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Dal mondo

Beps: pronta la bozza sui servizi
infragruppo a basso valore aggiunto

Il documento, in attesa di commenti entro il 15 gennaio, riguarda la modifica al settimo capitolo delle direttive Ocse

beps ed action plan
Nel luglio 2013, l'OCSE ed i Paesi del G20, hanno approvato il piano d'azione in quindici punti contro l’erosione della base imponile e il trasferimento dei profitti (Action plan on Base Erosion and Profit Shifting, meglio noto con l’acronimo BEPS) che sarà completato entro il 2015. Una prima serie di raccomandazioni (deliverable) sono state pubblicate il 16 settembre.
In tema di transfer pricing le azioni rilevanti del piano BEPS sono le azioni 8, 9 e 10 (“Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation”) rispettivamente dedicate agli intangibili (action 8), ai rischi ed al capitale (action 9) e ad altre transazioni a rischio elevato (action 10) e l’azione 13 “Re-examine transfer pricing documentation” sulla documentazione dei prezzi di trasferimento.
 
Le regole per evitare l’erosione della base imponibile
In particolare l’azione 10 ha l’obiettivo di sviluppare apposite regole per evitare l’erosione di base imponibile e lo spostamento di profitti che può essere realizzato tramite la costruzione di transazioni tra parti correlate che difficilmente o per nulla sarebbero realizzate tra operatori tra loro indipendenti in condizioni di libera concorrenza.  Ciò comporta  la necessità, secondo l’OCSE, di approfondire le problematiche concernenti determinate tipologie di servizi infragruppo e segnatamente le management fees e le spese di regia.
A tal proposito, nell’ambito dell’azione 10, il gruppo di lavoro (working party)  n° 6 sulla tassazione delle imprese multinazionali ha sviluppato un approccio di transfer pricing semplificato per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto che andrà ad inserirsi nel capitolo VII delle direttive Ocse  sui prezzi di trasferimento.
 
Le proposte di modifica alle linee guida sui prezzi di trasferimento
Lo scorso 3 novembre è stata pubblicata,  in attesa di commenti da inviare entro il 14 gennaio 2015,  la bozza sulle proposte di modifica al capitolo VII delle direttive OCSE sui prezzi di trasferimento relative ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto (Discussion Draft of the proposed modifications to chapter VII of the transfer pricing guidelines relating to low value adding intra group services) .
Per completezza è opportuno ricordare che dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto  si è già occupato l’ European Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) nel report "Guidelines on low value adding intra-group services” approvato  il 17 maggio 2011 dal Consiglio dell'Unione europea che ha adottato la Comunicazione del 25 gennaio 2011 della Commissione sul lavoro del Forum relativa al periodo tra aprile 2009 e giugno 2010. Secondo il JTPF per tale tipologia di servizi è solitamente prevista l'applicazione di un mark-up contenuto, compreso in un range del 3-10%, che  normalmente si avvicina ad una percentuale del 5%.  Tuttavia, nel report si precisa che l'applicazione di percentuali di mark-up più elevate non è affatto inibita, qualora margini più elevati possano risultare giustificati dai fatti e dalle circostanze del caso concreto.
 
L’approccio metodologico
La bozza di discussione BEPS sull’azione 10 vuole ridurre la possibilità di erosione della base imponibile causata da addebiti di management fees e spese di regia eccessivamente elevati, proponendo un approccio che:
  • identifica una vasta categoria di infragruppo servizi che  richiedono l’applicazione di un limitato mark-up sui costi;
  • applica un criterio di ripartizione coerente per tutti le imprese associate fruitrici del servizio  
  • garantisce una maggiore trasparenza attraverso la previsione di specifici requisiti documentali che consentano di determinare il pool specifico di costi relativo ai servizi in questione.
L’integrazione del capitolo VII con le specifiche osservazioni sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto comprende :
  • una definizione di servizi infragruppo a basso valore aggiunto;
  • chiarimenti sulle attività degli azionisti (shareholder activities) e sulla “duplicazione di costi” (duplicative costs), in particolare nel contesto dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto;
  • una guida per la corretta determinazione del  mark-up;
  • una guida per la determinazione delle corrette metodologie di allocazione dei costi da utilizzare nel contesto dei servizi a basso valore aggiunto;
  • una guida per la realizzazione di  un benefit test semplificato per quanto riguarda i  low value adding intra group services e
  • una  guida alla documentazione da predisporre  e presentare al fine di poter adottare l'approccio semplificato.
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