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Dal mondo

Il fisco internazionale
"premia" il Vaticano

Dai vecchi Stati europei a quelli di recente acquisizione un viaggio negli interventi che cattolici e non solo attuano per il Vaticano

Anche se la Santa Sede non ha stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni fiscali, la normativa internazionale prevede diversi accordi con differenti Paesi stranieri diretti a regolare il sostentamento fiscal-finanziario della Chiesa.

  FOCUS 2 (seguito del Focus 1) Lo Status Civitatis Vaticanæ, nato formalmente l’11 febbraio 1929 in virtù dell’articolo 3 del Trattato del Laterano, è stato istituito formalmente il 7 giugno 1929, quando, con lo scambio delle ratifiche avvenuto nel Palazzo del Vaticano, gli accordi lateranensi ebbero piena efficacia giuridica (articolo 27). Nell’ordinamento internazionale il Vaticano è, quindi, uno Stato straniero riconosciuto in modo diretto da parte dello Stato italiano con gli articoli 3 e 26, comma 2, del Trattato mentre, da parte degli altri Paesi, che mantenevano i rapporti diplomatici con la Santa Sede e che, a suo tempo, furono tempestivamente informati, tale riconoscimento è indiretto. Altresì, è uno Stato che provvede in modo autonomo sia alla propria organizzazione che alla propria attività; che stringe atti internazionalmente rilevanti con gli altri soggetti di diritto; neutrale, per cui ha il diritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri Paesi e il dovere di non porne in essere. Lo SCV è, infine, uno Stato strumentale, in quanto lo stesso serve al Pontefice per svolgere la sua funzione di governo pastorale della Chiesa universale. Comunque, non si può non rilevare che il Vaticano rappresenti una figura specialis, un unicum nel panorama giuridico mondiale, nonostante oggi la dottrina maggioritaria, malgrado i numerosi dibattiti sul tema del suo carattere statuale, sia concorde nel riconoscergli la natura di Stato qualitativamente non dissimile rispetto a ogni altro Paese. A rafforzare quanto premesso insiste anche la circostanza secondo cui attraverso la Santa Sede (cioè mediante il governo del Vaticano) lo Stato della Città del Vaticano sia membro dell’Osce ed osservatore permanente dell’Onu. 
 
La giustificazione delle agevolazioni tributarie 
Sul piano tributario, nonostante lo Stato Città del Vaticano non abbia stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni fiscali, la normativa internazionale prevede diversi accordi con differenti Paesi stranieri diretti a regolare il cd. sostentamento finanziario della Chiesa cattolica Questi aiuti, di natura fiscale, a ben guardare rispondono a un’esigenza generale tipica (e pienamente legittima) di uno Stato che tende alla soddisfazione dei bisogni dei propri cittadini, e tra questi è fuor di dubbio che vi rientri anche il bisogno del sacro. In questo senso, quindi, il principio evangelico del "dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio" non contrasta con la "prassi" che vuole che sia lo Stato laico a sovvenzionare lo Stato cattolico. Tanto premesso, le fonti da cui i soggetti di diritto ecclesiastico traggono i mezzi economici necessari alla loro attività, le cd. entrate ecclesiastiche, possono derivare o dalla libera volontà dei fedeli (si parla in questo caso di entrate di diritto privato) o dalla manifestazione di un potere pubblico di imperio (entrate di diritto pubblico) in forza del quale la Chiesa richiede ai singoli fedeli o agli enti che si inquadrano nella gerarchia ecclesiastica di devolvere ad essa una parte dei loro redditi. Con riferimento a queste ultime fonti del patrimonio ecclesiastico, poi, è possibile distinguere i tributi generici, dovuti indipendentemente da una diretta prestazione da parte delle autorità ecclesiastiche e corrispondenti alle imposte, e i tributi specifici, dovuti in occasione della prestazione di un servizio ecclesiastico e corrispondenti alle tasse. Infine, tra le entrate di diritto pubblico, assumono una particolare rilevanza gli interventi finanziari che uno Stato straniero attua in favore del culto e del clero cattolico (cd. contributi). 
 
