Dalla Ue due proposte con un solo obiettivo, la frode fiscale
Dalla modifica della direttiva 2006/112/Ce sul sistema comune dell’Iva all'adeguamento del regolamento (CE) n. 1798/2003
Le motivazioni sottese alla proposta
La proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE trova il suo fondamento in una serie di articolate motivazioni espresse, a più riprese, non soltanto dall’esecutivo comunitario, che se ne è fatto interprete, ma anche dalla Corte dei Conti europea. Nella relazione del giugno 2007, l’organo di controllo dei conti comunitari rilevava l’importanza della cooperazione amministrativa in materia di Iva che doveva essere attuata lungo due direttrici d’intervento: la drastica riduzione dei tempi di raccolta delle informazioni e dell’acquisizione dei dati e dall’altro il miglioramento del controllo incrociato delle informazioni. Dello stesso tenore e con una caratterizzazione ancora più marcata per i rilievi connessi alla strategia di Lisbona è la posizione della Commissione europea. Per l’esecutivo comunitario la frode fiscale è causa ed effetto di distorsioni nel meccanismo di funzionamento del mercato interno ed espone la concorrenza al rischio di non poter operare in piena libertà. Senza poi trascurare gli effetti che esercita sulle entrate esponendole a una inevitabile flessione che si riverbera negativamente sulla politica di attuazione dei servizi pubblici a livello nazionale da parte dei singoli Stati membri. Alla proposta di nuova direttiva, FiscoOggi dedicherà un ulteriore approfondimento nei prossimi giorni trattandosi di un tema di attualità.
Dalla direttiva al regolamento
Contestualmente alla proposta di modifica della direttiva 2006/112/Ce, la Commissione ha presentato anche una proposta di modifica di alcune parti del regolamento (CE) n. 1798/2003. Anche su questo punto le motivazioni addotte dalla Commissione sono piuttosto chiare. Da un lato gli interventi si rendono necessari per fare in modo che il nuovo regolamento possa essere conforme alla nuova direttiva e dall’altro garantire un più rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri. In entrambi i casi l’esecutivo comunitario ritiene che l’intervento congiunto, attuato attraverso una serie di modifiche opportune alla direttiva 2006/112/CE e al regolamento (CE) n. 1798/2003, possa rappresentare l’unico sistema in grado di mutare il quadro normativo vigente e dotare gli Stati membri di mezzi efficaci al raggiungimento degli obiettivi.