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Cina, sul transfer pricing al decollo il piano controllo

Nel mirino del Fisco rientrano tutte quelle imprese che per legge sono tenute a documentare le operazioni

mappa cina

L'Amministrazione fiscale cinese (State Administration of Taxation, o in breve SAT) ) ha pubblicato la circolare n. 323 (Guo Shui Han [2010] No. 323) "Notice of the SAT Regarding the Sample Review of Contemporaneous Transfer Pricing Documentation", diretta agli uffici operativi sul territorio al fine di avviare una campagna nazionale di controlli, per gli anni d'imposta 2008 e 2009 sulla "documentazione contemporanea" (contemporaneus documentation) dei prezzi di trasferimento.

Gli scopi del piano
Il piano di controlli sembra avere finalità esclusivamente statistico-conoscitive. In altre parole, la rilevazione ha lo scopo di verificare a livello nazionale quante imprese vincolate a documentare i propri prezzi di trasferimento si sono adeguate e appurare il grado di conformità della documentazione predisposta dai contribuenti agli obblighi imposti dalla legislazione nazionale con particolare riferimento alle indicazioni contenute nelle recenti circolari: "Regulations for Special Tax Adjustments (for Trial Implementation)" (Guoshuifa [2009] no.2) e "SAT Notice on Strengthening Cross-border Related-Party Transaction Monitoring and Investigations" (Guo Shui Han [2009] no. 363)

La documentazione dei prezzi di trasferimento
Per documentazione contemporanea si intende la documentazione che il contribuente soggetto alla disciplina del transfer pricing (in sintesi chi effettua operazioni transnazionali con parti correlate all'estero) prepara contestualmente alla effettuazione delle transazioni infragruppo. Obbligate a predisporre la documentazione sono le imprese cinesi che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • realizzano annualmente un ammontare di cessioni o acquisti con parti correlate superiore a 200 milioni di Rmb (Ren Min Bi);
  • effettuano annualmente operazioni di altro tipo (immateriali) con parti correlate per un ammontare superiore a 40 milioni di Rmb;
  • pur espletando funzioni limitate e sostenendo rischi ridotti (ad esempio un  toll manufacturer) incorrono in perdite operative;
  • non rispettano i ratios imposti dalle norme sulla thin capitalization;
  • sono parte di un cost sharing agreement.

L'elenco e l'illustrazione della documentazione sono contenuti nella Guoshuifa [2009] no. 2. In estrema sintesi, la contemporaneous documentation deve comporsi dei seguenti elementi: struttura organizzativa del gruppo, business operations (che include la descrizione della business strategy, industry policy, posizionamento di mercato, struttura della supply chain, analisi funzionale, ecc…), descrizione delle operazioni realizzate con parti correlate, analisi di comparabilità, selezione ed applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento.

Il piano dei controlli
La circolare incarica gli uffici periferici di estrapolare con metodi statistici e sottoporre a ispezione documentale il 10% delle imprese che, per gli anni d'imposta 2008 e 2009, hanno presentato l'Annual Reporting Forms of Related Party Transactions for PRC Enterprises contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, e che, quindi, realizzano operazioni con parti correlate all'estero.  Il Large Business  Taxation Department del SAT effettuerà, invece, gli accessi per le imprese di rilevanti dimensioni su cui ha competenza diretta. Per ogni ispezione i funzionari del fisco dovranno esprimere un giudizio, che va da insoddisfacente a buono, sul grado di rispondenza della documentazione contemporanea alle previsioni di legge. Al termine della esecuzione dei controlli, ogni ufficio locale dovrà redigere un report (il cui modello è allegato alla circolare) da inviare entro il 31 ottobre 2010 allo State Administration of Taxation (International Taxation Department). Il modello prevede l'inserimento delle seguenti informazioni: numero di contribuenti obbligati a detenere la documentazione, numero di contribuenti controllati, esiti dei controlli (percentuali per ogni categoria di giudizio) e percentuale di utilizzo di ciascuno dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento.
 

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