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Belgio, sulle transazioni contanomaterialità e condizioni di mercato

Il decreto reale del 10 agosto 2009 ha trasfuso nell'ordinamento le disposizioni della direttiva 2006/46/Ce

cartina belgio

Il decreto reale (arrêté royal) del 10 agosto 2009 (pubblicato sul Moniteur Belge il 24 agosto 2009) ha trasfuso nell'ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva 2006/46/CE del 14 giugno 2006 (che ha modificato le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE). Il decreto prevede l'obbligo per le società residenti in Belgio di fornire le informazioni relative alle transazioni con parti correlate. Per l'applicazione della disposizione, rileva la definizione di "related party" fornita dal principio contabile internazionale IAS 24 ("Related Party Disclosures"):

Le disposizioni: condizioni di applicazione
La Commission des Normes Comptables è intervenuta sulle condizioni di applicazione delle disposizioni con l'avis 2010-1 del 13 gennaio 2001. In primis, sono tenute al rispetto dei nuovi obblighi di disclosure i) le società quotate; ii) le società ammesse alla negoziazione tramite un sistema MTF (Multilateral Trading Facility) e le società che superano uno dei limiti stabiliti dall'articolo 16, § 1 del Code des Sociétés (fatturato uguale a € 49.500.000; attivo di bilancio uguale a € 25.000.000; personale medio di esercizio uguale a 500 unità).
Gli obblighi devono essere rispettati anche dai soggetti costituiti in forma di société anonyme, anche se non appartenenti ad alcuna delle tre categorie precedentemente citate. Per tali società l'obbligo si traduce nell'indicazione delle transazioni poste in essere con gli azionisti di riferimento o con membri appartenenti agli organi di amministrazione, controllo e sorveglianza.
In conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/46/CE, il decreto reale ha chiarito che le informazioni relative alle transazioni non devono essere indicate nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere tra due o più società appartenenti al gruppo, a condizione che tali filiali siano sotto il controllo di uno stesso soggetto.

Le transazioni significative
Le informazioni da esporre in bilancio sono quelle relative a transazioni ritenute significative. La Commission des Normes Compatables ha ribadito che, per la valutazione della significatività, si deve fare riferimento all'accezione di "materialità" generalmente riconosciuta in ambito internazionale. A questo riguardo le informazioni esposte in bilancio rivestono una "importance matérielle" quando la loro omissione o la loro inesattezza influenza il processo decisionale degli stakeholders.
Per l'esposizione in bilancio delle transazioni, oltre alla significatività rileva la circostanza che non siano state concluse alle normali condizioni di mercato. La direttiva Ue 2006/46/CE non fornisce alcuna definizione di tale concetto ma il riferimento è senza dubbio all'arm's length principle di cui all'articolo 9 del Modello di Convenzione Ocse: "[When] conditions are made or imposed between (…) two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly (…)".
I nuovi obblighi di reporting (in vigore per i periodi di imposta successivi al 1° settembre 2008) si applicano anche agli off-balance sheet arrangements.

 

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