Le regole sulle società controllate estere
Di queste ultime, l’azione 3 (Strengthening Cfc Rules), si focalizza sull’analisi delle regole sulle società controllate estere (controlled foreign company in acronimo Cfc) in una ottica di contrasto allo spostamento dei profitti ed alla erosione della base imponibile. L’azione 3 riconosce, infatti, che i gruppi societari possono creare delle società figlie in Paesi a bassa o nulla imposizione in tutto o in parte per motivi fiscali conseguendo l’effetto di ottenere un tax deferral, ovvero un rinvio a tempo indeterminato della tassazione tramite il rinvio della distribuzione degli utili e quindi della imposizione dei dividendi nello Stato del soggetto controllante. Più in generale tramite l’utilizzo di Cfc è possibile conseguire la distrazione di profitti dai Paesi in cui sono residenti le società controllanti. In sintesi la disciplina Cfc affronta la problematica fiscale in questione con la previsione, al ricorrere di determinati requisiti, della tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato residente o localizzato in Stati o territori a fiscalità privilegiata in capo al soggetto controllante.
Le azioni compiute dai vari Paesi e il ruolo dell’azione 3
In realtà molti Paesi già hanno implementato nella normativa domestica regole sulle Cfc più o meno stringenti e complesse; tuttavia, per contrastare efficacemente i fenomeni di erosione di base imponibile e spostamento di profitti tramite controllate estere è stato correttamente osservato che occorre un approccio globale.
Per tale motivo, nell’ambito del progetto BEPS, è stata avviata l’azione 3 che, affidata al working party n.11 dell’Ocse, lo scorso 3 aprile 2015 si è concretizzata in un public discussion draft (bozza di discussione) i cui commenti sono stati trasmessi il primo maggio scorso.
Le finalità della norma sulle Cfc
In via introduttiva la bozza di discussione si sofferma su alcuni aspetti di policy che nel contesto dell'azione 3 devono essere tenuti in considerazione quando si progettano delle norme sulle Cfc: le finalità stesse della norma (di prevenzione e di deterrenza piuttosto che di gettito), il contemperamento delle esigenze di contrasto all’evasione/elusione con la necessità di tutela della competitività, il tema del giusto equilibrio tra oneri amministrativi e di conformità a carico dei contribuenti ed efficacia delle norme, la prevenzione e risoluzione della doppia imposizione, la questione della base imponibile che le norme Cfc mirano a preservare da erosione (parent jurisdiction’s stripping vs. foreign-to-foreign stripping) ed ancora l'interazione tra norme sui prezzi di trasferimento e regole Cfc.
Il ruolo delle componenti costitutive
Successivamente il report si addentra nell’esame della disciplina e scompone il processo di implementazione di regole Cfc efficaci in componenti considerate costitutive (building blocks).
Per la maggior parte di queste componenti costitutive sono sviluppate delle raccomandazioni, mentre per altri “building blocks” non si è ancora approdati a raccomandazioni, ma vengono prese in esame differenti opzioni. Ciò avviene in particolare nel capitolo V che si occupa della definizione di reddito della Cfc. La bozza di discussione individua inoltre questioni specifiche per le quali sono richiesti precisi riscontri per far progredire il lavoro.
I “building block” del discussion draft sono i seguenti:
- la definizione di Cfc;
- i requisiti applicativi (requisiti soglia);
- la definizione di controllo;
- la definizione di reddito della Cfc;
- le regole per la determinazione del reddito della Cfc;
- le regole per l’attribuzione del reddito;
- le regole per prevenire o eliminare la doppia imposizione