L’erogazione dell’otto per mille 
La disciplina dei rapporti finanziari tra Stato italiano e Città del Vaticano poggia, fondamentalmente, su due pilastri principali. Il riconoscimento in favore della Chiesa cattolica della partecipazione a una quota annuale del gettito complessivo (e quindi di tutti) dell’Irpef e la possibilità di dedurre, da parte dei cittadini, dal proprio reddito imponibile (e cioè dalle imposte di ciascuno) le offerte volontarie destinate alla Chiesa cattolica. In particolare l’articolo 47 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 stabilisce che annualmente una quota pari allo 0,8 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (che nel 2006 è stata pari a 1,12 miliardi di euro) viene destinata in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato italiano e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione dello Stato Vaticano, rectius della Chiesa cattolica (o delle altre 5 confessioni religiose previste dalla legge. Tale ripartizione è effettuata sulla base delle scelte espresse, direttamente, dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi (nel 2003, su un totale di 40.208.033 contribuenti, le scelte regolari espresse sono state uguali a 16.552.140, e cioè pari al 39,52 per cento; nel 2005 al 47,1 per cento). Il meccanismo della ripartizione dei fondi, tuttavia, prevede che in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti (nel 2003 sono stati il 60,48 per cento i dichiaranti a lasciare in bianco la casella dell’otto per mille; nel 2005 la percentuale è scesa al 52,9 per cento), la quota non entra automaticamente nelle casse del soggetto impositore (e cioè dello Stato italiano) ma viene suddivisa nuovamente, tra tutti, in proporzione alle scelte espresse, in base cioè alle firme (parziali) realmente apposte. Nel dettaglio, poiché circa l’87 per cento del 47,1 per cento che esprime la scelta, lo fa in favore della Chiesa cattolica, la stessa percepisce a fronte di una percentuale di preferenze espresse del 35,24 per cento, l’89,16 per cento del gettito totale, comprensiva dunque del ricavo di chi ha scelto di non scegliere. Una volta effettuati i conteggi triennali (sui quali la Chiesa ha diritto a un anticipo annuale) e operata l’attribuzione della quota dell’8 per mille spettante alla Conferenza Episcopale Italiana (cifra che nel 2006 su un totale pari a 963.318.103 euro, al netto di pubblicità e accantonamenti è stata uguale a 929.942.977,15 euro comprensiva dell’anticipo e del conguaglio), quest’ultima è tenuta a determinarne ogni anno la destinazione in concreto nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 48 della predetta legge, il quale prevede che tali finanziamenti possano essere utilizzati per esigenze di culto della popolazione (voce che ogni anno assorbe, come risulta dai consuntivi pubblicati dalla stessa Cei, il 42,91 per cento delle somme versate), sostentamento del clero (36,17 per cento), interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo (20,97 per cento). Infine occorre rilevare che le somme erogate a favore dello Stato italiano nell’anno 2005 sono state pari a 4.719.000 euro e cioè corrispondenti alla percentuale complessiva dell’8,38 per cento sul 3,31 per cento delle (reali) preferenze espresse. Su queste somme, lo Stato ha finanziato solo 25 domande ricevute sulla fame nel mondo (la Caritas Diocesana di Prato, ad esempio, ha ricevuto un contributo di 412.280 euro) escludendo quelle pervenute per le calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati e i beni culturali. 
 
Le oblazioni deducibili 
Un ulteriore finanziamento in favore del Vaticano (direttamente eseguito dai cittadini) è delineato dall’articolo 46 della legge n. 222 del 1985. Questa, infatti, riconosce ai contribuenti la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 1.032,91 euro, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero; importo che, secondo l’articolo 49, può essere soggetto a revisione, con periodicità triennale da parte di una Commissione paritetica. Non rientra in quest’ultima fattispecie, invece, l’obolo ossia l’offerta che si raccoglie tutti gli anni, normalmente il 29 giugno, in tutte le diocesi e le parrocchie e che viene inviata al Papa per essere ridistribuita a sostegno della missione della Chiesa e delle opere di carità. L’articolo 44 della legge n. 222 del 1985 prevede, poi, una serie di meccanismi di verifica della concreta utilizzazione dei flussi finanziari destinati alla Chiesa cattolica sia in forza delle oblazioni volontarie che del riparto dell’8 per 1000, stabilendo che la Cei trasmetta annualmente al ministero dell’Interno un rendiconto sulla destinazione d’uso delle somme pervenute nel precedente esercizio finanziario. La Conferenza Episcopale, altresì, è tenuta a pubblicare tale rendiconto sul proprio organo ufficiale e a diffonderne un’adeguata informazione sul contenuto dello stesso. 
 
