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Dal mondo

Contenzioso tributario in Europa:
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In Francia e Spagna due approcci diversi alla risoluzione delle controversie con i contribuenti

stretta di mano
L’amministrazione della giustizia in Europa negli ultimi anni ha registrato un considerevole aumento del numero di controversie, inducendo i principali Paesi europei a ricercare metodi di risoluzione alternativa delle liti più efficaci di quelli offerti dal modello ordinario.

Il modello francese
In Francia oltre ad esistere un arbitro presso ogni direzione dell’Amministrazione finanziaria, la cui funzione è quella di facilitare il raggiungimento di un accordo con i contribuenti, è operativa una procedura preliminare di reclamo amministrativo avverso l’atto impositivo che prevede analogamente a quanto accade in Italia, una  fase  amministrativa obbligatoria prima di poter accedere al processo. In particolare, l’istituto della réclamation préalable risale al 27  Dicembre  1927, data in cui venne introdotto con legge. La formulazione originaria aveva una portata decisamente limitata, potendo trovare applicazione alle sole contestazioni relative all’accertamento di imposte dirette ma in ragione degli esiti positivi  derivanti da tale istituto, ne venne estesa l’applicabilità anche al contenzioso originato dall’accertamento delle imposte indirette.
La réclamation préalable, cui il legislatore italiano sembra essersi ispirato nell’introdurre la mediazione tributaria, consente all’Amministrazione finanziaria di poter vagliare accuratamente le istanze sollevate,  analizzando  le  contestazioni dei contribuenti e  provvedendo,  in caso, ad una rettifica ad essi favorevole dell’imposta dovuta. Da un punto di vista prettamente procedurale, la fase preliminare davanti  all’Amministrazione finanziaria si pone come obbligatoria ed è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi formalità,  potendo  il reclamo anche  assumere  la  forma  di  una  lettera  raccomandata,  redatta  personalmente  dal  contribuente o da un suo rappresentante o soggetto abilitato alla difesa in giudizio. Quanto alla tempistica, il reclamo deve essere presentato all’Amministrazione finanziaria entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo alla notificazione della pretesa tributaria o, in mancanza, al momento del pagamento spontaneo dell’imposta da parte del contribuente. A seguito della presentazione dell’istanza si  instaura  la  fase amministrativa presso l’ente impositore che, entro il termine di sei mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi, deve assumere una decisione che viene comunicata al contribuente tramite raccomandata. Ove la décision préalable rigetti, totalmente o in parte la richiesta formulata dal contribuente, la determinazione assunta dovrà essere congruamente motivata. Peraltro, l’Amministrazione finanziaria potrà decidere di restare silente, trovando in tal caso applicazione il  cosiddetto “silenzio-rifiuto’’ che porta  direttamente  il  caso all’esame dell’Autorità  giudiziaria.
 
Il sistema spagnolo: la reclamaciòn econòmico-administrativa
Dal sistema francese si distingue quello spagnolo che prevede una fase  pregiudiziale (cosiddetta reclamaciòn econòmico-administrativa) non dinanzi alla  stessa Amministrazione  finanziaria  che  ha  emanato  l’atto ma innanzi ai  Tribunali  economico-amministrativi, locali, regionali e centrali.  Questi ultimi, a dispetto del nomen, non hanno  natura  giurisdizionale, ma sono organi specializzati dell’Amministrazione pubblica.
La fase pre-contenziosa si  articola  in  un  primo  grado, dinanzi  ai  Tribunali  economico-amministrativi  regionali  o  locali ed in un  secondo  grado eventuale, dinanzi  al  Tribunale economico-amministrativo  centrale,  nelle ipotesi  in  cui  la controversia abbia rilevante valore economico. Peraltro, la competenza di tali organi economico-amministrativi si estende, oltre che ai tributi, anche alle entrate di diritto pubblico non tributarie e alle spese pubbliche, con esclusione dagli atti di  natura  tributaria degli  enti locali  (i  Comuni). Il procedimento viene  introdotto  tramite  ricorso  (cui  vengono  allegati  i  documenti ritenuti rilevanti dal contribuente ricorrente), entro trenta giorni a partire  dalla  data  di  notificazione  dell’atto  impugnato e deve  necessariamente concludersi entro  un  anno:  in  mancanza  di  un provvedimento  espresso,  di  accoglimento  o  rigetto,  si  forma  il  cosiddetto  silenzio-rigetto. Peraltro, differentemente da quanto accade in Francia e nel nostro ordinamento, la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’atto impugnato, necessitando di una previa  valutazione  della  fondatezza  delle ragioni  addotte  dal ricorrente. Ove la procedura amministrativa  dia  esito  negativo, se il contribuente intende proseguire la lite, dovrà presentare ricorso o alla  sezione  amministrativa  del Tribunale  Superior  de  Justìcia, ovvero all’Audencia nacional, le cui sentenze sono ricorribili in Cassazione solo  se  il  valore delle  controversie supera una determinata soglia.
 
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