Le misure economiche contenute nella manovra per il 2018, presentata a fine settembre dal governo, puntano a “mettere benzina” nel motore della crescita in modo da favorire investimenti e occupazione e sostenere il potere di acquisto delle famiglie.
Obiettivi che devono essere conciliati con quelli volti a consolidare i conti pubblici nel rispetto del patto di stabilità europeo: il deficit, che alla fine del 2018 sarà di 82,9 mld di euro, è previsto collocarsi al 2,6% del prodotto interno lordo (rispetto al 2,9% stimato per il 2017), a fronte di una crescita prevista pari all’1,1% (rispetto all’1% di quest’anno e allo 0,2% del 2016), destinata ad aumentare fino all’1,8% nel 2022, e di una riduzione della spesa pubblica programmata per complessivi 15 mld di euro (di cui 7 mld a carico dello Stato, 3 mld che gravano sulle collettività territoriali e 5 mld sulla previdenza sociale).
Le misure espansive in campo fiscale sono coperte finanziariamente per 10,3 mld di euro e comprendono interventi volti, in particolare, a riequilibrare il carico impositivo delle famiglie a favore di quelle con reddito medio-basso, a sostenere la competitività delle imprese e ad attrarre gli investimenti dall’estero.
Misure per le famiglie
Revisione degli scaglioni di reddito
Per neutralizzare gli effetti dell’inflazione e preservare il potere di acquisto delle famiglie, il limite superiore degli scaglioni di reddito viene aggiornato in considerazione dell’aumento nel 2017 dell’indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco (+0,1% rispetto al 2016), secondo la seguente tabella.
Scaglioni di reddito Attuali |
Aliquota | Scaglioni di reddito proposti |
Aliquota |
Da 0 a 9.710€ | 0% | Da 0 a 9.807€ | 0% |
da 9.711€ a 26.818€ | 14% | da 9.808€ a 27.086€ | 14% |
da 26.819€ a 71.898€ | 30% | da 27.087€ a 72.617€ | 30% |
da 71.899€ a 152.260€ | 41% | da 72.618€ a 153.783€ | 41% |
oltre 152.260€ | 45% | oltre 153.783€ | 45% |
Contemporaneamente all’indicizzazione degli scaglioni di reddito è prevista la rivalutazione del limite massimo (plafond) del vantaggio fiscale procurato dall’applicazione del meccanismo del quoziente familiare[1], che passa dagli attuali 1.512 euro a 1.527 euro per ogni mezza parte supplementare. Il costo complessivo della misura è stimato in 1.100 mln di euro.
Modifiche in materia di tassa sull’abitazione
La tassa sull’abitazione (TH) concerne tutti gli immobili ad uso abitativo ed è percepita dalle Amministrazioni locali che deliberano annualmente la misura dell’aliquota. Nelle more di una riforma globale della fiscalità locale che verrà adottata all’esito della conferenza nazionale dei territori, il governo propone, in aggiunta alle detrazioni già esistenti, una soppressione graduale della tassa sull’abitazione adibita ad abitazione principale in misura pari al 30% dell’imposta dovuta nel 2018 e nel 2019 e in misura pari al 65% di quella dovuta nel 2020. Beneficiari dell’intervento sono i foyers il cui reddito fiscale di riferimento (RFR)[2] è inferiore a 27mila euro per parte, aumentato di 8mila euro per le prime due mezze parti (quindi 43mila euro nei casi in cui il nucleo fiscale sia composto da una coppia) e di 6mila euro a partire dalla terza mezza parte supplementare per ogni persona a carico.
La misura comporterà minori entrate stimate in 3 miliardi di euro per il 2018, in 6,6 mld di euro per il 2019 e in 10,1 mld di euro a decorrere dal 2020.
Introduzione di un prelievo forfetario unico sui redditi di capitale
Nella futura legge finanziaria viene proposta una riforma del regime impositivo dei redditi di capitale. In linea generale, detti redditi sono assoggettati a imposizione progressiva nonché a un prelievo forfettario a titolo di acconto pari al 21% nel caso di prodotti derivanti dagli investimenti a reddito variabile (azioni, partecipazioni) e pari al 24% nel caso di prodotti derivanti dagli investimenti a reddito fisso (crediti, depositi, cauzioni, obbligazioni e altri titoli negoziabili). All’imposizione diretta si aggiunge il prelievo a titolo previdenziale per una tassazione complessiva alquanto elevata che può arrivare, ad esempio, fino al 44% nel caso dei dividendi e fino al 62% nel caso degli interessi.
In un ottica di semplificazione delle disposizioni vigenti e di allineamento alle aliquote adottate dagli altri Stati membri, si prevede l’assoggettamento dei redditi di capitale ad un prelievo forfetario unico (PFU) del 30%, di cui il 12,8% a titolo di imposta sui redditi (IR) e il 17,2% a titolo previdenziale. La base imponibile è costituita dall’importo lordo dei dividendi distribuiti, degli interessi maturati, dei premi versati a decorrere dal 27 settembre 2017 nell’ambito di contratti di assicurazione sulla vita e dei capital gain derivanti dalla cessione di valori mobiliari e diritti societari e assimilati (ad esempio, distribuzione di plusvalenze realizzate da società di venture capital). Per le plusvalenze da cessione realizzate a decorrere dall’1 gennaio 2018, la riforma prevede la soppressione degli abbattimenti della base imponibile in funzione del periodo di detenzione.