Ulteriori forme di finanziamenti impliciti 
Nell’ordinamento domestico esistono, poi, altre forme di finanziamento, che operano su un piano implicito, in favore dello Stato pontificio, id est della Chiesa cattolica. Al riguardo si segnalano, tra le altre, le disposizioni in materia di assistenza spirituale concernenti l’assunzione, da parte dello Stato, degli oneri economici relativi allo svolgimento di questo servizio all’interno delle cd. comunità separate (l’assistenza spirituale) e ancora, le previsioni relative al trattamento retributivo degli insegnanti di religione cattolica (equiparati a tutti gli effetti alla condizione giuridica degli altri insegnanti statali di ruolo). Si ricorda, anche, il complesso normativo concernente i finanziamenti (statali e regionali) in materia di edilizia di culto. Accanto alle tradizionali forme di erogazioni statali per immobili distrutti o danneggiati da calamità naturali, infatti, le regioni, nel tempo, in forza dell’articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni, che ha espressamente attribuito a queste ultime la materia dell’edilizia di culto, hanno provveduto a disciplinare l’erogazione dei contributi comunali in favore dell’edilizia religiosa, stabilendo, altresì, in alcuni casi anche forme di finanziamento regionale diretto. 
 
Il cinque per mille 
La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. In particolare, per l’anno finanziario 2007 sono state previste le seguenti possibilità di destinazione: a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (compresi, dunque, gli enti ecclesiastici qualificati come onlus limitatamente alle attività individuate da tali disposizioni) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, nonché delle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1-4, della legge n. 383 del 2000, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’Università; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. 
 
Gli enti ecclesiastici nell’ordinamento tributario 
L’articolo 20 della Costituzione italiana afferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione o istituzione non possono essere causa di speciali gravami fiscali. A ben vedere, la norma costituzionale (richiamata dall’articolo 7, comma 2 della legge di ratifica del nuovo Concordato n. 121 del 1985) è posta a tutela da eventuali interventi in pejus, anche se nel garantire l’uguale trattamento non fa divieto di interventi a favore che sono giustificati in ragione della tipologia delle attività poste in essere. Principio generale, affermato dall’articolo 7, comma 3 dell’accordo (internazionale) dello Stato italiano con la Chiesa cattolica del 1984 è che gli enti ecclesiastici con fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, agli effetti tributari, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono perseguire un fine di religione o di culto anche se questo non esclude che gli stessi possano svolgere tutte le attività ritenute lecite dall’ordinamento statale. Tali attività sono soggette comunque alle leggi dello Stato e al relativo regime tributario e contabile (a cominciare dall’obbligo di tenere le scritture obbligatorie). Sono attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione nonché le attività commerciali e, in genere, tutte quelle a scopo di lucro. 
 
Altre agevolazioni fiscali 
Su tale base questi enti beneficiano delle agevolazioni disposte dall’articolo 6, lett. c) del Dpr n. 601 del 1973 che prevede un abbattimento dell’Ires pari alla misura del 50 per cento nei confronti di una serie di soggetti tra cui gli enti di assistenza e beneficenza e gli altri enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di assistenza ed istruzione (questa norma conferma l’applicazione ridotta dell’Ires sancita anche dall’articolo 7 della legge n. 121 del 1985). Tali agevolazioni, ovviamente, non competono agli enti ecclesiastici non riconosciuti o a quelli che, sebbene siano stati riconosciuti, svolgono un’attività commerciale. Nel caso di attività promiscua (commerciale e religiosa) gli enti ecclesiastici sono obbligati a distinguere le differenti fonti d’entrata; in particolare tutte le operazioni di carattere commerciale sono soggette all’Iva (non lo sono, tuttavia, le attività religiose commerciali ospedaliere e quelle didattiche) e, quindi alla tenuta, oltre che del codice fiscale, della partita Iva. Con riferimento all’inquadramento degli enti religiosi nel diritto positivo, le più recenti elaborazioni dottrinali tendono a dare rilevanza alla effettiva attività espletata dagli stessi, per cui se l’ente svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate (articolo 8 del Dpr n. 33 del 1987). 
 
