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Dal mondo

Criptovalute: Paese che vai
regime fiscale che trovi

Il tentativo di qualificare le monete virtuali ha generato una geografia tributaria non uniforme

criptovaluta
In origine erano i Bitcoin. Ora, invece, con il termine valute virtuali ci riferiamo ad un movimento che coinvolge circa 1.600 diverse “cripto attività” (es. Ethereum, Ripple, ecc.). Con questo termine si definiscono le attività di natura digitale il cui trasferimento è basato sull’uso della crittografia e sulla distributed ledger technolgy (nota comunemente con il nome blockchain). L’avvento delle criptovalute, ma soprattutto l’ascesa di questi ultimi anni nel loro utilizzo come strumenti di pagamento e di investimento a fini speculativi, ha destato l’inevitabile interesse delle amministrazioni fiscali di tutto il mondo. L’incertezza sulla qualificazione giuridica attribuibile al nuovo strumento ha avuto ripercussioni anche dal punto di vista tributario, generando importanti differenze negli approcci adottati nei principali ordinamenti del mondo. La quasi totalità dei Paesi è intervenuta sul tema fornendo, attraverso note ufficiali, indicazioni e chiarimenti necessari all’implementazione nel sistema fiscale. Lo scenario attuale è contraddistinto da tre differenti classificazioni ai fini tributari: proprietà, commodity o moneta. L’inquadramento, da contestualizzare all’interno del sistema tributario locale esistente, determina il livello di imposizione che ogni Paese intende attribuire al nuovo strumento informatico. Di fatto, la differente visione si concretizza per ciascun Paese nell’occasione di adottare una politica più o meno conservativa sul tema. Di riflesso, consente agli investitori e utilizzatori di cogliere eventuali opportunità usufruendo della leva fiscale.
 
Le guide fiscali sulle criptovalute
La necessità di qualificare le valute virtuali risponde principalmente all’esigenza di disciplinare fiscalmente gli effetti derivanti dall’inarrestabile apprezzamento che le stesse hanno avuto negli ultimi anni. Ma non solo. Infatti, a seguito della loro crescente diffusione si fa sempre più pressante l’esigenza di contrastare fenomeni di evasione, nonché la necessità di individuare strumenti per garantire la trasparenza nelle transazioni ed evitare malevoli utilizzi (es. finanziamento del terrorismo). Le guide fiscali sulle criptovalute definiscono inizialmente l’inquadramento ai fini tributari per poi passare all’analisi di singole situazioni tra le quali l’utilizzo come strumento di pagamento nello svolgimento di un’attività d’impresa, l’emersione di un guadagno o di una perdita derivante dalla loro vendita o conversione e la qualificazione degli importi ricevuti in valuta virtuale per lo svolgimento di attività connesse alle stesse (es. mining, piattaforme exchanger, ecc.). Non è infrequente poi che alcuni Paesi abbiano anche imposto il monitoraggio delle transazioni in valuta virtuale al superamento delle soglie stabilite per i pagamenti in valuta corrente.
 
L’esperienza degli Stati Uniti
Il nostro pellegrinaggio tra i principali Paesi del mondo non può che iniziare dagli Stati Uniti, che rappresentano una delle prime nazioni ad aver inquadrato fiscalmente le valute virtuali. Nel 2014, infatti, l’IRS (Internal Revenue Service) ha pubblicato una guida (Notice 2014-21), organizzata nella forma di domanda e risposta (faq), nella quale ha qualificato ai fini dell’imposizione federale le valute virtuali come una proprietà, escludendo esplicitamente la possibilità che le stesse potessero essere trattate come una valuta estera. Tra i principali aspetti trattati, la nota richiama l’attenzione di imprese e professionisti sulla valorizzazione in USD al fair market value della valuta virtuale, nel caso di utilizzo come mezzo di pagamento. Le linee guida statunitensi riconoscono anche l’esistenza di un differenziale (guadagno o perdita) nel caso di vendita o conversione (in beni o valuta) delle criptovalute. Infine, attribuisce natura reddituale alle somme in valuta virtuale ricevute per lo svolgimento di attività connesse alle criptovalute ovvero a quelle percepite come salario. Tra le indicazioni fornite, quelle inerenti i guadagni da vendita o conversione (capital gain) assumono sicuramente grande rilevanza per gli investitori speculativi. La scelta dell’amministrazione fiscale Usa di considerare le valute virtuali come proprietà comporta, in base alla normativa interna, un diverso profilo di imposizione dipendente dal periodo di possesso (holding period). Momento e valore d’ingresso nella disponibilità costituiscono, quindi, aspetti da tenere sotto controllo. Ad esempio, chi detiene un investimento da più di un anno sconterà un’imposizione sul capital gain compresa tra lo 0 e il 20% (a seconda della situazione familiare e reddituale), mentre chi lo detiene per un periodo inferiore dovrà assoggettare il reddito ad imposizione ordinaria (con aliquota massima attualmente pari al 37%). Il fatto che gli Stati Uniti siano considerati uno dei Paese first adopter nel trattamento tributario delle criptovalute ha consentito all’amministrazione fiscale di avviare un dialogo con le istituzioni locali (si veda in proposito il documento del 30 maggio 2018 dell’AICPA dal titolo Update Comments on Notice 2014-21), nonché attività di controllo specifiche.
 
