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Dal mondo

Cessioni intra-Ue: arriva il Moss
per le vendite di beni e servizi b2c

Sportello unico anche per importazioni di modico valore e responsabilità solidale Iva delle piattaforme online

moss
Meccanismi più snelli per le operazioni intracomunitarie grazie all’approvazione, all’inizio di dicembre, da parte dei Ministri dell’Economia e delle Finanze dei ventotto Paesi membri dell’Unione europea, del pacchetto digitale Iva. La proposta approvata dall’Ecofin, riguarda principalmente l’estensione del meccanismo del One Stop Shop a tutte le cessioni intra-comunitarie di beni e servizi da operatori economici a consumatori finali (b2c). Inoltre, il pacchetto in materia di Iva prevede, l’ampliamento del meccanismo dello sportello unico anche alle importazioni di modico valore, istituisce la responsabilità solidale ai fini Iva delle piattaforme online e stabilisce nuove soglie per agevolare chi già utilizza il Moss per i servizi “Tbe” (Telecomunication Broadcasting and electronic).
L’obiettivo generale è adeguare la direttiva Iva e, in seguito anche i regolamenti, allo sviluppo impetuoso dell’economia digitale di questi ultimi anni, consentendo agli Stati un’efficace controllo delle transazioni e un’equa tassazione degli scambi che si realizzano via web, onde cercare di ridurre le distorsioni e le strozzature che caratterizzano il sistema delle cessioni intracomunitarie in ambito b2c.
Le novità sono state approvate a seguito di un intenso lavoro svoltosi nel Gruppo Questioni Fiscali che si riunisce istituzionalmente presso il Consiglio  - Working Party on Tax Questions - e del quale fanno parte i rappresentanti delle amministrazioni fiscali degli Stati membri, la Commissione e la Presidenza semestrale, coadiuvata dal Segretariato generale e dal Servizio giuridico del Consiglio.

Largo al Moss per beni e servizi    
La principale modifica approvata dall’Ecofin riguarda la versione ampliata del Moss, chiamata One Stop Shop (Oss) o Moss esteso. Questo meccanismo consentirà ai soggetti passivi che realizzano cessioni di beni o prestazioni di servizi in ambito intra Ue nei confronti di privati consumatori, di scegliere la registrazione ai fini dell'Iva in un unico Stato membro (c.d. Stato d’identificazione) piuttosto che in ogni Stato dove si realizzano le vendite. L’imposta sarà assolta con cadenza trimestrale presso lo Stato d’identificazione che s’incarica di eseguire i versamenti o le compensazioni dovute agli altri Stati nei quali i beni o i servizi sono stati venduti (principio del luogo di consumo).
Facciamo un esempio: la società X con sede in Bulgaria intende vendere il proprio prodotto utilizzando una piattaforma elettronica a dei consumatori finali che sono residenti in diversi Stati comunitari: Paese 1, Paese 2, Paese 3. Se la società dovesse seguire le regole di territorialità ai fini Iva dovrebbe identificarsi in ognuno degli Stati in cui effettua le vendite e ivi assolvere gli obblighi Iva. Invece, attraverso l’utilizzo dello Sportello Unico, la società potrà identificarsi in un unico Stato (stato d’identificazione) dove verserà l’Iva. Sarà lo Stato d’identificazione a versare l’imposta di competenza o eseguire le compensazioni dovute agli altri Paesi di consumo.

Schema Oss all’importazione
Nella proposta è stato previsto, inoltre, lo schema Oss all’importazione che ha l’obiettivo di eliminare le distorsioni esistenti nell’ambito delle importazioni di modico valore. Al riguardo, i soggetti stabiliti nell’Ue sono stati finora svantaggiati non potendo usufruire delle franchigie previste sulle importazioni di modesto valore per le cessioni B2C, delle quali, invece, possono godere fino alla soglia dichiarata di 22 euro (in Italia) i soggetti non stabiliti nel territorio Ue.
Si tratta, in buona sostanza, di costruire un incentivo a utilizzare lo sportello unico per i soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue che compiono, spesso tramite degli intermediari, delle importazioni di beni di modesto valore, genericamente attraverso il sistema postale.

Le soglie e le agevolazioni dello schema Oss all’importazione
La soglia di esenzione all’importazione, che in Italia è attualmente di 22 euro, viene innalzata a 150 euro, allineandola così alla soglia di esenzione doganale.
Oltre alla eliminazione della soglia di esenzione per gli operatori esterni alla Ue, è consentito agli importatori di beni di modico valore provenienti dal territorio al di fuori della Ue, (con un valore intrinseco doganale fino a 150 euro) la registrazione ai fini Iva in un unico Stato, attraverso lo sportello unico, anziché nei diversi Stati dove realizzano le importazioni.
Esempio: un trader (soggetto passivo con sede in Cina ma con una stabile organizzazione in Italia) effettua importazioni di milioni di pacchetti postali dalla Cina all’interno dell’Unione Europea. Per ogni pacchetto il valore dichiarato è inferiore ai 150 euro nei confronti dei quali l’Iva è dovuta ma viene assolta, anziché al momento dell’ingresso nello spazio doganale Europeo in Dogana, utilizzando il sistema Oss alla scadenza dei tre mesi previsti per ogni dichiarazione periodica; è inoltre, consentito al trader di registrarsi in un solo Paese, quello di identificazione, anziché in tutti gli Stati membri dove le proprie vendite sono effettuate.

La responsabilità solidale Iva delle piattaforme online
Per garantire una efficace riscossione dell’imposta, è stata prevista dalla direttiva una responsabilità solidale ai fini dell’Iva da parte dei soggetti gestori di portali elettronici e di piattaforme online (marketplaces) quando questi agiscono come intermediari nelle vendite a distanza. Questa disposizione non era stata prevista nella proposta della Commissione, ma è stata fatta propria dagli Stati in sede di lavori del Consiglio fino a diventare una delle caratteristiche portanti. E’ stato previsto anche un obbligo di tenuta della contabilità delle transazioni a carico dei gestori di market places della durata di dieci anni. 

Nuove soglie per chi già usa il Moss
Tra le modifiche alla direttiva Iva che entrano in vigore dal 1° gennaio 2019, ci sono le nuove soglie per agevolare chi già utilizza il Moss per i servizi Tbe, ossia telecomunicazioni, elettronici e televisivi resi a consumatori finali -business to consumer. Sarà applicata una soglia transfrontaliera a livello Ue, per servizi già inclusi nel Moss, corrispondente a 10mila euro di fatturato annuo in ambito intra-Ue, che permette al soggetto passivo di applicare le regole di fatturazione e territorialità del proprio Stato (luogo del fornitore). Inoltre, è prevista una seconda soglia, che consente una semplificazione nei criteri d’individuazione dello Stato membro di stabilimento del consumatore finale.  Ad esempio, se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di volume d’affari (intra Ue) di euro 100mila, il soggetto passivo può utilizzare un solo elemento al fine di individuare il luogo di stabilimento del consumatore finale e quindi il luogo del consumo.
Le altre disposizioni, quelle che comportano un adattamento dei sistemi informatici delle amministrazioni fiscali e doganali, quelle sulla responsabilità degli intermediari elettronici e sulla disciplina di scambio d’informazioni è previsto che entrino in vigore dal 1° gennaio 2021.
 
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