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In Finlandia sbarca il tax exemption model

La riforma fiscale 2004 ha introdotto in Finlandia l'esenzione sui dividendi e sui capital gains derivanti dalla vendita delle partecipazioni per le Srl

Il regime si applica ai fondi di investimento norvegesi, alle associazioni, alle istituzioni, alle società detenute da enti pubblici o dallo Stato, ai beni oggetto di fallimento. Ulteriore condizione necessaria è che le società interessate dalla disciplina devono essere residenti negli Stati facenti parte dell'accordo EEA, ovvero dell’intesa stipulata tra i Paesi membri dell'Ue, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
La riforma fiscale del 2004 ha introdotto in Finlandia l'esenzione (tax exemption model) per le società a responsabilità limitata sui dividendi e sui capital gains derivanti dalla vendita delle partecipazioni. Di conseguenza non è più possibile dedurre le perdite derivanti dalla cessione delle stesse.
Modalità e condizioni applicative
Il regime si applica ai fondi di investimento norvegesi, alle associazioni, alle istituzioni, alle società detenute da enti pubblici o dallo Stato, ai beni oggetto di fallimento. Ulteriore condizione necessaria è che le società interessate dalla disciplina devono essere residenti negli Stati facenti parte dell'accordo EEA, ovvero l’intesa stipulata tra i Paesi membri dell'Ue, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Per ottenere l'esenzione il contribuente deve presentare all'Amministrazione finanziaria le seguenti informazioni: dati relativi alla o alle società distributrici coinvolte, valore delle partecipazioni, data del pagamento dei dividendi, ammontare complessivo dei dividendi,  ritenuta alla fonte applicata in Norvegia; documentazione che  dimostra  il pagamento dei dividendi alla società beneficiaria; certificato in originale rilasciato dalle Autorità fiscali che attesti la residenza della società richiedente l'esenzione nell'anno fiscale di riferimento o al momento del pagamento dei dividendi; documentazione che attesti la presenza dei requisiti in capo alla società richiedente per l'esenzione; dati relativi al beneficiario effettivo dei dividendi; informazioni relative a banche o altri istituti di credito presso i quali sono depositate le garanzie.
La richiesta e la documentazione
La richiesta relativa all'applicazione del regime deve essere presentata direttamente dalla società o dai soggetti che si qualificano come effettivi beneficiari dei dividendi. Non possono essere considerate beneficiari effettivi le società che agiscono in qualità di intermediarie (ad esempio società che ricevono i dividendi per poi trasferirli in una fase successiva ai beneficiari effettivi), i soggetti che agiscono come trustee o come investment manager. Per verificare quindi se il soggetto richiedente rientri nel campo applicativo dell'esenzione e se sia il beneficiario effettivo, l'Amministrazione finanziaria prevede l'obbligo di presentare la seguente documentazione: struttura giuridica della società (nel caso in cui la società richiedente non sia una società a responsabilità limitata o non appartenga ad alcuna delle categorie precedentemente indicate deve fornire ulteriori informazioni per verificare la possibilità di applicare l'esenzione); indicazione del regime di esenzione totale o parziale di cui beneficia la società; indicazione degli investimenti di capitale effettuati; indicazione del soggetto in capo al quale sono tassati i dividendi dalla Norvegia.
I nuovi interventi normativi
L'approvazione di ulteriori norme nel giugno 2005 connesse alla riforma fiscale attuata precedentemente si presta a produrre importanti effetti sul "tax exemption model". È stato infatti previsto che dal 2006 l'esenzione possa essere applicata anche ai dividendi che derivano dalla vendita di partecipazioni in società di persone al permanere della condizione della residenza dell'effettivo beneficiario in uno Stato rientrante nel campo applicativo dell'Eea. Per le partecipazioni detenute in società residenti in uno Stato tra quelli indicati sussiste l'ulteriore requisito del possesso ininterrotto per almeno due anni del 10 per cento delle azioni. Il regime non trova comunque applicazione in relazione alle partecipazioni detenute in società residenti in "law tax jurisdictions" o in società verso le quali si applica la disciplina Cfc. Il Parlamento ha inoltre previsto che, per i dividendi distribuiti nel corso del 2005 da società residenti a persone fisiche norvegesi, non si  provveda ad applicare l'imposta del 28 per cento. Dal 1° gennaio 2006 entrerà in vigore il nuovo "shareholder model" che prevede la tassazione dei dividendi distribuiti da società norvegesi e da società Eea in capo al soggetto percettore.
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