Il regime fiscale adottato negli altri Paesi
La posizione espressa dagli Stati Uniti è condivisa anche dall’Australian Taxation Office, che recentemente ha promosso una consultazione pubblica sul tema. Nelle indicazioni fornite, dopo aver qualificato come asset le valute virtuali, ha posto grande attenzione alle modalità di quantificazione dei guadagni da attività speculativa, nonché alla natura imprenditoriale delle attività connesse alle criptovalute. Principi a cui si è adeguata, nei chiarimenti pubblicati in data 28 marzo 2018, anche l’amministrazione fiscale della Nuova Zelanda. Trasferendoci in Europa, invece, il panorama si fa piuttosto diversificato. Almeno per quanto riguarda le imposte dirette. Infatti, sotto il profilo Iva, il trattamento è conforme alle conclusioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 che ha esentato dall’applicazione del tributo le attività di intermediazione (exchanger), estrazione (mining) e verifica transazioni che hanno ad oggetto le criptovalute, qualificandole come “operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’art. 135, paragrafo 1, lett. e) della Direttiva 2006/112/CE. Sul fronte delle imposte dirette, l’HM Revenue & Customs del Regno Unito si discosta dalle interpretazioni viste in precedenza qualificando le criptovalute come asset o moneta, in base ad un approccio case by case, che valuta le circostanze specifiche. Per le società, i profitti o le perdite da conversione sono imponibili in base alle regole sulle valute estere. Le persone fisiche, invece, possono generare capital gain per la cui sussistenza l’amministrazione fiscale mette a disposizione un servizio di valutazione a posteriori. Su queste attualmente grava un’imposizione compresa tra il 10 e il 20% in relazione agli importi eccedenti la soglia di esenzione. Un esempio di politica espansiva per attrarre nuovi investitori è invece rappresentata dalla Germania, dove alle valute virtuali è stata attribuita la qualifica di moneta privata. Grazie a questa qualificazione i guadagni realizzati da individui per operazioni di conversione godono delle medesime agevolazioni previste per le vendite private, con esenzione da imposizione per transazioni che non eccedono 600 euro oltre che per detenzioni superiori a un anno. Diversamente risulteranno imponibili ordinariamente con l’applicazione di un’aliquota che potrà arrivare fino al 45%. L’esenzione per la stessa tipologia di redditi trova riscontro anche nella normativa svizzera, che considera le cripto valute come valuta estera. Non rientrano nel regime di esenzione i guadagni realizzati nell’ambito di un’attività professionale. Il sistema prevede anche l’applicazione di un’imposta patrimoniale. Infine uno sguardo ai Paesi asiatici. In Cina, Indonesia e Corea del Sud le cripto valute sono considerate come una commodity. In Giappone invece costituiscono un metodo di pagamento legalmente riconosciuto. I governi cinese e coreano hanno di recente preso una serie di iniziative per limitare il fenomeno delle valute virtuali. Sotto il profilo impositivo, attualmente è prevista una esenzione da imposizione sui capital gain in Cina, mentre in Corea del Sud risultano imponibili così come in Giappone. La sfida alle valute virtuali da parte delle amministrazioni fiscali è solo all’inizio.
 
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