Le misure economiche contenute nella manovra per il 2018, presentata a fine settembre dal governo, puntano a “mettere benzina” nel motore della crescita in modo da favorire gli investimenti dall’estero e sostenere la competitività delle imprese. Di seguito una panoramica dei principali provvedimenti proposti dal governo in materia di imprese.
Le misure per le imprese
La tassazione sul reddito delle società
In conformità alle indicazioni contenute nel Rapporto “Adattare l’imposta sui redditi delle società a un’economia aperta”, viene prevista una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IS) dall’attuale 33,33% al 25%. L’applicazione della nuova aliquota sarà attuata in maniera graduale, tra il 2018 e il 2022, secondo il seguente calendario.
Calendario di applicazione della nuova aliquota IS |
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Esercizio | Reddito | Aliquota | |
2018 | Fino a 500.000€ Oltre 500.000€ |
28% 33,33% |
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2019 | Fino a 500.000€ Oltre 500.000€ |
28% 31% |
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2020 | 28% | ||
2021 | 26,5% | ||
2022 | 25% |
Unitamente alla modifica dell’aliquota dell’IS, il Governo propone la soppressione, a decorrere dall’1 gennaio 2018, dell’addizionale all’IS del 3% dovuta sulle somme distribuite ai propri soci dalle società assoggettate ad IS in Francia, in quanto l’imposta è stata giudicata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea non conforme al diritto comunitario.
Gli oneri derivanti dall’abbassamento dell’aliquota IS sono stimati fino al 2022 in complessivi 11 mld di euro, mentre l’abolizione dell’addizionale costerà allo Stato 2 mld di euro nel 2018.
Modifiche dell’imposta sulle transazioni finanziarie
L’imposta sulle transazioni finanziarie (TTF), introdotta dalla legge finanziaria rettificativa per il 2012, si applica alle acquisizioni di titoli e strumenti assimilati, quotati su un mercato regolamentato, emessi da società di diritto francese la cui quotazione è superiore a 1 mld di euro. Dall’1 gennaio 2017, l’imposta, che è pari allo 0,3% del valore di acquisto o di scambio dei titoli, si applica anche alle operazioni, dette infra-giornaliere, di acquisizione a titolo oneroso seguite nella medesima giornata dallo scambio (e quindi dal trasferimento della proprietà) dei titoli. Poiché la determinazione del valore delle operazioni infra-giornaliere ha posto notevoli difficoltà applicative, il governo propone, a decorrere dall’1 gennaio 2018, di escludere dalla base imponibile della TTF il valore di dette operazioni infra-giornaliere. La stima dell’impatto sul bilancio della modifica proposta non è direttamente quantificabile.
Abolizione dell’aliquota maggiorata della tassa sui salari
I datori di lavoro non assoggettati a Iva almeno per il 90% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente a quello di corresponsione delle somme (banche, società di assicurazione, settore medico e paramedico, associazioni e altri organismi senza scopo di lucro) devono versare un’imposta sulla massa salariale lorda corrisposta nell’anno di riferimento ai propri dipendenti. L’imposta è calcolata per tranches di remunerazione complessivamente corrisposta. A decorrere dal 2013, le remunerazioni corrisposte in misura superiore a 152.279 euro sono assoggettate all’aliquota del 20%. Il governo propone di sopprimere l’applicazione della suddetta aliquota maggiorata e di assoggettare all’aliquota del 13,6%, prevista per la terza tranche, anche le remunerazioni che superano il suddetto importo.
Il costo della modifica è quantificato in 140 mln di euro nel 2018.
Modifiche delle soglie di ingresso nel regime delle micro-imprese
Le imprese individuali con volume d’affari inferiore a 82.800 euro se effettuano attività di cessione di beni o a inferiore a 33.100 euro se effettuano prestazioni di servizi e attività non commerciali rientrano nel regime della micro-impresa che prevede obblighi contabili e dichiarativi semplificati, la determinazione del reddito imponibile in misura forfettaria (pari al 29% del volume d’affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi e pari al 50% per le imprese che effettuano prestazioni di servizi o attività non comerciali) e il versamento (mensile o trimestrale) di un’imposta sostitutiva dell’IR, dell’Iva e dei contributi (pari, rispettivamente all’1% e all’1,7% del volume d’affari). In caso di contemporaneo esercizio delle attività si applica il plafond più alto all’interno del quale il volume d’affari relativo alle prestazioni di servizio non deve superare i 33.100 euro.
Il disegno di legge prevede un innalzamento dei plafonds di volume d’affari per l’accesso al regime: 170mila euro per i soggetti esercenti attività di cessione di beni e 70mila euro per coloro che effettuano prestazioni di servizi e attività non commerciali. I nuovi plafonds sono applicabili ai fini della determinazione del reddito imponibile del periodo di imposta 2017.
