Le modalità di calcolo dell’imposta
L’imposta è determinata applicando alla base imponibile (al netto delle riduzioni e degli abbattimenti previsti per legge) l’aliquota deliberata dal Comune in cui l’impresa o il lavoratore autonomo dispone di immobili strumentali, con un minimo sempre dovuto compreso tra 206 euro e 2.065 euro se il volume d’affari è inferiore a 100mila euro, tra 206 euro e 4.084 euro se il volume d’affari è compreso tra i 100mila euro e i 250mila euro e tra 206 euro e 6.012 euro se il volume d’affari supera i 250mila euro. L’importo effettivamente dovuto è fissato con delibera dell’ente locale.
Come evitare i rischi di una imposizione sproporzionata
Poiché la suddivisione in tre tranches della base minima di tassazione non tiene conto della diversa capacità contributiva dei soggetti passivi, a fronte di un medesimo volume d’affari prodotto e conduce a un’imposizione non proporzionata, nella legge di stabilità è prevista l’introduzione di una tabella di scaglioni di volume d’affari.
Le novità nella legge di stabilità
In questo modo il volume d’affari prodotto dai titolari di reddito di lavoro autonomo è distinto rispetto a quello della generalità dei soggetti passivi. Per ogni scaglione è prevista un’unica base minima di tassazione. I nuovi scaglioni si applicano per la contribuzione fondiaria a carico delle imprese (CFE) dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2014 se gli enti locali deliberano l’importo dell’imposta minima dovuta entro il 21 gennaio 2014.
Volume d’affari Lavoratori autonomi |
Volume d’affari Altri soggetti passivi |
Imposta minima dovuta |
< 5.000€ | < 10.000€ | da 210€ a 500€ |
> 5.000€ e < 16.300€ | > 10.000€ e < 32.600€ | da 210€ a 1.000€ |
> 16.300€ e < 50.0000€ | > 32.600€ e < 100.0000€ | da 210€ a 2.100€ |
> 50.000€ e < 125.000€ | > 100.000€ e < 250.000€ | da 210€ a 3.500€ |
> 125.000€ e < 250.000€ | > 250.000€ e < 500.000€ | da 210€ a 5.000€ |
> 250.000 € | > 500.000 € | da 210 a 6.500€ |
Modifiche delle aliquota dell’imposta di registro e ipotecaria
L’aliquota dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria applicate agli atti civili e giudiziali di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o dell’usufrutto di beni immobili è fissata con delibera dai Dipartimenti e può variare dall’1,20% al 3,80%.
Con riferimento agli atti traslativi intervenuti tra il 1° marzo 2014 e il 29 febbraio 2016, il Governo propone di attribuire ai Dipartimenti la possibilità di deliberare un aumento dell’aliquota massima fino al 4,50%.
Il rendimento della misura, nel caso in cui tutti i Dipartimenti deliberassero un aumento dell’aliquota al 4,50%, è stimato in 930 milioni di euro nel 2014, 1,17 miliardi di euro nel 2015 e 250 milioni di euro nel 2016.