Viene preservato, tuttavia, il diritto dei contribuenti con reddito medio-basso a optare per l’assoggettamento all’imposizione progressiva se più favorevole; in tal caso viene mantenuto anche il diritto ad applicare, qualora si tratti di investimenti a reddito variabile, l’abbattimento del 40% della base imponibile.
Le modifiche non concernono il prelievo addizionale all’IR denominato “contribution exceptionnelle sur les hauts revenus” (CEHR)[3] che continuerà ad essere applicato ai redditi da risparmio mobiliare fino a quando il deficit pubblico non sarà inferiore al 3% del Pil.
La riforma prevede, inoltre, l’allineamento della misura percentuale della ritenuta applicata ai redditi di capitale e alle plusvalenze da cessione di partecipazioni dei soggetti non residenti, alla nuova aliquota IR del 12,8% e alla nuova aliquota proposta in materia di imposta sulle società. Infine, in coerenza con le disposizioni in tema di prevenzione del riciclaggio internazionale, del finanziamento del terrorismo e dei traffici illeciti, il governo, per garantire la trasparenza e la tracciabilità del danaro, propone uno stop dell’emissione dei libretti e dei titoli al portatore.
L’introduzione del PFU comporterà oneri stimati per 1,3 mld di euro per il 2018 e 1,9 mld di euro nel 2019.
Introduzione di un’imposta sul patrimonio immobiliare in luogo dell’imposta di solidarietà sul patrimonio
Parallelamente all’introduzione del PFU sui redditi di capitale, il Governo intende introdurre, a decorrere dall’1 gennaio 2018, un’imposta sul patrimonio immobiliare (impôt sur la fortune immobiliare-IFI) la cui base imponibile sarà costituita dal solo patrimonio immobiliare e non anche dal patrimonio finanziario che, invece, rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta di solidarietà sul patrimonio (impôt de solidarité sur la fortune-ISF)[4] della quale, pertanto, viene proposta la soppressione. L’ammontare dell’IFI dovuta sarà determinata applicando le stesse regole previste per il calcolo dell’ISF (scaglioni, aliquote e abbattimenti).
Valore netto tassabile (VTN) | Aliquota |
Da 0 a 800.000 euro | 0% |
Da 800.001 euro a 1.300.000 euro | 0,50% |
Da 1.300.001 euro a 2.570.000 euro | 0,70% |
Da 2.570.001 euro a 5.000.000 euro | 1,00% |
Da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro | 1,25% |
Oltre 10.000.000 euro | 1,50% |
La soppressione dell’ISF e l’introduzione dell’IFI comporteranno oneri stimati per 3,2 mld di euro.
Proroga della disciplina agevolativa in materia di investimenti immobiliari a scopo locativo e di interventi per il risparmio energetico
Nell’ambito del “piano casa” e in linea con la pianificazione dell’economia e della politica ambientale – codificata nella legge sulla “transizione energetica per la crescita verde” – il Governo intende intervenire su alcune agevolazioni volte ad incoraggiare sia la costruzione e l’offerta di alloggi nelle zone individuate come ad alta densità abitativa sia il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il c.d. regime Pinel prevede, dal 2013, una riduzione di imposta a favore dei contribuenti che nei Comuni ricompresi in determinate zone geografiche classificate ad alta densità abitativa fanno costruire o acquistano un fabbricato nuovo a condizione che venga concesso in locazione, anche a familiari in linea diretta, non ammobiliato entro un anno dall’acquisto o dal temine della costruzione. Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione può optare per un periodo minimo di locazione di 6, 9 o 12 anni a cui corrisponde un abbattimento di imposta, rispettivamente, del 12%, 18% o 21%. Inoltre, il canone di locazione non può superare un determinato importo massimo che dipende dalla metratura dell’unità immobiliare e dalla zona in cui è situata e il reddito del conduttore non può superare un importo massimo, determinato in funzione della composizione del foyer fiscal e della zona in cui è situata l’unità immobiliare.
Il governo intende prorogare il regime Pinel fino al 31 dicembre 2021 ad esclusivo beneficio delle zone geografiche in cui la differenza tra domanda e offerta di alloggi è più accentuata, e cioè l’agglomerazione parigina, la Costa Azzurra, l’agglomerazione franco-valdo-ginevrina e i dipartimenti d’oltremare. Il costo della proroga è stimato in 6,9 mld di euro.
La proroga del credito d’imposta per la transizione energetica
Quanto alle misure agevolative in materia di risparmio energetico, è prevista una proroga del “credito di imposta per la transizione energetica” (CITE) e dell’eco-prestito a tasso zero (éco-PTZ).
