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Dal mondo

Francia: famiglia e ambiente
due pilastri della crescita (2)

È quanto emerge dalla lettura dei provvedimenti messi a punto dal governo nel progetto di legge di stabilità

famiglia e ambiente
L’obiettivo di rilanciare l’economia francese è affidato alla politica fiscale. In aggiunta alle misure adottate con la manovra estiva, infatti, il Consiglio dei ministri intende intervenire a sostegno del potere di acquisto delle famiglie con reddito medio-basso e delle attività economiche, in particolare nel settore della costruzione e dei lavori pubblici e nei dipartimenti di oltre-mare, e attuare la transizione energetica per la crescita “verde”.
 
Aliquota Iva ridotta per l’acquisto di alcune tipologie di abitazioni
Nell’ambito della politica sociale a favore degli alloggi, per sostenere l’accesso alla proprietà da parte delle famiglie titolari di redditi medio-bassi, a decorrere dal primo gennaio 2015, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura ridotta del 5,5% per le operazioni di acquisto di immobili realizzate in 1.300 quartieri considerati “prioritari” secondo il piano comunale e nel raggio di 300 metri. La misura sostituirà progressivamente le convenzioni con l’Agenzia nazionale di rinnovazione urbana stipulate nell’ambito del programma di rinnovamento urbano che scadranno definitivamente nel 2018.
Per il 2015 la misura comporta oneri stimati in 10 milioni di euro, mentre a regime costerà 105 milioni di euro per ciascun anno di applicazione.
 
Modifiche al regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili
In base all’attuale regime di tassazione delle plusvalenze immobiliari, la determinazione della base imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, avviene applicando un abbattimento progressivo della stessa in funzione della durata del periodo di detenzione dell’immobile. La misura e la durata dell’abbattimento è differente a seconda che la plusvalenza derivi dalla cessione di terreni edificabili o dalla cessione di immobili diversi da terreni edificabili e relativi diritti immobiliari. In particolare, per la prima tipologia di plusvalenza la base imponibile ai fini fiscali è abbattuta del 2% per ogni anno di detenzione successivo al quinto e fino al diciassettesimo, del 4% fino al ventiquattresimo e dell’8% dall’anno successivo per arrivare all’esenzione totale dalle imposte sui redditi al trentesimo anno di detenzione.
Dall’analisi contenuta nel piano di rilancio della costruzione di nuovi alloggi, presentato alla fine di agosto, è risultato che il regime di tassazione vigente non favorisce la vendita dei terreni edificabili e contribuisce alla recessione in atto nel settore della costruzione.
Per far fronte a tale esigenza, a decorrere dal primo settembre 2014, il Governo intende allineare la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili a quella prevista per le plusvalenze concernenti gli immobili diversi dai terreni edificabili, disponendo l’abbattimento della base imponibile:
  • ai fini fiscali, in misura pari al 6% per ogni anno di detenzione successivo al quinto e al 4% per il ventiduesimo anno dopo il quale si acquisisce l’esenzione totale;
  • ai fini contributivi, in misura pari all’1,65% per ogni anno di detenzione successivo al quinto e fino al ventunesimo, all’1,60% per il ventiduesimo anno e al 9% per ogni anno successivo fino al trentesimo dopo il quale si acquisisce l’esonero totale.
Inoltre, per sbloccare nell’immediato il mercato immobiliare, in aggiunta alle nuove misure di abbattimento previste a regime, è disposto un abbattimento supplementare temporaneo - sia ai fini fiscali che contributivi – pari al 30% della base imponibile relativa alle plusvalenze da cessioni di terreni edificabili risultanti da una promessa di vendita che acquisisce data certa tra il 1° settembre 2014 e il 31 dicembre 2015 e perfezionate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la promessa ha acquisito data certa.
La misura ha un costo stimato in 39 milioni di euro nel 2015, 277 milioni di euro nel 2016, 250 milioni di euro nel 2017 e 156 milioni di euro a decorrere dal 2018.
 
