La legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l’articolo 188-bis del Tuir che reca la disciplina delle modalità di calcolo dei redditi prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia. Tale norma è stata inserita nel sistema, a partire dal 2007, con l’intento di attenuare il trattamento fiscale delle persone fisiche residenti nel Comune di Campione d’Italia, che operano in un contesto socio-economico praticamente equipollente a quello elvetico ma contrassegnato dall’uso della moneta elvetica (il franco) e da un costo della vita più alto rispetto a quello italiano.
I commi 631-633 e l’articolo 188-bis
In estrema sintesi, i commi 631-633 dell’articolo 1 della legge 147/2013 dispongono, con decorrenza da quest’anno, un sistema di aggiornamento annuo (connesso all’evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero) della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini Irpef delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia. La percentuale base di riduzione forfetaria del tasso di cambio di cui all’articolo 188-bis del Tuir è stata aumentata al 30%.
Al riguardo, giova ricordare che la norma in esame fa un esplicito richiamo ai criteri generali di determinazione del reddito previsti dall’articolo 9, comma 2 del medesimo Testo unico. Per un importo complessivo non superiore a 200mila franchi svizzeri, infatti, i redditi delle persone fisiche prodotti in tale valuta nel territorio del comune di Campione d’Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso Comune non sono sottoposti a un tasso di cambio convenzionale. Invece, i redditi in moneta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.
Sulla base di quanto disciplinato dall’articolo 188-bis il reddito così determinato viene (ora) ridotto di una percentuale forfetaria nella misura del 30%. Infine la legge di stabilità dispone che tale percentuale, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e, comunque, non può essere inferiore al 20%.
La collocazione di Campione d’Italia
In molteplici interrogazioni parlamentari e nell’accoglimento dell’ordine del giorno 9/00676-A/008 del 2013, peraltro, erano state rappresentate le peculiarità del Comune e l’esigenza di adeguare i parametri per calcolare il reddito. Il Comune di Campione, si legge nelle interrogazioni, presenta una collocazione geografica particolare. Benché situato in territorio svizzero, è parte della provincia di Como e quindi della Repubblica italiana.
L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ne specifica la natura extra-territoriale. Il suolo, infatti, ricade in una zona considerata dalla Svizzera area doganale di riferimento della Confederazione elvetica e, in virtù di questo, la valuta utilizzata dai suoi abitanti è il franco svizzero. Per questo motivo, in considerazione della non appartenenza della Svizzera all’Unione europea, il Comune, benché italiano, si trova in territorio extra-comunitario.
L’apertura di una casa da gioco
Questa specificità geo-economica di exclave italiana in territorio svizzero aveva indotto il Governo, con regio decreto-legge n. 201/1933 ad autorizzare l’apertura di una casa da gioco per consentire il finanziamento del bilancio comunale. Il Comune, infatti, con la quota di proventi di sua spettanza, può dare copertura finanziaria alle particolari misure a favore dei suoi cittadini ed alle esigenze di sviluppo del Paese richieste dalla sua interclusione territoriale.
L’aumento della pressione fiscale dal 2007
Secondo gli interroganti, peraltro, i contribuenti campionesi dal 2007 avrebbero subito un aumento della pressione fiscale (non in ragione di una aumentata capacità contributiva del lavoratore o del dipendente) a motivo di una pura variazione del rapporto di cambio euro/franco svizzero pari ad oltre il 30%. L’alterazione del rapporto di cambio, quindi, avrebbe vanificato la riduzione forfetaria del 20% di cui all’articolo 188-bis del Tuir, utilizzata nel computo in euro dei redditi in franchi svizzeri delle persone fisiche ai fini della determinazione dell’imponibile. Da qui la recente modifica.
Campione: con la legge di stabilità
scatta l’aggiornamento annuo
Operativa da quest'anno la modifica della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini Irpef