I fabbricati della Santa Sede 
L’articolo 2 del Dpr n. 601 del 1973 stabilisce, inoltre, che il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede è esente dall’Ires, mentre l’articolo 32, comma 3 del Dpr n. 597 del 1973 prevede che i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e quelli esistenti nei cimiteri e loro pertinenze non vengono considerati produttivi di reddito, a prescindere dalla natura del soggetto che li possiede. 
 
L’esenzione dall’Ici 
Sempre con riferimento alle attività di religione e di culto possono essere ricordate alcune ulteriori agevolazioni, come ad esempio l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, relativamente ai fabbricati destinati in via esclusiva all’esercizio del culto e le relative pertinenze (articolo 7, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 504 del 1992). 
L’ICI non è dovuta per i fabbricati della Santa Sede (cfr. articolo 7, comma 1, lett. e), del DLgs n. 504/1992).
 
Le deduzioni fiscali 
Altre disposizioni di natura agevolativa possono rinvenirsi nelle varie disposizioni tributarie (ad esempio l’articolo 100, comma 2, del Tuir prevede una serie di deduzioni fiscali, nel limite del 2 per cento del reddito di impresa, per talune elargizioni a favore di iniziative sociali e umanitarie, attività culturali, d’arte e spettacolo, ricerca scientifica, in favore di enti di culto). 
 
Gli enti non commerciali 
Gli enti riconosciuti, non avendo a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, sono da considerarsi quali enti non commerciali. Questi enti, ovviamente, possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto per le quali saranno sottoposte alle leggi dello Stato per esse previste e al relativo trattamento tributario come prestabilito dall’articolo 7, comma 3 dell’accordo del 1984. Pertanto saranno loro applicabili tutte quelle forme di agevolazioni che lo Stato italiano riconosce per l’esercizio di determinate attività, come ad esempio quelle previste nel caso dell’Ici relativamente agli immobili, utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c) del Tuir destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, dinamiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per le attività di religione o di culto, di cui all’articolo 16, lett. a) della legge n. 222 del 1985 (ex articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 504 del 1992). 
 
Retribuzione sacerdoti
L’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, poi, stabilisce che le retribuzioni corrisposte ai sacerdoti dalla Chiesa cattolica, equiparate ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, non costituiscono base imponibile ai fini dell’Irap. 
 
I dipendenti del Vaticano 
Con riferimento al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall’attività lavorativa dei religiosi appartenenti agli enti ecclesiastici l’articolo 144, comma 5 del Tuir stabilisce che le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai membri degli enti religiosi rientranti nell’articolo 26 della legge n. 222 del 1985 devono essere determinati con i criteri ivi sanciti. La norma richiamata consente all’ente religioso, ai fini della determinazione del proprio reddito di impresa, la deduzione, per ciascuno dei propri membri che prestano la loro opera nell’attività commerciale imponibile, di un importo corrispondente all’ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dell’Inps.
 
L’articolo 17 del Trattato Laterano 
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano l’articolo 17 del Trattato lateranense ne esenta, fiscalmente, i relativi redditi. Tale previsione, confermata dall’articolo 3 del Dpr n. 601 del 1973 stabilisce, infatti, che le retribuzioni, di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e da altri enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall’irpef e dall’imposta locale sui redditi. La disciplina sui cd. frontalieri vaticani (del tutto teorica vista l’esiguità dello Stato Vaticano), per i quali è prevista l’esclusione dall’obbligo di dichiarare i redditi qualora percepiscano un reddito non maggiore di una certa soglia, che può variare da un minimo di 8 mila fino ad oltre 15 mila euro sommando le varie deduzioni, pare non doversi applicare in virtù del principio lex specialis derogat legi generali. 
 
