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Dal mondo

Beps: sul transfer price ok a tre
proposte di integrazione normativa (2)

I suggerimenti sono stati avanzati nell’ambito del piano finalizzato a contrastare l’erosione della base imponibile

piano BEPS
Nell’ambito dell’azione 10 del piano in 15 punti di contrasto alla erosione di base imponibile e spostamento dei profitti (in acronimo inglese BEPS), è stata pubblicata la bozza di discussione “Discussion draft on the  transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions” sugli aspetti di transfer pricing nelle transazioni transfrontaliere delle commodity. Dalla bozza di discussione emergono tre proposte di integrazione delle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento.
 
La prima proposta
La prima proposta prevede un intervento chiarificatore nelle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento sull’utilizzo del metodo CUP per la determinazione del transfer price  delle commodity.
In sintesi si propone di inserire 4 nuovi paragrafi dopo il paragrafo 2.16 della sezione B del secondo capitolo delle direttive Ocse dedicato al metodo del confronto di prezzo.
Il primo di questi paragrafi precisa che il metodo del CUP (esterno) può essere un metodo di transfer pricing appropriato per determinare il prezzo di libera concorrenza delle transazioni tra imprese associate aventi ad oggetto commodity quando è disponibile una quotazione e se le condizioni della transazione controllata e le condizioni sottostanti la quotazione sono comparabili.
Nel secondo di questi paragrafi viene fatto esplicito riferimento alla possibilità di ricorrere, per l’applicazione del metodo del confronto di prezzo, alle borse merci (nazionali o internazionali) ed ai prezzi  rilevati da agenzie specializzate, istituti di statistica o agenzie governative quando tali indici sono utilizzati anche da parti non correlate per determinare i prezzi di trasferimento delle loro transazioni nel normale svolgimento delle loro attività. La London Metal Exchange, il Chicago Board of Trade, il Tokyo Grain Exchange sono alcune delle Borse merci più rappresentative. Tra le agenzie specializzate si possono citare  Platts, Argus o Bloomberg.

Le variabili da considerare nell'analisi di comparabilità
Il terzo paragrafo evidenzia la necessità di considerare una serie di variabili nella effettuazione della analisi di comparabilità, sia che si tratti  di confronto con una quotazione di borsa che di confronto con il prezzo di scambio concordato tra parti tra loro indipendenti: le caratteristiche fisiche del prodotto (in particolare qualitative) e le condizioni ed i termini contrattuali (volumi, tempi, consegna). Quando si rilevano differenze tra le condizioni della transazione controllata e le condizioni che determinano la quotazione che influiscono in modo sostanziale sul  prezzo delle transazioni aventi ad oggetto commodity, devono essere effettuati aggiustamenti ragionevolmente accurati per garantire che le caratteristiche economicamente rilevanti delle operazioni siano sufficientemente simili. Tali differenze possono essere legate, come accennato, alle diverse specificità delle materie prime (ad esempio, premiums for quality e la disponibilità), diverse funzioni di processo, costi aggiuntivi sostenuti per il trasporto, assicurazione o di cambio.
Infine un quarto paragrafo precisa che, per facilitare le autorità fiscali nella conduzione delle verifiche sui prezzi di trasferimento, le imprese associate devono rappresentare nella loro documentazione dei prezzi di trasferimento, la politica di fissazione dei prezzi per le commodity, nonché ogni altra informazione riguardante le modalità di pricing (ad esempio eventuali formule).
 
La seconda proposta
Molte operazioni relative alle commodity prevedono la consegna fisica in data futura. Di conseguenza, nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e la presa in consegna della merce, data la volatilità del mercato delle materie prime e delle derrate alimentari, la quotazione può subire variazioni. Le parti contrattualmente possono concordare diverse modalità per la fissazione del prezzo,  a seconda delle circostanze ed alla  propensione al rischio.
In questo contesto, per le Amministrazioni fiscali, verificare la data di pricing può essere molto difficile. Per ovviare a questa difficoltà, viene proposto di introdurre una data presunta di pricing  (“deemed pricing date”), nei casi in cui manchino prove attendibili circa la data di pricing effettivamente concordata tra le parti correlate nella transazione di commodity. Il termine "data di pricing" si riferisce ad una data specifica o ad uno specifico periodo (per esempio un determinato intervallo di date per il quale è determinato un prezzo medio) stabilito dalla parti per determinare il prezzo della commodity. Secondo questo approccio, quando il contribuente non riesce a fornire prove attendibili sulla data di pricing viene proposto di considerare la quotazione (fatti salvi eventuali aggiustamenti di comparabilità) alla data di spedizione, come risulta dalla polizza di carico o da altri documenti equivalenti in relazione al mezzo di trasporto utilizzato.
 
La terza proposta
Come anticipato, nel caso in cui differenze fisiche nel prodotto, nelle condizioni di trasporto e più in generale nelle caratteristiche particolari della transazione, rendano necessaria l’effettuazione di aggiustamenti sulla quotazione va considerata la possibilità che in alcuni casi le rettifiche di comparabilità siano realizzabili sulla base di informazioni e costi che sono trasparenti o standard nel settore. Quando le formule per la determinazione del prezzo si basano su informazioni trasparenti  o informazioni standard del settore, per le Amministrazioni fiscali conoscere tali informazioni per realizzare aggiustamenti di comparabilità rappresenta un fattore determinante.
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