Riduzione dell’imposta sulle donazioni immobiliari
In linea con il piano di rilancio della costruzione di nuovi alloggi, il Governo intende introdurre in via temporanea una riduzione dell’imposta dovuta sulle donazioni di terreni edificabili o di unità immobiliari nuove. Nel caso della donazione di un terreno edificabile, indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporti di parentela tra donante e donatario, spetta un abbattimento fino ad un massimo di 100mila euro e comunque nel limite del valore dichiarato dei beni a condizione che la donazione risulti da un atto autenticato sottoscritto tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 e nell’atto sia contenuta una specifica clausola con la quale il donatario si impegna a costruire, entro quattro anni dalla data della donazione, un’unità immobiliare destinata ad uso abitativo.
Nel caso di donazione di un’unità immobiliare nuova, già costruita o in corso di costruzione, l’abbattimento dell’imposta spetta a condizione che il fabbricato sia adibito ad abitazione, non sia mai stato occupato né utilizzato in altro modo e ne venga donata la piena proprietà. La donazione deve avere ad oggetto un fabbricato per il quale il permesso di costruire sia ottenuto tra il primo settembre 2014 e il 31 dicembre 2016 e deve risultare da un atto autenticato sottoscritto entro tre anni dall’ottenimento del permesso. La riduzione si applica agli atti autenticati sottoscritti a decorrere dal primo gennaio 2015. La misura della riduzione è diversa in funzione dei rapporti tra donante e donatario: fino a 100mila euro per le donazioni tra parenti in linea diretta o al coniuge (cui è equiparato il convivente che ha sottoscritto un PACS), fino a 45mila euro per le donazioni tra fratelli e sorelle e fino a 35mila euro in tutti gli altri casi.
Le due agevolazioni sono cumulabili entro il limite complessivo massimo di 100mila euro.
Il costo della misura non è stato ancora stimato.
 
Esenzione d’imposta per impianti agricoli di metanizzazione
Tra gli obiettivi del disegno di legge relativo alla transizione energetica per la crescita “verde” è prevista anche la produzione di energie rinnovabili mediante i bio-rifiuti. Il Governo intende incentivare la realizzazione di impianti per la metanizzazione degli scarti agricoli (come il letame e i liquami) per la produzione di biogas mediante l’esenzione da alcune imposte locali. E’ previsto, infatti, che, a decorrere dal 2016, le collettività locali saranno tenute a deliberare, obbligatoriamente, l’esenzione dall’imposta fondiaria sulle proprietà edificate (TFPB) e, in via facoltativa, l’esenzione dalla contribuzione fondiaria a carico delle imprese (CFE) dovute in relazione agli impianti e agli immobili destinati alla metanizzazione. Entrambe le esenzioni si applicheranno per i primi cinque anni successivi al completamento degli impianti di metanizzazione. A seguito della soppressione dal primo gennaio 2010 della taxe professionnelle è stata introdotta la contribuzione economica territoriale (CET), dovuta annualmente da ogni persona fisica o giuridica che esercita in Francia un’attività commerciale, industriale o una professione non espressamente esonerata in maniera permanente o temporanea. La CET è formata dalla contribuzione fondiaria a carico delle imprese (CFE) e dalla contribuzione sul valore aggiunto delle imprese (CVAE). Il costo della misura è stimato in 5 milioni di euro per 2016 e in 8 milioni di euro per il 2017.
 
Aumento del credito di imposta per la ricerca nei dipartimenti d’oltremare
La legge finanziaria per il 2008 ha istituito a favore delle imprese in regime di contabilità ordinaria un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per l’attività di ricerca che non possono superare l’importo di 100 milioni di euro in ciascun periodo di imposta (5% per gli importi eccedenti tale soglia). Inoltre, dal primo gennaio 2013, per i costi salariali (che non possono superare 2,5 volte lo SMIC[1] per ciascun dipendente) del personale impiegato nell’attività di ricerca spetta un credito di imposta in misura pari al 6%.
Al fine di incentivare l’attività di ricerca nei Dipartimenti d’oltremare, il Governo propone, a decorrere dal primo gennaio 2015, di aumentare al 50% la misura del credito di imposta per i costi sostenuti dalle strutture produttive ivi localizzate e al 7,5% la misura del credito di imposta per i costi salariali relativi al personale ivi impiegato che passerà al 9% nel 2016 e negli anni successivi.
La prima modifica comporta oneri complessivamente stimati in 4 milioni di euro, mentre la seconda modifica costerà 110 milioni di euro nel 2016, 230 milioni di euro nel 2017 e 290 milioni di euro in ciascuno degli anni successivi.
 
 
[1] “Salario minimo interprofessionale di crescita” annuo, al lordo dei contributi previdenziali (per il 2014 fissato a 17.345 euro).
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