Recentemente in Belgio è stata divulgata una decisione della Corte di Appello di Antwerpen in merito all'interpretazione da fornire all'espressione base fissa contenuta nell'articolo 14 della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l'Italia. L'articolo 14 paragrafo 1 stabilisce che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. In sostanza un professionista residente all'estero può essere tassato internamente solo se dispone di una base fissa ossia, in sostanza, di una stabile organizzazione. La base fissa dei professionisti corrisponde alla stabile organizzazione delle imprese.
L'approccio Ocse
Con la versione del Modello Ocse di convenzioni contro le doppie imposizioni del 27 gennaio 2000 è stato espunto l'articolo 14 relativo alle professioni indipendenti. La formulazione previgente stabiliva, in linea con l'esempio del Trattato Italia Belgio, che i redditi che un residente di uno stato contraente ritraeva dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti erano imponibili soltanto in detto stato, a meno che non si disponesse nell'altro stato di una base fissa di affari per l'esercizio delle sue attività. In sostanza, si prevedeva una disciplina del tutto analoga a quella contenuta nell'art.7 relativo alla stabile organizzazione. Il Commentario Ocse al Modello del 2000 ha giustificato l'abrogazione della disposizione in oggetto in quanto, nella sostanza, la norma risultava molto simile a quella dell'articolo 7 relativa alle imprese dove, in luogo della base fissa si utilizza il concetto di stabile organizzazione. Originariamente si riteneva, infatti, che il concetto di stabile organizzazione attenesse esclusivamente alle attività industriali e commerciali. A volte, tuttavia, sorgevano dubbi interpretativi nello stabilire quali attività ricadessero nell'art. 14 rispetto all'articolo 7. Il commentario ha rilevato come dalla soppressione dell'articolo 14 consegue che i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono ora disciplinati dall'articolo 7 quali utili delle imprese.
La piena assimilazione al reddito di impresa determina un chiaro rinvio alle disposizioni dell'articolo 5 del modello relativo alla stabile organizzazione e quindi la necessità di attribuire alla stabile organizzazione gli utili che questa avrebbe conseguito se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe (articolo 7, paragrafo 2).
Il caso particolare
La corte di appello belga ha affrontato il caso di un cardiochirurgo residente in Italia. Nel periodo da febbraio a dicembre 1995 lo stesso aveva in essere una collaborazione con un istituto di Genk, una città posta ad un centinaio di chilometri a est di Bruxelles. L'accordo prevedeva la possibilità di utilizzare le infrastrutture dell'istituto per realizzare progetti supervisionati da terzi. Il medico, tuttavia, non disponeva delle chiavi dell'istituto. Nel caso di specie si è dovuto valutare se il chirurgo disponesse o meno di una base fissa in Belgio. La Corte ha preliminarmente stabilito che la base fissa sussiste se sono verificate le seguenti condizioni: il professionista deve avere a sua disposizione una base come ad esempio un ufficio; questa base deve essere fissa sia temporalmente che nello spazio; il professionista deve svolgere la sua attività professionale integralmente o parzialmente attraverso questa base fissa. La Corte ha ritenuto che si configura la base fissa a prescindere dal fatto che il soggetto sia il proprietario o paghi un affitto per la disponibilità dei locali. È infatti sufficiente che il contribuente abbia il diritto di utilizzare gli uffici in qualsiasi momento per poter svolgere la propria attività. Nel caso di specie, tuttavia, poiché gli uffici potevano essere utilizzati solo per realizzate un determinato progetto controllato da terzi ed il contribuente non disponeva della chiave per entrare, si è ritenuto che la base fissa non sussistesse.