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Dal mondo

Canada: tutte le circostanze pesano
nella valutazione del transfer pricing

Una importante sentenza della Corte Suprema sancisce e riafferma un principio contenuto nelle linee guida Ocse

transfer pricing
Il 18 ottobre 2012 la Corte Suprema del Canada ha emesso una sentenza relativa alla controversia che vedeva contrapposti l’Amministrazione finanziaria nazionale a una nota società farmaceutica. Il caso era già stato sottoposto alla Tax Court of Canada, con sentenza favorevole al contribuente, e alla Corte federale d’appello che aveva rimesso nuovamente la trattazione della controversia alla Corte Suprema. Entrambe le parti hanno successivamente presentato appello.
 
I fatti al centro della controversia
La società farmaceutica canadese è interamente controllata da un’altra società a sua volta controllata da una holding con sede nel Regno Unito. La società farmaceutica è responsabile della vendita nel territorio canadese di un noto farmaco prescritto per la cura e il trattamento delle ulcere dello stomaco, in quanto agisce bloccando direttamente la produzione degli acidi che le provocano. Il principio attivo del citato farmaco e il relativo marchio erano detenuti dalla prima società controllante e concessi in licenza, mediante apposito contratto, alla controllata canadese. La produzione del principio attivo era affidata ad altre consociate del Gruppo che, a loro volta, rivendevano il principio attivo a una consociata elvetica. La società elvetica vendeva il principio attivo alla farmaceutica canadese per un ammontare compreso tra 1512 e 1651 dollari al chilogrammo. La fornitura del principio attivo alla società canadese era disciplinata da un apposito “supply agreement”. Il prezzo di trasferimento corrisposto dalla società farmaceutica canadese era stato determinato sulla base del metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method). Considerando che ai distributori del Gruppo era riconosciuto un margine lordo sulle vendite pari al 60%, il prezzo di vendita intercompany del principio attivo era stato determinato di conseguenza. L’Agenzia canadese delle Entrate (Canadian Revenue Agency – CRA) ha rideterminato il reddito imponibile della società farmaceutica canadese per i periodi di imposta 1990-1993 sulla base della circostanza che i corrispettivi versati per l’acquisto della ranitidina erano notevolmente più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati pattuiti e versati in condizioni di libera concorrenza.
 
Le circostanze rilevanti esaminate dai giudici
La questione più rilevante analizzata dai giudici della Corte Suprema risulta essere essenzialmente di carattere metodologico, ovvero se, ai fini della valutazione del rispetto del principio di libera concorrenza nelle transazioni occorse tra la società farmaceutica canadese e la consociata elvetica, fosse corretto adottare un approccio “transazione-per-transazione”, senza considerare tutte le altre circostanze suscettibili di influenzare il business della farmaceutica canadese (in primis, i benefici e i diritti derivante dal contratto di licenza).
La posizione dell’Ammistrazione finanziaria, nei diversi gradi di giudizio, è stata di riconoscere unicamente rilevanza, ai fini della determinazione del prezzo di trasferimento, al contratto di fornitura del principio attivo (supply agreement), escludendo in toto le conseguenze prodotte sul business della società canadese dalla sottoscrizione del contratto di licenza.
Per converso, la società farmaceutica canadese ha sempre sostenuto l’opportunità di valutare complessivamente tutte le circostanze in grado di influenzare i prezzi di trasferimento determinati con riferimento alla cessione della ranitidina da parte della consociata svizzera. Quanto precede, si traduce nella considerazione complessiva di tutte le circostanze relative al business e, nel caso di specie, di tutti i contratti in capo alla società canadese (ergo, il contratto di fornitura e il contratto di licenza), in quanto suscettibili di incidere sul transfer pricing.
 
Motivazioni della sentenza del SCC
La sentenza emessa dal SCC, in favore della società farmaceutica canadese, sancisce e riafferma un principio generale contenuto nelle linee guida sul Transfer Pricing dell’OCSE: tutte le circostanze (sia economiche che di business) che attengono a una determinata transazione devono essere analizzate e considerate nella determinazione del transfer pricing.
A tale riguardo, il SCC ha riconosciuto l’indubbia esistenza di un legame tra il contratto di licenza e quello di fornitura in ragione della dipendenza primo rispetto al supply agreement. Di conseguenza, è risultato evidente per il SCC che la società canadese era soggetta a previsioni contrattuali suscettibili di influenzare il prezzo della ranitidina non riscontrabili in distributori indipendenti di prodotti farmaceutici con il medesimo principio attivo del farmaco. In particolare, la società aveva corrisposto, attraverso il prezzo pagato per il principio attivo, una remunerazione per (alcuni) dei benefici derivanti dal contratto di licenza.
La sentenza ha inoltre riaffermato alcuni principi generali:
il transfer pricing non è una scienza esatta e un certo “margine di manovra” deve essere riconosciuto nella determinazione dei corrispettivi;
le funzioni svolte e i rischi assunti da una entità rispetto al gruppo nel suo complesso devono essere tenuti in considerazione nell’analisi delle transazioni;
prezzi elevati non sono sempre indicativi del mancato rispetto del principio di libera concorrenza (at arm’s length principle).
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