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Calamità e aiuti fiscali, in sede Ueconta l'informazione

Un elemento che è per la Commissione europea una condizione necessaria ai fini del nulla osta

stelle dell'ue

La drammatica consuetudine dell'Italia a confrontarsi con eventi calamitosi impone talune riflessioni sotto il profilo fiscale in ambito comunitario. In favore delle aree colpite dagli episodi rovinosi, infatti, vengono generalmente adottati in primo luogo provvedimenti di sostegno caratterizzati dalla necessità e urgenza cui seguono misure incentivanti per le quali occorre verificare la compatibilità comunitaria con il divieto di aiuti di Stato alla luce dei limiti che pone l'interpretazione del trattato comunitario da parte delle istituzioni europee.

Le calamità
Tecnicamente, rientrano nel concetto di calamità naturale tutti gli eventi che possono arrecare danni tanto agli uomini quanto all'ambiente. Questi accadimenti (geologici, meteorologici o climatici) sono generati da fenomeni naturali mentre non vengono considerati tali (sebbene parte della dottrina critica tale scelta) le conseguenze derivanti dalle epidemie di malattie infettive. In estrema sintesi, le calamità naturali ricorrono solitamente nelle zone caratterizzate da clima tropicale, da fattori di rischio sismico e vulcanico e dalla carenza di infrastrutture protettive per l'ambiente e gli insediamenti umani.

Il trattato comunitario
Tanto premesso, occorre ora porre l'attenzione sulla normativa comunitaria. Sul punto, infatti, l'articolo 87, paragrafo 2 lettera b) del Trattato Ue prevede la compatibilità europea degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali ovvero da altri eventi eccezionali. Per inciso, giova rammentare che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune europeo, nella misura in cui influenzano gli scambi intracomunitari, quando favoriscono determinate imprese o produzioni ovvero quando falsano o minacciano di falsare la concorrenza. Gli aiuti diretti a riparare i danni subiti causati dai fenomeni calamitosi, invece, risultano compatibili in assoluto con il mercato e questo indipendentemente dalla loro effettiva influenza sulla concorrenza (cd. deroghe de jure). In particolare, secondo una prassi costante, la Commissione ritiene proprio che le eruzioni vulcaniche, i terremoti, le inondazioni e le frane costituiscano calamità naturali secondo il predetto articolo. Ne consegue che per tali aiuti la Commissione può vantare soltanto il diritto di essere informata senza, invece, far rilevare alcuna scelta discrezionale rispetto alla compatibilità con il trattato.

Il limite comunitario
La Commissione europea ha avuto modo di ribadire che gli aiuti diretti ai territori e alle popolazioni colpite da eventi calamitosi rientranti nel dettato del citato articolo 87, paragrafo 2, lettera b) debbano considerarsi compatibili con il mercato comune nella parte in cui il sostegno non supera il valore netto dei danni effettivamente subiti dai soggetti beneficiari confermando l'ammissibilità quando sono concessi fino all'ammontare degli investimenti eseguiti per danni effettivamente subìti, al netto di eventuali importi ricevuti (in virtù di polizze assicurative o in forza di altri provvedimenti).

Il precedente
Il precedente attiene a un aiuto concesso dall'Italia in favore di alcuni territori colpiti da eventi calamitosi. Nel dettaglio le zone interessate erano quelle collocate nella provincia di Catania (attività vulcanica dell'Etna) nelle province di Campobasso e Foggia (eventi sismici), nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna (inondazioni, cfr, Dpcm 29 ottobre 2002, 31 ottobre 2002, 8 novembre 2002 e 29 novembre 2002). Più in particolare, si tratta della disposizione di cui all'articolo 5-sexies del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, (successivamente convertito dalla legge n. 27 del 21 febbraio 2003) che, come noto, aveva prorogato i benefici fiscali, previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, relativa alla detassazione degli utili reinvestiti, in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi avvenuti nel 2002.

Forma e intensità dell'aiuto
La misura permetteva di detrarre, ai fini dell'imposizione fiscale dei redditi delle imprese e dei lavoratori autonomi, la parte degli investimenti realizzati a partire dal 1° luglio 2001 corrispondente al 50% degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Dal calcolo della media erano esclusi gli investimenti dell'anno in cui l'ammontare era stato maggiore. Per gli investimenti immobiliari, la proroga concerneva gli investimenti realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001 e comunque non oltre il 31 luglio 2004.

Arricchimento aggiuntivo
A seguito di due denunce pervenute il 6 marzo 2003 e il 29 marzo 2003, l'Esecutivo europeo avviava il procedimento di verifica di compatibilità relativo alla proroga di tali interventi di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato Ue. Compiuto l'esame, la Commissione rilevava che tali agevolazioni rientravano pienamente nell'ambito della previsione comunitaria, articolo 87 paragrafo 2, lettera b), precisando, tuttavia, che non era possibile legittimare una normativa che, a ogni modo, comportava un arricchimento aggiuntivo rispetto all'importo relativo al danno subìto. In quel caso, quindi, l'aiuto di Stato doveva essere sottoposto alla "normale" procedura di verifica. Accertata la presenza dei requisiti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 87 del Tce il governo europeo manifestava la violazione delle norme del Tce disponendo il recupero degli aiuti illegalmente concessi e dichiarati incompatibili con il mercato comune

L'articolo 9 dello Statuto
Sul piano fiscale l'articolo 9 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" prevede la sospensione ovvero il differimento del termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Tale provvedimento, adottato con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, riguarda sia le persone fisiche quanto le persone giuridiche. I termini della efficacia variano in ragione della gravità ed entità dell'evento.

Il credito di imposta
Accanto a questi provvedimenti conseguono altre iniziative di carattere tributario dirette ad introdurre sconti o riduzioni fiscali, aliquote agevolate, crediti di imposta. In via del tutto esemplificativa, in occasione dell'evento sismico del 6 aprile 2009 che ha colpito i territori dell'aquilano il Governo ha adottato, con decreto legge n. 39, alcune disposizioni di carattere fiscale dirette a prevenire il pericolo dei terremoti concedendo contributi diretti per la ricostruzione e crediti di imposta per la riduzione del rischio sismico.

Conclusioni
In conclusione, può affermarsi il principio per cui rientrano legittimamente nella fattispecie di cui alla citata lettera b) paragrafo 2 dell'articolo 87 del TCE solamente gli indennizzi (sotto forma di incentivi fiscali) dovuti come "risarcimento" del pregiudizio arrecato (in occasione dell'evento) mentre non possono considerarsi ammissibili gli aiuti diretti ad arricchire i soggetti beneficiari mediante qualsiasi sovracompensazione che oltrepassi il normale ripristino del danno subito. In altri termini, tra le calamità naturali e l'aiuto di Stato destinato a risarcire il relativo danno deve sussistere un nesso di causalità chiaro e diretto che deve, tuttavia, escludere ogni ultra risarcimento dei danni subiti dalle singole imprese (poiché in tal caso si determinerebbe un indebito vantaggio tale da incidere sulla concorrenza e alterare gli scambi intracomunitari).

Fonti di riferimento

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