Contenzioso tributario in Europa:
strumenti deflativi a confronto_1
In Francia e Spagna due approcci diversi alla risoluzione delle controversie con i contribuenti
Il modello francese
In Francia oltre ad esistere un arbitro presso ogni direzione dell’Amministrazione finanziaria, la cui funzione è quella di facilitare il raggiungimento di un accordo con i contribuenti, è operativa una procedura preliminare di reclamo amministrativo avverso l’atto impositivo che prevede analogamente a quanto accade in Italia, una fase amministrativa obbligatoria prima di poter accedere al processo. In particolare, l’istituto della réclamation préalable risale al 27 Dicembre 1927, data in cui venne introdotto con legge. La formulazione originaria aveva una portata decisamente limitata, potendo trovare applicazione alle sole contestazioni relative all’accertamento di imposte dirette ma in ragione degli esiti positivi derivanti da tale istituto, ne venne estesa l’applicabilità anche al contenzioso originato dall’accertamento delle imposte indirette.
La réclamation préalable, cui il legislatore italiano sembra essersi ispirato nell’introdurre la mediazione tributaria, consente all’Amministrazione finanziaria di poter vagliare accuratamente le istanze sollevate, analizzando le contestazioni dei contribuenti e provvedendo, in caso, ad una rettifica ad essi favorevole dell’imposta dovuta. Da un punto di vista prettamente procedurale, la fase preliminare davanti all’Amministrazione finanziaria si pone come obbligatoria ed è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi formalità, potendo il reclamo anche assumere la forma di una lettera raccomandata, redatta personalmente dal contribuente o da un suo rappresentante o soggetto abilitato alla difesa in giudizio. Quanto alla tempistica, il reclamo deve essere presentato all’Amministrazione finanziaria entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo alla notificazione della pretesa tributaria o, in mancanza, al momento del pagamento spontaneo dell’imposta da parte del contribuente. A seguito della presentazione dell’istanza si instaura la fase amministrativa presso l’ente impositore che, entro il termine di sei mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi, deve assumere una decisione che viene comunicata al contribuente tramite raccomandata. Ove la décision préalable rigetti, totalmente o in parte la richiesta formulata dal contribuente, la determinazione assunta dovrà essere congruamente motivata. Peraltro, l’Amministrazione finanziaria potrà decidere di restare silente, trovando in tal caso applicazione il cosiddetto “silenzio-rifiuto’’ che porta direttamente il caso all’esame dell’Autorità giudiziaria.
Il sistema spagnolo: la reclamaciòn econòmico-administrativa
Dal sistema francese si distingue quello spagnolo che prevede una fase pregiudiziale (cosiddetta reclamaciòn econòmico-administrativa) non dinanzi alla stessa Amministrazione finanziaria che ha emanato l’atto ma innanzi ai Tribunali economico-amministrativi, locali, regionali e centrali. Questi ultimi, a dispetto del nomen, non hanno natura giurisdizionale, ma sono organi specializzati dell’Amministrazione pubblica.
La fase pre-contenziosa si articola in un primo grado, dinanzi ai Tribunali economico-amministrativi regionali o locali ed in un secondo grado eventuale, dinanzi al Tribunale economico-amministrativo centrale, nelle ipotesi in cui la controversia abbia rilevante valore economico. Peraltro, la competenza di tali organi economico-amministrativi si estende, oltre che ai tributi, anche alle entrate di diritto pubblico non tributarie e alle spese pubbliche, con esclusione dagli atti di natura tributaria degli enti locali (i Comuni). Il procedimento viene introdotto tramite ricorso (cui vengono allegati i documenti ritenuti rilevanti dal contribuente ricorrente), entro trenta giorni a partire dalla data di notificazione dell’atto impugnato e deve necessariamente concludersi entro un anno: in mancanza di un provvedimento espresso, di accoglimento o rigetto, si forma il cosiddetto silenzio-rigetto. Peraltro, differentemente da quanto accade in Francia e nel nostro ordinamento, la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’atto impugnato, necessitando di una previa valutazione della fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente. Ove la procedura amministrativa dia esito negativo, se il contribuente intende proseguire la lite, dovrà presentare ricorso o alla sezione amministrativa del Tribunale Superior de Justìcia, ovvero all’Audencia nacional, le cui sentenze sono ricorribili in Cassazione solo se il valore delle controversie supera una determinata soglia.
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