La Medida Provisória n. 563 del 3 aprile 2012, ha apportato rilevanti modifiche alla propria disciplina nazionale dei prezzi di trasferimento. Tali modifiche non sono comunque definitive in quanto la Medida Provisoria è un atto con forza di legge che deve essere convertito in legge entro il termine di 60 giorni (prorogabili di ulteriori 60) per conservare efficacia.
In merito, come precedente, può essere citato un intervento normativo del 2009 (la Medida Provisória n. 478), con il quale si voleva introdurre un nuovo metodo per determinare il valore “normale” delle importazioni, denominato Método do Preço de Venda menos Lucro o PVL, che non è stato in realtà approvato dal Congresso entro i termini di legge.
Le modifiche introdotte
Il confronto di prezzo
Il Método dos Preços Independentes Comparados (PIC) viene utilizzato per le importazioni ed è definito come la media aritmetica dei prezzi di vendita di beni, servizi o diritti, identici o simili, nel mercato brasiliano o in altri mercati, in condizioni comparabili. Con la modifica introdotta, se il metodo è fondato sulla comparazione “interna” di prezzo (in altre parole il metodo si basa sul confronto tra le condizioni delle transazioni controllate con le condizioni di transazioni comparabili realizzate dallo stesso contribuente con parti terze indipendenti), le transazioni “interne” con parti indipendenti dovranno rappresentare un ammontare pari ad almeno il 5% del valore delle importazioni infragruppo, soggette a controllo.
Per le commodities al debutto due nuovi metodi
Per le commodities negoziate presso le borse merci sono stati introdotti due nuovi metodi: il Método do Preço sob Cotação na Importação (PCI) per le importazioni ed il Método do Preço sob Cotação na Exportação (PECEX) per le esportazioni. Entrambi i metodi dovranno fare riferimento al prezzo medio di quotazione della commodity in esame.
Il metodo PECEX viene sottratto alla applicazione del “safe harbor” grazie al quale le esportazioni verso parti correlate sono sottratte alla applicazione del regime domestico sui prezzi di trasferimento se il loro medio supera il 90% del prezzo medio dei beni ceduti sul mercato brasiliano.
La pubblicazione di una lista delle borse merci valida per l’applicazione dei due nuovi metodi è rimessa ad un successivo intervento della Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.
Il metodo del prezzo di rivendita
Il Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL) è definito come la media aritmetica dei prezzi di rivendita nelle operazioni controllate ridotta degli sconti incondizionati, delle imposte, dei dazi sulle vendite, delle commissioni e di un margine lordo. Tale margine lordo è stato fissato nella misura del 20% per le merci importate destinate alla rivendita e del 60% per le materie prime e semilavorati importati destinati alla produzione.
Con la Medida Provisoria si prevedono dei margini lordi non più differenziati in relazione alla attività svolta, ma in relazione al settore industriale di appartenenza del contribuente: 40% per le industrie farmaceutiche, manifattura del tabacco, attrezzature e strumenti ottici, fotografici e cinematografici, attrezzature e strumenti dentistici, medici ed ospedalieri, estrazione e lavorazione del petrolio, gas naturale e loro derivati, 30% per le industrie chimiche, del vetro, della cellulosa e della carta e per l’industria metallurgica, 20% per tutti i restanti settori non specificatamente individuati.
Gli interessi infragruppo
La misura legislativa in discussione introduce inoltre delle novità per quanto concerne gli interessi sui finanziamenti infragruppo transnazionali. Antecedentemente all’intervento normativo de quo gli interessi sui finanziamenti registrati presso la Banca Centrale del Brasile non ricadevano nell’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui prezzi di trasferimento.
La modifica prevede invece che, ai fini della determinazione della imposta sulle società, a prescindere dalla registrazione del finanziamento presso la Banca Centrale, gli interessi siano deducibili nel limite del valore risultante dall’applicazione di un tasso che non eccede il LIBOR (London Interbank Offered Rate) per i depositi a sei mesi denominati in dollari statunitensi incrementato di uno spread definito annualmente dal Ministero delle Finanze sulla base della media di mercato.