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Dal mondo

Fatca: un modello made in Usa
per un controllo fiscale avanzato

Grazie anche all’uso delle nuove tecnologie la raccolta delle informazioni fiscalmente rilevanti diventa sovranazionale

FATCA
Come affermato da Bankitalia nell’audizione del 5 marzo scorso dinanzi alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, la lotta all’evasione fiscale passa attraverso la riduzione dei costi di compliance e l’acquisizione di informazioni grazie alle nuove tecnologie,  in base alle quali calibrare in modo ottimale i controlli fiscali.
In un’economia globalizzata, laddove è finanche difficile individuare il legame tra impresa e giurisdizione fiscale, diviene indispensabile che la raccolta delle informazioni fiscalmente rilevanti avvenga in un ambito sovranazionale. Ecco l’importanza della cooperazione amministrativa tra amministrazioni finanziarie in ambito sia europeo che internazionale, incentrata soprattutto sullo scambio automatico di informazioni.   
 
Gli obiettivi europei e internazionali
Le istituzioni sia europee che internazionali, infatti, stanno spingendo affinchè lo standard dello scambio di informazioni diventi quello dello scambio automatico (attualmente, lo standard è ancora quello dello scambio a richiesta). In tale direzione muove sia la proposta, avanzata dalla Commissione nel giugno 2013, di modifica della direttiva 2011/16/UE (contenente una sorta di disciplina generale della cooperazione in materia fiscale in ambito europeo) che la modifica, approvata dal Consiglio il 24 marzo scorso, della direttiva 2003/48/CEE (c.d. direttiva risparmio, contenente una pregnante disciplina sullo scambio di informazioni finanziarie), nonché, le iniziative in ambito internazionale, come i modelli di accordo intergovernativi IGA, basati sulla disciplina statunitense FACTA.
 
Che cosa è il FATCA
Il FATCA nasce come disciplina unilaterale. Infatti, nel 2010 negli USA, anche a seguito dello scandalo di evasione fiscale offshore della banca elvetica Ubs, il Congresso votò l’inserimento, all’interno del Titolo A, rubricato “Foreign account compliance tax”, dell’Internal Revenue Code (il TUIR made in Usa), di disposizioni volte ad ottenere informazioni da istituzioni finanziarie straniere (“foreign financial institutions “F.F.I.”) in ordine a conti finanziari riconducibili a soggetti residenti negli USA: in base a tale normativa, le F.F.I. sono state obbligate a stipulare accordi contrattuali con l’Internal Revenue Service (IRS), in mancanza tali istituzioni subiscono una ritenuta alla fonte del 30% su tutti i proventi finanziari di fonte americana, che le stesse ricevono sia come intermediari che in proprio.
 
Le regole su cui si basa il FATCA
In sintesi, le regole FATCA, approvate dal Congresso americano nel 2010, impongono alle F.F.I. di scegliere tra due strade:
  • siglare un accordo vincolante con l’IRS in cui si prevede l’identificazione degli investitori USA che detengono conti e/o strumenti finanziari, e comunicare alcune loro informazioni;
  • subire un imposizione del 30% sui redditi di natura finanziaria di fonte USA nonché sui pagamenti ad essi correlati.
Tale ultima eventualità si verifica nei confronti dei soggetti per i quali l’intermediario finanziario non riceve l’autorizzazione a fornire i dati richiesti dal FACTA, ovvero, nei confronti delle medesime istituzioni finanziarie che si rifiutano di aderire al FACTA o che non possono aderirvi a causa delle legislazioni nazionali (c.d. “soggetti recalcitranti”).
 
L’accordo IGA
Per semplificare gli adempimenti per le F.F.I. e adattare le legislazioni nazionali, nel 2012 è stato elaborato, prendendo a base la disciplina FACTA made in USA, un modello di accordo intergovernativo tra 5 Stati, ossia, gli USA, l’Italia, la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna (c.d. “IGA 1”).
Come si legge nel comunicato congiunto del 8 febbraio 2012 dei 5 Paesi contraenti: “Questo modello di accordo stabilisce un quadro di riferimento per la comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie di determinate informazioni relative a conti di natura finanziaria alle rispettive autorità fiscali, cui segue lo scambio automatico di tali informazioni in virtù dei trattati fiscali bilaterali o accordi per lo scambio di informazioni già esistenti. Il modello di accordo risponde alle questioni giuridiche che erano state sollevate riguardo alle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act, ne semplifica l’applicazione per le istituzioni finanziarie e prevede il reciproco scambio di informazioni”.
Sulla base del suddetto modello di accordo intergovernativo IGA 1, stipulato il 26 luglio 2012, il10 gennaio 2014 il ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, e l’ambasciatore statunitense in Italia, John R. Phillips, hanno firmato l’accordo per applicare la normativa del FACTA in Italia. Attualmente si è in attesa della ratifica parlamentare e dell’emanazione di un decreto attuativo da parte del MEF.
 
I vantaggi dell’accordo IGA
L’accordo consentirà di migliorare la compliance fiscale internazionale attraverso lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria tra autorità fiscali italiane e statunitensi che avrà luogo su basi di reciprocità. La cooperazione riguarderà i conti detenuti rispettivamente negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia e da residenti e cittadini americani presso istituzioni finanziarie italiane. Oggetto dello scambio di informazioni saranno i proventi finanziari pagati su tali conti nonché i saldi dei conti stessi. L’accordo intergovernativo firmato permetterà di minimizzare gli oneri di adempimento per gli intermediari finanziari italiani, che dovranno interfacciarsi soltanto con l’Agenzia delle Entrate italiana e non con l’IRS  americano.
 