L’introduzione delle nuove soglie comporta oneri stimati in 3 mln di euro a carico dello Stato e in 18 mln di euro a carico della previdenza sociale.
Modifiche delle soglie di assoggettamento alla “contribuzione fondiaria a carico delle imprese”
A seguito della soppressione dall’1 gennaio 2010 della taxe professionnelle è stata introdotta la contribuzione economica territoriale (CET). La CET, dovuta annualmente, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza, da ogni persona fisica o giuridica che esercita in Francia un’attività commerciale, industriale o una professione non espressamente esonerata, è composta dalla contribuzione fondiaria a carico delle imprese (CFE) e dalla contribuzione sul valore aggiunto delle imprese (CVAE).
La base imponibile della CFE è costituita dal valore locativo dei soli beni immobili assoggettabili ad imposta fondiaria di cui il contribuente abbia avuto, ai fini dell’esercizio dell’attività, la disponibilità nel corso dei due anni precedenti il periodo d’imposta di riferimento. L’imposta è calcolata applicando alla base imponibile (al netto delle riduzioni e degli abbattimenti previsti per legge) l’aliquota deliberata dal comune in cui il contribuente dispone di immobili strumentali, con un minimo sempre dovuto fissato sempre con delibera dell’ente locale.
Il governo propone, a decorrere dal 2019, di esonerare dal pagamento del minimo dovuto le imprese con volume d’affari inferiore a 5mila euro.
Le minori entrate degli enti locali saranno compensate in parte dallo Stato che contribuirà per 57mln di euro nel 2019.
Modifiche in tema di determinazione della base imponibile della “contribuzione sul valore aggiunto delle imprese”
La CVAE è dovuta dai soggetti che esercitano l’attività al primo gennaio dell’anno d’imposta e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 500mila euro. L’imposta è calcolata applicando al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta di riferimento le aliquote stabilite, con un minimo sempre dovuto di 250 euro. Per la determinazione della CVAE dei gruppi societari viene preso in considerazione esclusivamente il volume d’affari delle società che hanno optato per il bilancio consolidato ai fini dell’IS. Tale modalità di calcolo è stata giudicata incostituzionale. Pertanto, il governo propone di applicare, a decorrere dal 2018, il consolidamento del volume d’affari a tutte le società appartenenti al gruppo in base alle condizioni di detenzione del capitale rilevanti ai fini della perimetrazione del gruppo.
La modifica proposta comporta un aumento marginale del rendimento della CVAE non direttamente quantificabile.
Modifiche al regime Iva applicabile ai servizi editoriali on-line
Dall’1 febbraio 2014, ai servizi editoriali offerti on-line si applica l’aliquota Iva ridotta del 2,1% (1,05% nei territori d’oltremare). Nei casi in cui l’offerta digitale faccia parte di un pacchetto comprensivo di altri servizi (ad esempio, di telefonia, accesso a internet) assoggettati ad aliquota Iva diverse, le disposizioni di diritto comune prevedono la ventilazione dei corrispettivi corrispondenti alle differenti aliquote, pena l’applicazione dell’aliquota più alta. In un’ottica di semplificazione e di certezza giuridica, viene proposta, alla stregua di quanto previsto per le offerte dei servizi di telecomunicazione comprensivi di un servizio di televisione, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 2,1% alla parte di abbonamento ai servizi editoriali digitali corrispondente all’importo pagato dal fornitore del servizio, per ogni abbonato, per l’acquisto delle prestazioni al netto delle spese di messa a disposizione del pubblico assolte dall’editore a favore del fornitore del servizio. La stima dell’impatto sul bilancio statale della proposta non è direttamente quantificabile.
Modifiche in materia di certificazione dei software di contabilità e di gestione dei sistemi di cassa
Al fine di contrastare l’evasione dell’Iva, la legge finanziaria 2017 ha introdotto l’obbligo a carico degli operatori assoggettati all’imposta di dotarsi, a partire dall’1 gennaio 2018, di un software o di un sistema sicurizzato che impedisca la manipolazione della contabilità e dei registratori di cassa. Le condizioni di inalterabilità, sicurezza, conservazione e archiviazione devono essere attestate da un certificato di omologazione rilasciato da terzi abilitati o dal software editor. La mancanza della certificazione comporta l’applicazione di un’ammenda di 5mila euro e l’obbligo entro 60 giorni di adeguamento delle tecnologie relative alla contabilità e ai registratori di cassa.
A fronte alle difficoltà espresse dagli operatori, in particolare, per l’adozione di un sistema di contabilità sicurizzato, il Governo propone di limitare l’obbligo ai registratori di cassa, mezzo attraverso il quale si consumano principalmente le frodi in campo Iva.
La stima dell’impatto sul bilancio della modifica non è direttamente quantificabile.
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La prima puntata è stata pubblicata giovedì 12 ottobre