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Convenzione Italia-Usa,dopo la Camera il sì del Senato

Diventa legge l'accordo per evitare le doppie imposizioni che sostituisce il precedente firmato a Roma il 17 aprile 1984

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Quattro articoli, dall'autorizzazione alla ratifica all'entrata in vigore della legge di autorizzazione passando per la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'accordo. È, in estrema sintesi, il contenuto della legge con cui anche il Senato, dopo la Camera, ha detto sì alla convenzione tra il governo della Repubblica italiana e quello degli Stati uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia fiscale. La nuova convenzione, allegata alla legge n. 20 del 3 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione dell'accordo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009, rinvigorisce i rapporti bilaterali tra i due Paesi con una serie di disposizioni sostituendo la precedente firmata a Roma il 17 aprile 1984. L'intervento si è reso necessario, come si legge nella relazione tecnica allegata al provvedimento discusso alla Camera dei Deputati, per disciplinare in maniera più equilibrata i rapporti tra i due Paesi anche alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nei rispettivi sistemi fiscali. Alla Convenzione, che si compone di 29 articoli, sono allegati un protocollo e un verbale d'intesa.

Campo di applicazione della Convenzione
Imposte sul reddito delle persone fisiche (Ire) e giuridiche (Ires), regionale sulle attività produttive (Irap) per l'Italia, imposte federali sul reddito per gli Stati Uniti. Sono i principali protagonisti del campo di applicazione della nuova Convenzione da cui rimangono escluse, però, quelle dovute a vincite su lotterie. Per eliminare le distorsioni susseguenti alla indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro della base imponibile Irap, nella relazione tecnica si fa riferimento all'introduzione di un "foreign tax credit" parziale per l'Irap che viene corrisposto dalle società statunitensi che operano in Italia. L'obiettivo è eliminare le differenze che esistono nei criteri di determinazione della base imponibile dell'Irap rispetto a quelli applicati alle imposte americane.

Le definizioni: residente e stabile organizzazione
Nella convenzione si precisa che il residente di uno Stato contraente è chi, in base alla legislazione tributaria, ha la residenza nello Stato mentre con il termine stabile organizzazione deve intendersi non soltanto una sede fissa d'affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività ma anche il fatto che fornisca servizi o attrezzature utilizzate nello Stato che ha firmato l'accordo.

I redditi soggetti a tassazione
Il capitolo relativo all'imposizione sui redditi è disciplinato dagli articoli 6-21 del nuovo accordo. La convenzione stabilisce che i redditi da beni immobili percepiti da un residente di uno Stato contraente ma localizzati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa. Tuttavia se l'impresa svolge la propria attività nell'altro Stato contraente con una stabile organizzazione, allora gli utili saranno imponibili in quest'ultimo ma soltanto nella misura in cui derivino dalla stabile organizzazione. Per quanto riguarda invece gli utili che derivano dall'esercizio di impresa operante nel settore della navigazione aerea o marittima internazionale l'imponibilità avviene soltanto nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. Nella relazione tecnica si fa notare che la disposizione (articolo 7) è innovativa. Infatti se da un lato la stabile organizzazione è tassata in Italia in base al principio di competenza e non di cassa dall'altro, invece, i redditi dei professionisti riferibili a una base fissa italiana sono soggetti a tassazione secondo il principio di cassa. La norma, ed è qui la novità, permette di tassare il reddito che deriva dall'attività professionale esercitata in Italia anche se l'incasso del provento si verifica dopo la chiusura della base fissa.

Dividendi, interessi e canoni
L'imponibilità dei dividendi societari, interessi e canoni avviene in linea di principio soltanto nello Stato di residenza. Non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie è il limite posto all'imposta che lo Stato in cui tali redditi sono prodotti può prelevare sui dividendi. Per i canoni, invece, il limite è al 5 per cento per l'uso di brevetti e software e all'8 per cento negli altri casi. Queste soglie sono applicabili soltanto se il percettore dei dividendi è l'effettivo beneficiario e risiede nell'altro Stato contraente. In tutti e tre i casi poi se se i cespiti sono ottenuti dal beneficiario mediante l'esercizio delle proprie attività con una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, allora ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo con la propria legislazione fiscale.

Doppie imposizioni e scambio di informazioni
L'articolo 23 dell'accordo definisce i metodi per evitare le doppie imposizioni e la scelta è caduta sul credito d'imposta in linea con le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stesso ambito. Lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità è invece disciplinato dall'articolo 26 nel rispetto delle rispettive legislazioni. Gli articoli 27 e 25 regolamentano, rispettivamente, nel rispetto delle regole generali del diritto internazionale, i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari e la soluzione per via amichevole delle future controversie sulla corretta applicazione della Convenzione.

Effetti della Convenzione
Le disposizioni contenute all'interno della Convenzione (articolo 28) avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno solare. Unica eccezione è rappresentata dalle disposizioni relative alle imposte prelevate alla fonte che produrranno effetti dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo. Nella norma è poi contenuta una clausola di cessazione degli effetti del precedente accordo, firmato a Roma il 17 aprile del 1984. In particolare è prevista una sua efficacia per dodici mesi oltre la data in cui la nuova Convenzione entrerà in vigore, soltanto a favore di coloro che, avendo diritto a maggiori benefici derivanti dall'applicazione del precedente accordo, chiederanno di poterne usufruire.
 

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