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Dal mondo

Francia: arriva la luce sui Trust
e il registro trova la legge

Tutto pronto per dare il via alla costituzione del primo elenco pubblicamente consultabile con tutte le informazioni

“Credimi, abbi fiducia in me”, o meglio, “Trust me”. Il fisco francese per più d’un decennio ha reclamato, invano, la costituzione d’un pubblico registro contenente l’elenco dei Trust riconosciuti, noti. Ora finalmente questo registro sarà legge e diverrà, a breve, effettivo. Una misura che aumenterà la trasparenza in tema di grandi patrimoni e che garantirà uno strumento di utilità primaria per frenare la rincorsa dell’evasione che, sempre più spesso, fa ricorso a modelli di ingegneria fiscal-finanziaria di cui i trust rappresentano l’unità centrale.
 
Gli occhi del fisco e di milioni di francesi su 16mila entità fino ad oggi “opache” – Il nuovo registro consentirà di accedere alle informazioni sulle modalità di fiducia adottate dal trust quando almeno uno dei costituenti, i beneficiari, o gli stessi amministratori, ha il suo domicilio fiscale in Francia, oppure, nei casi in cui le disposizioni costitutive del trust rilevano su beni o diritti il cui ambito territoriale è entro i confini francesi. Ad oggi, sono 16.000 le entità identificate dalle autorità francesi come trust. Naturalmente, sono noti alle autorità fiscali francesi che, da tempo, ne censiscono nascita, consistenza e durata, oltre alle complesse evoluzioni cui sono soggetti nel corso degli anni.
 
Non solo l’occhio del fisco, anche quello dei francesi - La Francia ha deciso di fare il suo registro connotandolo con una caratterizzazione espressamente “pubblica”. Ciò significa che qualsiasi persona con un codice fiscale e munita d’un apposito codice di accesso può accedere al registro e avviare le sue ricerche. Peraltro, in Senato è pronta anche la nuova legislazione che provvederà alla costituzione d’un simile registro in riferimento ai beneficiari effettivi delle aziende. L’obiettivo è anche in questo caso esplicitamente contenuto nella norma, ovvero, “porre fine alla pratica di oscurare proprietà e titolarità effettive di società e patrimoni dietro strutture societarie complesse”. Insomma, la conoscenza del beneficiario di qualsiasi entità dovrebbe essere la regola.
 
Il boom dei Trust, non solo fiducia ma anche riservatezza e fisco soft -  Fiducia e fisco, riservatezza e gestione di patrimoni ingenti, spesso impossibile da ricomporre e riaggregare. E’ lo scopo o la finalità di chi costruisce, edifica giuridicamente un Trust: innanzitutto, proteggere e mettere in sicurezza beni immobili di valore, tanto da usare il termine "blindatura patrimoniale". Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la scissione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti che agiscono in qualità di attori del trust. A seguire, altro motore che conduce alla proliferazione di questo istituto giuridico britannico, nato e modificatosi all’ombra dei principi di common law, è la riservatezza. Infatti, le disposizioni contenute nel trust possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione, anche se rischiano di trasformarsi in entità 'opache', veri e propri strumenti di controllo effettivo di società, per esempio, che in apparenza non sono ad esso riconducibile né tanto meno ai titolari effettivi. Insomma, il trust è un tassello esiziale dell'ingegneria anti-fisco moderna.
Comunque, la rincorsa al trust domestico è anche letta in chiave di tutela del patrimonio, famigliare, per finalità successorie. Di frequente, infatti, un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale. Una modalità questa che riguarda, in particolare, contribuenti facoltosi o comunque nella titolarità di beni ampi.
La beneficenza può anch’essa accordarsi con l’istituto del trust, come accade nei tipici ordinamenti di common law dove gli enti di beneficienza espressamente si costituiscono in forma di trust. Anche in questo caso è comunque imprescindibile il controllo delle autorità fiscali. Naturalmente, un trust può arrecare vantaggi fiscali consistenti. Se però il risparmio di imposta è l'unico motivo che ha spinto ad istituire un trust, può essere considerato illegittimo e sanzionato. Come qualsiasi istituto giuridico, l'uso elusivo od evasivo è contrario alle norme di legge.
 
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