Il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1996
Un discorso a parte merita, poi, l’applicazione del decreto legislativo n. 460/1997 non sussistendo alcun dubbio che il provvedimento in parola possa riguardare anche gli enti ecclesiastici atteso i numerosi espliciti riferimenti agli stessi nell’ambito di diverse norme del decreto. L’applicazione della predetta disciplina, a ben vedere, può interessare i suddetti enti a titolo di enti non commerciali, enti associativi o onlus. Le agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 riguardano, in linea generale, le imposte sui redditi, l’Irap, l’Iva e altre imposte minori (tra cui, giova menzionare, l’imposta sugli intrattenimenti e l’imposta di bollo). Con riguardo alla identificazione dell’ente ecclesiastico come onlus, giova citare la risoluzione ministeriale n. 79/E del 2003 con cui l’Amministrazione finanziaria ha affermato che gli enti religiosi non rientrano tra le cosiddette onlus di diritto. Gli enti ecclesiastici possono essere considerati tali, in base a quanto stabilito dall’articolo 10, comma 9, limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lett. a) del comma 1 (ad es. assistenza sociale, beneficenza, tutela e valorizzazione dei beni culturali, formazione, etc.) e sempre che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma ed assolvano all’onere di effettuare la comunicazione ex articolo 11 all’anagrafe unica delle onlus tenuta presso il Mef. 
 
Immunità fiscale e diritti doganali 
Tra le garanzie di carattere economico, infine, possono ricondursi le previsioni stabilite dal Trattato Laterano con l’articolo 16, secondo cui gli immobili pontifici sono esenti da tributi sia ordinari chè straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, e l’articolo 20, secondo cui le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, a istituzioni o uffici della Santa Sede, ovunque situati, sono sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano e in qualunque porto della Repubblica al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari. 
 
Gli aiuti da parte dei "vecchi" Stati europei… 
Il fatto che lo Stato della Città del vaticano sia intercluso dal territorio della Repubblica italiana nonché la sua modesta estensione implica l’esigenza per cui lo Stato Vaticano "necessita" per il sostentamento della Chiesa cattolica di una serie di finanziamenti inevitabilmente esterni (stranieri). Per tali ragioni assumono uno speciale rilievo gli interventi di natura finanziaria che i vari Paesi (cattolici e non solo) attuano in favore del Vaticano. 
 
La Spagna 
La Spagna, ad esempio, prevede una normativa fiscale particolarmente simile a quella italiana. Nella specie, i rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati da 4 Accordi del 1976-1979 che disciplinano differenti materie. In particolare è possibile devolvere una parte del gettito fiscale, pari al sette per mille dell’imposta sulle persone fisiche, anche se, in pratica, viene tassato soltanto chi indica espressamente in dichiarazione l’intenzione di voler devolvere una parte del gettito fiscale alla Chiesa.
 
Il Portogallo 
Anche i rapporti tra lo Stato portoghese e quello vaticano sono disciplinati da un Concordato (del 7 maggio 1940, emendato nel 1975 e nel 1984), che diversamente dalla normativa italiana non viene menzionato all’interno della Costituzione. Tuttavia, lo Stato non finanzia la Chiesa, anche se ne garantisce l’esenzione fiscale dalle imposte sugli immobili. 
 
Il Belgio 
Analoga esenzione è prevista dall’ordinamento belga, che, comunque, stipendia direttamente i ministri di culto. 
 
L’Irlanda 
Quest’ultima disciplina è, altresì, prevista anche nello Stato irlandese. 
 
Il Lussemburgo 
Lo Stato lussemburghese, in cui il Concordato napoleonico del 1801 con la Santa Sede non è mai stato formalmente abolito, retribuisce i ministri di culto. 
 
