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Dal mondo

Cina, riflettori accesi del fisco sulle convenzioni bilaterali

Si intensifica la produzione dell'Amministrazione finanziaria di circolari sulla fiscalità internazionale

uno scorcio di pechino

Lo State Administration of Taxation (Sat) prosegue nella produzione di circolari esplicative relative ai principali temi della fiscalità internazionale. L'interesse dell'Amministrazione fiscale cinese è ultimamente rivolto a fare chiarezza sull'interpretazione e applicazione delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Nel febbraio 2009 era stata già pubblicata una circolare interpretativa (Guoshuihan n. 81) relativa ai dividendi transnazionali secondo le previsioni dell'articolo 10 del Modello Ocse. Lo scorso settembre, con la pubblicazione della Guoshuihan n. 507, l'attenzione del SAT si è nuovamente concentrata sull'interpretazione e applicazione delle Convenzioni bilaterali, soffermandosi sulla interpretazione dell'articolo 12 del Modello Ocse dedicato alla ripartizione del potere impositivo tra Stati contraenti relativamente al pagamento di royalties transnazionali (dette anche canoni). Sebbene il Modello Ocse preveda il principio della tassazione esclusiva delle royalties nello Stato di residenza del beneficiario, diversi trattati bilaterali sottoscritti dalla Cina dispongono l'applicazione di ritenute convenzionali ridotte sui canoni "in uscita" da parte dello Stato della fonte. La Cina, nella legislazione interna, ha recentemente ridotto dal 20al 10% l'aliquota della ritenuta alla fonte sulle royalties lorde "in uscita". Nonostante ciò alcune convenzioni garantiscono l'applicazione di aliquote ancor più ridotte.

Alcune precisazioni della circolare

L'utilizzo di know-how
L'articolo 12 del Modello Ocse include tra le royalties i pagamenti corrisposti  per l'utilizzo di "information concerning industrial, commercial or scientific experience". La circolare definisce  questo genere di informazioni come "proprietary technology" identificandole con ciò che viene comunemente inteso come "know-how". Questo genere di informazioni possono essere relative alla realizzazione di uno specifico prodotto o relative alla realizzazione di un processo produttivo e non sono pubblicamente disponibili. La circolare precisa che i corrispettivi a fronte dell'utilizzo di know how sono considerati corresponsione di royalties soltanto se i pagamenti sono effettuati dal licensee direttamente al proprietario del know-how che non deve, tra l'altro, partecipare alla fase della successiva implementazione della tecnologia e non ne deve garantire il risultato finale.

Le prestazioni di servizi (service fee)
La distinzione tra ciò che rappresenta un corrispettivo per la prestazione di un servizio anziché la corresponsione di una royalty rappresenta una delle questioni su cui la circolare cerca di far luce. In breve sono illustrate due fattispecie:

  • il soggetto prestatore non residente (il "service provider") si avvale di un determinato know- how o di una determinata tecnologia che non sono concessi in licenza al committente residente in Cina (il service recipient). In questo caso il pagamento da parte del committente cinese è considerato il corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi;
  • quando nell'arco temporale di fornitura del servizio è sviluppato un bene immateriale, il cui impiego o diritto di uso dà luogo alla corresponsione di royalties ai sensi dell'articolo 12 del Modello Ocse ("…payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience"), se il service provider conserva la proprietà del bene immateriale accordandone al service recipient (in altre parole il fruitore) esclusivamente il diritto d'uso, saremo di fronte ad una corresponsione di royalty.

Le esclusioni
La circolare chiarisce che si considerano in ogni caso prestazioni di servizi verso il pagamento di corrispettivo e non corresponsione di royalty:

  • i pagamenti a fronte di servizi "after sale" connessi alla cessione di beni;
  • i pagamenti per servizi resi dal cedente al cessionario nell'ambito del periodo di garanzia del prodotto;
  • i pagamenti per servizi professionali resi sia da persone fisiche che giuridiche (ad esempio nel campo ingegneristico, manageriale e consulenze in genere).

     
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