimenti o la creazione di posti di lavoro in Belgio. Secondo la Commissione, il trattamento selettivo non è giustificato «dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale», poiché l'adeguamento viene effettuato in modo proattivo e unilaterale a prescindere dall'esistenza di un rischio effettivo di doppia imposizione.
La Commissione, in conformità a quanto previsto dall’art. 108 par. 2 del TFEU, invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della comunicazione in Gazzetta avvenuta, come detto, il 5 giugno scorso.
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