Gli adempimenti per gli intermediari italiani
Come affermato da Assofiduciaria, la disciplina FATCA ha un impatto non solo fiscale, ma inciderà sui modelli di business, sull’approccio alla clientela e sulle procedure di gestione interna dei dati. L’Abi, con la circolare della serie fiscale n. 1 del 14 gennaio 2014, ha impartito istruzioni operative sulla presupposizione che il FATCA entrerà a règime il 1 luglio 2014. In sintesi, le banche dovranno monitorare tutti i rapporti finanziari riconducibili a persone fisiche ed enti fiscalmente residenti negli USA, distinguendo tra rapporti sorti prima e dopo il 30/06/2014; per gli enti si dovrà fare riferimento alla residenza dei soci con partecipazioni superiori al 10%. Si dovrà tenere conto, esclusivamente, dei rapporti il cui saldo aggregato è superiore a 50mila USD; l’Abi ha precisato che l’aggregazione richiesta è solo quella possibile in base al codice fiscale,  alla partita Iva od al codice cliente, ma non richiede ulteriori indagini da parte della banca: dall’aggregazione sono esclusi rapporti detenuti come fiduciario. Inoltre, vi è una differenza tra gli obblighi informativi a seconda che il saldo sia superiore od inferiore a 1milione di dollari e se il rapporto è già esistente al 30 giugno 2014: dopo tale data sono i correntisti a dovere fornire alla banca una serie di informazioni, che fino ad allora la banca è obbligata a reperire in proprio.
 
La procedura di identificazione
La prima fase dell’implementazione del FATCA prevede, evidentemente, l’identificazione del cliente americano: per i conti inferiori ad 1 milione di dollari al 30/06/2014 è sufficiente per la banca operare una ricerca nelle banche dati elettroniche per individuare tracce della residenza fiscale negli Stati Uniti; per i conti superiori a 1 milione vi è una procedura di identificazione rafforzata che richiede l’esame di tutta la documentazione cartacea relativa al cliente riferita ai cinque anni precedenti, tra cui spicca per importanza la documentazione antiriciclaggio; se dalla procedura di identificazione emerge che il titolare del conto non è una persona americana specificata, non vi è alcun obbligo informativo FACTA.
 
I contribuenti interessati
Persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti negli Stati Uniti. Con riferimento ai conti finanziari intestati ad istituzioni finanziarie non facta compliant e per gli enti titolari in prevalenza di passive income non residenti negli Stati Uniti, le relative informazioni devono essere fornite laddove siano riconducibili a persone fisiche residenti negli Stati Uniti.
 
L’oggetto della comunicazione
i conti intrattenuti da persone fisiche e giuridiche specificate residenti fiscalmente negli Stati Uniti; i conti finanziari detenuti da enti, diversi da quelli finanziari, non residenti negli States ma controllati da persone fisiche residenti negli Stati Uniti; i pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non FACTA compliant: come tali si intendono le istituzioni finanziarie non residenti in Stati aderenti all’accordo IGA e che non si sono identificate nel sito dell’IRS, acquisendo un apposito numero identificativo.
Già dal 2014 tra le informazioni richieste vi sono il saldo al termine dell’anno solare od alla data di chiusura conto, mentre dal 2016 devono essere trasmessi anche i pagamenti lordi transitati sui conti identificati.
 
La decorrenza amministrativa
Con riferimento alle persone fisiche, per i conti rilevanti al 30/06/2014 l’obbligo di comunicazione all’agenzia delle entrate scatta già per il 2014 e deve essere adempiuto entro il 30/06/2015, mentre, per i conti non rilevanti le informazioni vanno raccolte dal 2015 e comunicate entro il 30/06/2016. Con riferimento agli enti l’obbligo informativo scatta dal 30/06/2016 per i conti che alla data del 30/06/2014 superano 250mila USD, mentre per i conti che alla fine di ciascun anno solare superano 1milione di USD le informazioni devono essere fornite all’Agenzia delle Entrate entro i 6 mesi del nuovo anno, sempre a decorrere dal 30/06/2016.
 
Le modalità dello scambio
La comunicazione dei dati avviene annualmente entro i primi 6 mesi dell’anno solare successivo, così come nell’ambito della direttiva risparmio.
L’Agenzia delle Entrate trasmetterà all’IRS i dati ricevuti entro il nono mese dalla chiusura dell’anno solare di riferimento. La procedura di trasmissione è stata negoziata in sede OCSE con l’IRS e le associazioni di categoria tra cui l’ABI: tale procedura è stata denominata FACTA XML ed è disponibile sul sito dell’IRS.
 
Errori e omissioni
In caso di non conformità delle informazioni fornite dall’intermediario finanziario, l’IRS ne informerà l’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad applicare le sanzioni in base all’Ordinamento interno (presumibilmente l’articolo 11 del decreto legislativo. N. 471/1997) per rimuovere la non conformità. Se quest’ultima si connota per gravità e per la perduranza per più di 18 mesi, l’IRS, dopo la notifica della non conformità, considererà l’intermediario come “non partecipante” ed applicherà nei suoi confronti la ritenuta del 30%. E’ dubbio da quando decorra il suddetto termine di 18 mesi, secondo la circolare ABI n. 1/2014la decorrenza inizierebbe solo dopo la notifica della non conformità. Nel corso di tale periodo è previsto un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate finalizzato alla rimozione della non conformità.
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