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Bermuda: lista bianca più vicina
dopo ratifica accordo con Italia

Avviato alla Camera dei deputati l’iter parlamentare per la ratifica dell’intesa sullo scambio informazioni

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Lo scorso dodici gennaio è iniziato alla Camera dei deputati il procedimento di ratifica dell’accordo tra l’Italia e Bermuda per lo scambio d’informazioni in ambito fiscale (Atto della Camera n. 3529). Si tratta del Tax Information Exchange Agreement (TIEA), conforme al Modello predisposto dall’OCSE, sottoscritto a Londra il 23 aprile 2012 e parafato il 14 maggio 2010.
Come era già avvenuto per i TIEA stipulati dalle Isole di Man e Guernsey, anche la sottoscrizione di questo accordo è avvenuta, per Bermuda, dopo l’autorizzazione del Governo del Regno Unito.

Come per gli altri accordi di questo tipo, lo scambio d’informazioni è regolato dall’articolo 5, con il quale viene unicamente prevista e disciplinata la procedura di scambio su richiesta.

L’articolo 6 prevede la possibilità di effettuare verifiche fiscali all’estero, in base alla quale funzionari dell’Amministrazione di uno Stato possono partecipare ad attività istruttorie condotte dall’Autorità dell’altro Stato, nel proprio territorio.

Disposizione centrale dell’accordo è proprio l’articolo 5, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall’altra. Nel regolamentare questa procedura, si prevede che possano essere oggetto di trasmissione anche le informazioni in possesso di:
  • istituzioni finanziarie, comportando di conseguenza il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE in materia;
  • tutti quei soggetti che agiscono in qualità di fiduciari professionali (società fiduciarie, avvocati, nominees, trustee e trust company).
Più precisamente, sarà possibile ottenere informazioni in merito alla proprietà formale ed effettiva di società, trust, fondazioni ed altri soggetti, anche nel caso in cui siano presenti catene di controllo. Per quanto riguarda i trust verranno trasmesse informazioni in merito ai disponenti, trustee e beneficiari; mentre per le fondazioni sarà possibile acquisire dati sui soci fondatori, sui componenti del consiglio di amministrazione e sui beneficiari.

L’articolo 7 indica i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
Al fine di evitare un ricorso eccessivo allo scambio d’informazioni, la lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7, non consente di attivare la procedura nel caso in cui l’Autorità dello Stato richiedente non abbia esaurito l’utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla propria legislazione, al fine di acquisire le informazioni oggetto della richiesta, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.
Il paragrafo 3 dell’articolo prevede un’ulteriore limitazione nel caso di informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente ed un procuratore legale o un avvocato, relative a consulenze o fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.
 
Con riferimento ai tempi di risposta alle richieste, il paragrafo 7 dell’articolo 5 prevede che l’Autorità interpellata ha novanta giorni di tempo dalla data di ricezione della richiesta, per fornire una risposta. Qualora, tale scadenza non possa essere rispettata, l’Autorità interpellata deve tempestivamente informare la controparte, spiegando le ragioni e le circostanze della propria impossibilità a fornire una risposta.

Nel caso in cui sorgano controversie tra le parti riguardanti l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni contenute nell’Accordo, l’articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.

All’articolo 12 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell’Accordo, che dispiegherà i suoi effetti a partire dalla data del completamento delle procedure richieste dagli ordinamenti interni per la sua entrata in vigore. In particolare, si prevede che, ai fini amministrativi, il TIEA avrà effetto in relazione ai periodi d’imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Sempre in tema di ratifica, il paragrafo 1 dell’articolo 12 del testo in lingua italiana deve essere considerato come eliminato, in quanto non presente nel testo in lingua inglese, come risulta anche dallo scambio di note diplomatiche tra Italia e Regno Unito.
 
La sottoscrizione TIEA costituisce per Bermuda il proseguimento del percorso di trasparenza fiscale intrapreso con la ratifica nel 2014 della Convenzione multilaterale per la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del Consiglio d’Europa e dell’OCSE, seguita dall’adesione, a partire dal 2017, allo scambio automatico d’informazioni in materia finanziaria Common Reporting Due Diligence Standard (CRS).
In proposito, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge si afferma che la ratifica dell’accordo può costituire una delle basi per poter inserire Bermuda nella White List degli Stati collaborativi, con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, attualmente presente all’interno del decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 (Risoluzione n. 151/E dell’11 giugno 2009 e Circolare n. 19/E del 27 giugno 2014, paragrafo n. 2, nota n. 4). 
 
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