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Ecofin: via libera ai quick fixes.
Più semplici le operazioni Intra-Ue

Misure transitorie proposte dalla Commissione per migliorare il funzionamento quotidiano del sistema Iva

Nella riunione di questa mattina l’Ecofin ha approvato le misure transitorie proposte dalla Commissione volte ad agevolare l’introduzione del nuovo regime definitivo Iva (quick fixes). Le semplificazioni operative per le operazioni intracomunitarie approvate da parte dei Ministri dell’Economia e delle Finanze dei ventotto Paesi membri dell’Unione europea, erano state originariamente proposte il 4 ottobre 2017, per migliorare il funzionamento quotidiano dell’attuale sistema Iva, fino a quando il regime definitivo non sarà pienamente concordato e attuato. La Commissione, infatti, intende creare un nuovo regime definitivo dell’Iva da attuare in due fasi:1) introduzione del nuovo regime Iva di imponibilità delle cessioni B2B intra-Ue di beni per soggetti non certificati; 2)  estensione del nuovo regime Iva a tutte le cessioni transfrontaliere.

Semplificazione e armonizzazione delle norme sul call-off stock
Il primo quick fix prevede la semplificazione delle norme Iva per le società che trasportano merci da uno Stato membro verso un altro Stato membro in cui devono essere immagazzinate, prima di essere fornite a un cliente noto in anticipo (regime di call of stock). Il call of stock è un tipo di spedizione in cui un fornitore deposita le proprie merci, presso le sedi di un cliente noto, le sedi di una terza parte o i propri locali vicini all’ubicazione del cliente, consentendo a quest’ultimo di ritirare la merce dallo stock nel momento in cui ne ha bisogno. La proprietà dei beni viene trasferita nel momento in cui le merci vengono ritirate dallo stock. Attualmente, se lo stock si trova in un altro Stato membro dell'Ue, il fornitore deve dichiarare una supposta fornitura intracomunitaria e una presunta acquisizione intracomunitaria.  Ciò significa che quando il fornitore non è registrato ai fini Iva nello Stato membro di arrivo delle merci, dovrà registrarsi e presentare le dichiarazioni Iva in tale Stato membro a causa del suddetto trasferimento delle merci. Inoltre, al momento in cui le merci vengono ritirate dal magazzino, il fornitore deve segnalare una fornitura interna al proprio cliente. L'Iva su questa fornitura interna potrebbe, peraltro, essere addebitata al cliente, in base alla legislazione nazionale sull'Iva. In base alla semplificazione introdotta, invece, si dispone che tale regime dia luogo ad un’unica cessione nello Stato membro di partenza e a un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock. Conseguentemente, il fornitore non deve più segnalare una presunta offerta intracomunitaria e una presunta acquisizione intracomunitaria nel momento in cui trasferisce le merci da uno Stato membro a un altro, limitandosi a segnalare una fornitura intracomunitaria al suo cliente nel momento in cui quest’ultimo ritira la merce dal magazzino; nello stesso momento il cliente segnalerà un'acquisizione intracomunitaria nello Stato membro in cui si trova lo stock (nuovo art. 17bis, nuovo par. 3 art. 243, modifica art. 262 Dir. Iva)

Attribuzione al numero di identificazione Iva dell’acquirente intra UE di valore sostanziale
Un altro quick fix è stato previsto con riguardo all'esenzione alle forniture intracomunitarie: il numero d'identificazione Iva dell'acquirente e l’elenco riepilogativo del fornitore contenente dati sull'acquirente non costituiscono più requisiti formali per finalità di controllo, bensì condizioni sostanziali per applicare l'esenzione. In aggiunta agli attuali requisiti per applicare l'esenzione per le forniture intracomunitarie, dunque, il fornitore deve anche avere il numero di identificazione Iva dell'acquirente e l’elenco riepilogativo del fornitore contenente i dati della persona che acquista i beni (modifica art. 138 Dir. Iva)

