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Dal mondo

Brasile: sul transfer pricing
si cambia a partire dai metodi

Il Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL) è il sistema più utilizzato per determinare il valore del prezzo

import-export e transfer pricing
Il Brasile ha introdotto propri metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, applicabili alle importazioni o alle esportazioni da o verso imprese associate all’estero, prescrivendo l’utilizzo di margini fissi. Lo Stato, come è noto, non è membro dell’Ocse e sulla materia dei prezzi di trasferimento si contraddistingue per una propria, autonoma disciplina.
 
Le novità legislative sul transfer pricing e gli interventi del Fisco
In tema di transfer pricing, lo scorso aprile 2012 la Medida Provisória n. 563, convertita, con modifiche, nella legge 12.715, ha apportato significative novità nella legislazione interna. Inoltre a dicembre 2012, con la legge 12.766, sono state introdotte ulteriori modifiche inerenti specificatamente gli interessi infragruppo. La Receita Federal ha pubblicato poi l’istruzione normativa 1312/2012 per fornire chiarimenti sulla ultima legge introdotta e sulla precedente legge n. 12.715. Il nuovo documento di prassi  sostituisce la precedente istruzione 243 del 2002.
Le modifiche introdotte si applicano al periodo d’imposta 2013, ma il contribuente è libero di optare per l’applicazione delle nuove regole anche per l’anno d’imposta 2012. Di seguito uno specifico approfondimento sulle novità del metodo del “prezzo di rivendita”
 
Il metodo più utilizzato secondo la normativa interna
Il Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL) è quello più utilizzato in Brasile per la determinazione del prezzo di trasferimento delle importazioni da imprese associate. Il PRL, in sigla, stabilisce che il prezzo di trasferimento deve corrispondere alla media aritmetica dei prezzi di rivendita meno gli sconti incondizionati, le imposte, i dazi,  le commissioni ed un margine lordo. Tale margine lordo, prima delle modifiche apportate alla normativa interna, era stabilito nella misura del 20% per le merci importate destinate alla rivendita e nella misura del 60% per le materie prime e semilavorati importati destinati alla produzione interna in Brasile.
 
Gli ultimi interventi normativi
Con l’intervento della legge 12.715 del 2012 i margini lordi applicabili non sono più distinti in relazione alla attività esercitata dall’importatore (rivendita o produzione), ma al settore industriale in cui il contribuente opera. La misura del margine varia: dal 40% per le industrie farmaceutiche, del tabacco, delle attrezzature e strumenti dentistici, medici e ospedalieri, al 30 % per le industrie chimiche, della cellulosa, della carta e nel settore metallurgico, fino al 20% per i rimanenti settori non specificatamente individuati. Nel caso in cui l'azienda eserciti la propria attività in differenti settori industriali che rientrano in più di una categoria, anche i calcoli dovranno essere effettuati separatamente in relazione al settore industriale  a cui le importazioni sono attribuibili. Nel caso in cui i medesimi prodotti importati siano invece utilizzati dall’impresa in più di un settore industriale, il prezzo di trasferimento finale dovrà corrispondere alla media ponderata dei prezzi di trasferimento per i differenti settori industriali.

Le questioni controverse: la soluzione
La legge 12.715 risolve inoltre una questione molto controversa sui costi di trasporto, assicurativi e doganali (cost, insurance and freight). I contribuenti, per l’applicazione del metodo PRL, come chiarito dalla istruzione normativa,  non sono più tenuti ad includere i dazi doganali e le altre spese doganali nel prezzo delle importazioni da parti correlate (tested price), né sono tenuti ad includere i costi di trasporto e di assicurazione quando corrisposti a parti terze, sempre che tali soggetti terzi non risiedano o siano localizzati in un paradiso fiscale o beneficino di un regime fiscale privilegiato.
È inoltre previsto che il costo dei prodotti/merci  importati venga rapportato alle vendite nette realizzate dall’impresa brasiliana secondo una procedura che ricalca il precedente metodo PRL con margine lordo del 60% (cfr istruzione normativa 243/02).
Di seguito si illustra sinteticamente il funzionamento del metodo PRL con applicazione di un margine lordo del 20%:
 
(A) semilavorati importati =  70.00
(B) costo del venduto (COGS)=  80.00
(C) vendite nette = 90.00 
(D) Rapporto (A/B) = 87,50% *
(E) Base di calcolo (C  x D) = 78,75
(F) margine lordo [(20% x E)] = 15,75
(G) prezzo di trasferimento (E – F) = 63.00
(H) aggiustamento di transfer pricing  (G-A) = - 7.00
 
* rappresenta la percentuale in cui il costo delle importazioni infragruppo incide sul complessivo costo del venduto (che incorpora il costo delle materie prime o semilavorati importati)
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