L’Islanda 
Nello Stato islandese la chiesa luterana riceve una tassa annuale da ogni cittadino maggiore di 16 anni di età (nell’ipotesi in cui il cittadino appartenga ad un’altra confessione religiosa, purché registrata, questi potrà eseguire il pagamento a favore della propria denominazione, o, in caso dichiari di non appartenere ad alcun gruppo religioso, versare la tassa a favore dell’Università d’Islanda). 
 
L’Austria 
In Austria, i cui rapporti col Vaticano sono regolati dal Concordato del 5 giugno 1933, la Chiesa cattolica accede a vantaggi di tipo fiscale riscuotendo le imposte direttamente dai loro fedeli. 
 
La Germania 
In Germania i rapporti con la Chiesa cattolica sono disciplinati mediante accordi stipulati sia a livello federale che dai singoli Lander. Inoltre è vigente il Concordato Reichskonkordat del 1933. La Chiesa, infine, può coattivamente imporre ai propri fedeli una tassa, nella misura del 9 per cento dell’imposta sulle persone fisiche, alla cui riscossione provvede lo Stato tedesco. 
 
Il Regno Unito 
Nel Regno Unito (anglicano) lo Stato non finanzia alcuna chiesa, anche se ne assicura l’esenzione delle imposte sugli immobili; la Chiesa cattolica è organizzata secondo il diritto comune. 
 
I Paesi Bassi 
Anche nei Paesi Bassi lo Stato non finanzia nessuna chiesa; ma vantaggi fiscali sono previsti solo per le associazioni religiose. L’unica forma di finanziamento è lo stipendio, totale o parziale, dei cappellani.
 
La Grecia 
Nella Grecia (ortodossa) la Chiesa cattolica è considerata persona giuridica di diritto privato (con le relative implicazioni di natura fiscale). 
 
La Francia 
Nella nazione francese, nota per la netta separazione tra Stato e Chiesa (sulla base della legge del 9 dicembre 1905), infine, non esiste alcun finanziamento di nessun tipo per nessuna chiesa. Gli edifici di culto cattolici sono di proprietà dello Stato, che provvede alla loro manutenzione: il Code general des impots prevede l’esonero della tassa fondiaria per i luoghi di culto, a beneficio delle associazioni culturali. Nei dipartimenti di Bas-Rhin, Haut-Rhin e Moselle (Alsazia e Mosella) è tuttora vigente il Concordato napoleonico del 1801 e il regime dei culti stabilito da norme successive. 
 
… e quelle dei nuovi Stati europei: la Repubblica di Slovenia 
Nel dicembre 2001 è stato siglato l’Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia su questioni giuridiche che disciplina i rapporti tra lo Stato, la comunità cattolica e la Santa Sede. 
 
La Repubblica ceca 
Nella Repubblica Ceca la religione cattolica riceve sussidi dallo Stato in proporzione al numero degli aderenti. 
 
L’Ungheria 
Il governo ungherese il 20 giugno 1997 ha risolto, mediante l’Accordo con la Santa Sede le questioni dei finanziamenti alla Chiesa cattolica e della restituzione delle proprietà confiscate durante gli anni del regime comunista. 
 
La Repubblica Slovacca 
I rapporti tra la Repubblica Slovacca e la Santa Sede sono regolati da un Accordo firmato il 24 novembre 2000. 
 
La Lituania 
L’articolo 5 della legge lituana sulle Comunità religiose del 4 novembre 1995 definisce, tra le altre, "tradizionale" la religione cattolica alla quale è concesso ricevere aiuti di stato. Nel maggio 2000 sono stati firmati tre distinti accordi tra il governo lituano e la Santa Sede che hanno regolato i rapporti con la Chiesa cattolica. 
 
La Lettonia 
Identiche disposizioni sono previste nella legge lettone sull’Educazione come religione tradizionale. La legge sulle Organizzazioni religiose del 1995 concede alle confessioni registrate alcuni diritti e privilegi. Il nuovo Concordato firmato l’8 novembre 2000 tra la Repubblica di Lettonia e la Santa Sede garantisce alla Chiesa cattolica uno status privilegiato. 
 
La Polonia 
Infine, i rapporti tra lo Stato polacco con la Chiesa cattolica sono regolati dal Concordato del 28 luglio 1993. 
 
 
 
Fonti:
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