Semplificazione delle norme in materia di operazioni a catena
Un’ulteriore quick fix è volto alla semplificazione delle transazioni a catena. In una catena di transazioni fra 3 o più soggetti, (transazioni ABC), attualmente abbiamo più forniture tassabili ai fini Iva. Tuttavia, nel caso in cui le merci siano trasportate da uno Stato membro a un altro, il trasporto e la fornitura intracomunitaria possono essere imputati a una di tali forniture. La semplificazione prevede che nelle transazioni fra 3 o più soggetti, in cui un operatore intermedio, comunica al "suo" fornitore lo Stato di destinazione dei beni ed è identificato ai fini Iva in uno Stato diverso da quello in cui inizia il trasporto, quest’ultimo è imputato alla cessione tra il fornitore e l'operatore medesimo. Di contro, ove una delle summenzionate condizioni non sia soddisfatta, il trasporto è imputato alla cessione effettuata dall'operatore intermedio al suo cliente. Dunque, quando un soggetto B comunica a un soggetto A il nome dello Stato membro di arrivo e B è identificato ai fini dell'Iva in un altro Stato membro rispetto allo Stato membro in cui inizia il trasporto delle merci, la fornitura tra A e B è considerata come fornitura intracomunitaria. Lo scambio tra B e C è quindi una fornitura interna nello Stato membro di arrivo. Nel caso in cui, invece, le condizioni non siano soddisfatte, la fornitura tra B e C è considerata come fornitura intracomunitaria. La fornitura tra A e B diviene quindi una fornitura interna, soggetta all'Iva nello Stato membro di partenza. (nuovo art. 138-bis Dir. Iva).

Semplificazione in materia di prove delle cessioni intra-Ue
Nell'attuale regime commerciale intracomunitario, il compito di raccogliere e fornire la prova che i requisiti materiali per l'esenzione delle forniture intracomunitarie siano stati rispettati, è di competenza delle imprese fornitrici. Poiché attualmente esisteva una mancanza di regole uniformi o di orientamenti definitivi all'interno dell'Ue in merito al livello di prove richieste, è stata prevista una semplificazione di tale prova. In base al quick fix approvato dall’Ecofin, è possibile fare affidamento su elementi di prova specifici elencati nel regolamento di attuazione dell’Iva.  Nel caso in cui le merci siano state trasportate o spedite dal fornitore o da un terzo a suo nome, il fornitore può provare il suo diritto all'esenzione se sussistono due elementi di prova non contraddittoria. In particolare, costituiscono prova del trasporto i seguenti documenti:
- un documento firmato dal cliente o da una persona autorizzata a suo nome che riconosce il ricevimento della merce;
- documenti relativi al trasporto o alla spedizione delle merci, come un documento o una nota firmata CMR, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura del vettore delle merci, una polizza di assicurazione per quanto riguarda il trasporto o la spedizione del merci o documenti bancari attestanti il ​​pagamento del trasporto o della spedizione della merce;
- documenti ufficiali rilasciati da un'autorità pubblica, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo delle merci nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata nello Stato membro di destinazione che conferma lo stoccaggio delle merci in tale Stato membro;
- un certificato rilasciato nello Stato membro di destinazione da un organismo professionale in tale Stato membro, ad esempio da una camera di commercio o industria che conferma la destinazione delle merci;
- un contratto tra il fornitore e il cliente o un ordine di acquisto che indica la destinazione delle merci;
- la corrispondenza tra le parti coinvolte nella transazione che indica la destinazione delle merci;
- la dichiarazione Iva del cliente che dichiara l'acquisizione intracomunitaria dei beni.
Se il trasporto, invece, è gestito dal cliente, il fornitore può applicare l’esenzione quando:
a) è in possesso di una dichiarazione scritta del cliente attestante che la merce è stata trasportata o spedita dal cliente o da una terza parte per conto del cliente e tale dichiarazione si riferisce allo Stato membro di destinazione;
b) ha due elementi di prova non contraddittori che confermano il trasporto o la spedizione.
Il cliente deve fornire la dichiarazione scritta al fornitore entro il decimo giorno del mese successivo alla fornitura. L’amministrazione finanziaria, peraltro, può disconoscere al fornitore il diritto all'esenzione quando vi siano indizi di uso improprio o abuso da parte del fornitore o del cliente (nuovo art. 45-bis Reg. UE n. 282/2011).
 
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