Per la Convenzione India-Messico, lo stile Onu prevale sull’Ocse
Il trattato si ispira più al modello elaborato dall’Onu che al modello Ocse. Le ritenute massime su dividendi, interessi e canoni sono fissate al 10 per cento e tra i canoni sono compresi anche i compensi per servizi tecnici. Il 24 gennaio l’India ha approvato la prima convenzione con il Messico firmata il 10 settembre 2007. Il trattato è stato redatto in tre lingue: hindi, spagnolo e inglese, ciascuna delle quali costituisce una versione ufficiale con l’accortezza, tuttavia, che in caso di disaccordo l’inglese è la lingua che prevale. Il trattato si ispira più al modello elaborato dall’Onu che al modello Ocse. Le ritenute massime su dividendi, interessi e canoni sono fissate al 10 per cento e tra i canoni sono compresi anche i compensi per servizi tecnici, ossia quelli per servizi manageriali o di consulenza tecnica. La divergenza rispetto al Modello Ocse appare di tutta evidenza nel caso dei canoni in quanto l’articolo 12 dello schema Ocse stabilisce che i canoni sono tassati soltanto nel Paese del percettore e hanno una definizione più ristretta rispetto al modello Onu che, essendo privilegiato dai Paesi in via di sviluppo che acquistano tecnologia, operano una tassazione sui canoni pagati ai Paesi industrializzati. Sempre sullo stesso tema, il protocollo del trattato amplia la definizione di canone per includere anche i pagamenti per la ricezione o l’utilizzo di immagini o audio finalizzate anche alla trasmissione radio televisiva mediante satelliti, cavi, fibre ottiche o altri strumenti similari.
La stabile organizzazione
Il trattato presenta tuttavia anche alcuni scostamenti dal modello Onu. In particolare tra le ipotesi di stabile organizzazione vengono proposte anche le seguenti fattispecie aggiuntive: un outlet per la vendita, un magazzino gestito da chi fornisce servizi di stoccaggio per conto terzi, una fattoria o una piantagione dove viene svolta attività agricola. Segnaliamo poi le deviazioni rispetto al modello Ocse che tuttavia sono conformi al modello Onu. Un cantiere costituisce stabile organizzazione anche con un periodo di soli sei mesi. Si ricorda che, al riguardo, l’Ocse configura la stabile organizzazione soltanto se il cantiere dura almeno dodici mesi. Anche qui è evidente l’approccio tipico dei Paesi in via di sviluppo che vogliono tassare una presenza straniera sul loro territorio anche se di durata modesta. È considerata stabile organizzazione anche la fornitura di servizi, compresi quelli di consulenza e manageriali attraverso dipendenti o altro personale, se hanno una durata di almeno 90 giorni su un periodo di 12 mesi. Si tratta in sostanza dell’ipotesi della "stabile organizzazione leggera" su cui si sta muovendo di recente anche l’Ocse. Misure particolari sono previste anche in relazione alla determinazione dei profitti della stabile organizzazione. Al riguardo è previsto che i profitti della stabile non possono essere erosi da canoni, compensi o pagamenti del genere riconosciuti alla casa madre.
La disciplina antielusiva
Nel trattato è contenuta anche una clausola antiabuso della specie Lob (limitation on benefits). Si tratta di clausole anti-abuso di carattere generale che, nel corso degli anni, hanno assunto caratteristiche importanti nelle Convenzioni stipulate dagli Usa. Sono in sostanza norme dispositive preordinate a "qualificare" i soggetti che possono usufruire dei benefici convenzionali, sottoponendoli a una serie di test. Come si può evincere dall'esame delle varie disposizioni in materia, l'obiettivo della Lob è di riservare l'utilizzo delle norme convenzionali ai soggetti residenti negli Stati firmatari smascherando le strutture conduit. L'aspetto procedurale più importante presente nella Lob è che questa, generalmente strutturata nei cosiddetti test, pone a carico del contribuente l'onere della prova. Nella Convenzione oggetto della nostra analisi è presente una clausola secondo cui soltanto determinati soggetti qualificati possono beneficiare della Convenzione. In particolare è previsto che un soggetto non potrà beneficiare della Convenzione se lo scopo principale della sua pianificazione è ottenere vantaggi pattizi che, altrimenti, non avrebbero potuto essere perseguiti.
Contrasto alla doppia imposizione
Entrambi i Paesi contrastano la doppia imposizione con il metodo del credito di imposta. È prevista anche la concessione di un tax sparing credit. Si tratta di un credito d'imposta figurativo che viene erogato nel caso in cui lo Stato di residenza conceda una detrazione d'imposta anche quando le imposte sui redditi prodotti nell'altro Stato contraente non sono state effettivamente pagate. Si tratta di una misura agevolativa contenuta generalmente nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi in via di sviluppo. È infatti evidente che quando, per agevolare l'ingresso nel proprio mercato di investitori esteri, un Paese concede delle agevolazioni per il pagamento delle imposte sui redditi, la tassazione da parte dello Stato industrializzato di residenza del soggetto che effettua l'investimento annullerebbe di fatto il beneficio concesso nel Paese in via di sviluppo. Sulla base degli accordi conclusi tra i due Stati interessati si può quindi prevedere che: "se, ai sensi della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate agli effetti dell'applicazione dei metodi per evitare le doppie imposizioni".