In vigore dal 2005, il CITE consente di abbattere le imposte di un importo corrispondente ad una percentuale dei costi sostenuti per l’acquisto di impianti e materiali destinati a migliorare l'efficienza energetica delle unità immobiliari la cui costruzione deve essere terminata almeno da due anni, adibite ad abitazione principale del proprietario, del conduttore (in tal caso l’unità immobiliare deve essere concessa in locazione non ammobiliata e per un periodo minimo di 5 anni) o dell’occupante a titolo gratuito. Per i costi sostenuti a decorrere dall’1 settembre 2014, la misura del credito di imposta è pari al 30% indipendentemente dal fatto che le spese riguardino la realizzazione di singoli lavori oppure la realizzazione di almeno due delle tipologie di intervento previste nel bouquet de travaux e, comunque, il credito spetta entro un limite massimo variabile in funzione della composizione del foyer fiscal (8mila euro per i celibi oppure 16mila euro per le coppie, maggiorati di 400 euro per ogni persona a carico).
Il governo intende prorogare la misura di un anno, fino al 31 dicembre 2018, e dal 2019 trasformare il CITE in un contributo erogato al momento dei lavori e non l’anno successivo. Vengono, inoltre, esclusi progressivamente dall’ambito di applicazione del beneficio i costi per l’acquisto di porte, finestre e pareti vetrate, ferma restando l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 5,5% per i lavori di installazione e manutenzione. L’aliquota del credito, infatti, passerà al 15% per i costi sostenuti a decorrere dal 27 settembre 2017 e fino al 27 marzo 2018 e che dal 28 marzo 2018 non saranno più agevolati. La proroga comporta oneri stimati in 875 mln di euro nel 2018.
L’eco-prestito a tasso zero (éco-PTZ)
L’eco-prestito a tasso zero (éco-PTZ), cumulabile con il CITE, è stato introdotto nel 2009 per finanziare, per importi fino a 30mila euro, sia i lavori destinati a garantire una performance energetica minima delle unità immobiliari costruite prima del 1990, adibite ad abitazione principale del proprietario o del conduttore, sia un insieme di lavori omogenei (bouquet de travaux) destinati al miglioramento della prestazione termica delle abitazioni. In questo caso, l’eco-prestito a tasso zero è concesso per la realizzazione di almeno due delle seguenti tipologie di lavori: isolamento termico dei tetti oppure delle mura esterne o delle pareti vetrate che danno sull’esterno; installazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria; installazione di impianti di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria che utilizzano fonti di energia rinnovabili.
Il Governo intende prorogare la misura fino al 31 dicembre 2017 limitandone l’applicazione in funzione dell’anzianità dell’unità immobiliare oggetto di efficientamento energetico e del fatto che nella zona geografica in cui è localizzato il fabbricato vi sia o meno un forte squilibrio tra la domanda e l’offerta di alloggi. La proroga della misura comporta oneri per 161 mln di euro nel 2018 e per complessivi 855 mln di euro fino al 2022.
1 - continua
[1] Sistema di tassazione per parti che sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia; consiste nel sommare i redditi di tutti i componenti del foyer fiscal e nel dividerne il risultato (reddito complessivo netto imponibile = R) per un quoziente rappresentato dalla somma di opportuni coefficienti assegnati a ciascun componente del foyer fiscal (numero di parti = N, QF = R/N); sul reddito pro-capite così ottenuto si calcola l’imposta lorda corrispondente applicando le aliquote progressive della tabella degli scaglioni. La riduzione di imposta derivante dall’applicazione del numero di parti supplementari alla prima viene limitata mediante la previsione di un tetto massimo (c.d. plafond) all’importo corrispondente ad ogni mezza parte supplementare.
[2] Revenu fiscal de référence: è costituito dal reddito complessivo imponibile del foyer fiscal (quindi anche i redditi di capitale, già tassati alla fonte) al lordo di eventuali plusvalenze del periodo d’imposta precedente a quello di riferimento, aumentato di eventuali oneri deducibili, redditi esenti e/o assoggettati ad imposta a titolo definitivo.
[3] Dovuto sulla frazione del RFR che eccede la soglia di 250.000 euro per i contribuenti celibi, vedovi, separati o divorziati ovvero che eccede la soglia di 500.000 euro per i contribuenti soggetti ad imposizione congiunta.
[4] L’ISF è dovuta dalle persone fisiche sul patrimonio detenuto indipendentemente dalla localizzazione dei beni se i contribuenti sono fiscalmente domiciliati in Francia ovvero solo sul patrimonio localizzato in Francia se i contribuenti sono fiscalmente domiciliati all’estero. La base imponibile è costituita dall’insieme dei beni, diritti e valori che compongono il patrimonio al 1° gennaio dell’anno di riferimento: i valori lordi dei beni devono essere decrementati dai relativi debiti. Concorrono alla formazione della base imponibile: immobili edificati e non edificati, beni detenuti in usufrutto, beni strumentali non espressamente esclusi, liquidità, investimenti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita, mobili ed oggetti di antiquariato, automobili e altri automezzi (barche da diporto, aerei da turismo), cavalli da corsa, gioielli, oro e metalli preziosi. Sono previsti degli abbattimenti per gli immobili adibiti ad abitazione principale (pari al 30% dell’imposta dovuta) e per le erogazioni liberali a favore degli organismi di interesse generale.