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Dal mondo

Francia: la finanziaria rettificativa
punta dritto alla competitività (3)

Il piano di rilancio dell'innovazione protagonista di un articolato disegno di legge che attende l'ok parlamentare

cartina della francia
Situazione attuale
Le persone fisiche, le associazioni e le società non commerciali, residenti o stabilite in Francia sono tenute a indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei conti correnti aperti, utilizzati o chiusi all'estero. Ugualmente le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito che concedono prestiti o gestiscono crediti rimborsabili senza interessi sono tenuti a dichiararli all'Amministrazione finanziaria. È prevista una presunzione semplice in base alla quale le somme, i titoli o i valori trasferiti all'estero o provenienti dall'estero costituiscono redditi assoggettati a tassazione con una maggiorazione del 40%. E' prevista, altresì, una sanzione pari a 1.500 euro per ogni conto o cauzione non dichiarato, aumentata a 10.000 euro per ogni conto aperto, utilizzato o chiuso in uno Stato o territorio che non consente un adeguato scambio di informazioni.
Inoltre, i sottoscrittori di contratti relativi all'assicurazione sulla vita stipulati con organismi non residenti devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi del contratto, la data di sottoscrizione e la sua durata oltre alle eventuali operazioni di rimborso di cui siano beneficiari nel corso del periodo di imposta. L'omessa dichiarazione è sanzionata in misura pari al 25% dei versamenti effettuati, ridotta al 5% e con un minimo sempre dovuto di 1.500 euro se il contribuente dimostra che dall'omissione non è derivato un pregiudizio per l'erario. 
Indipendentemente dalle sanzioni tributarie amministrative applicabili, la sottrazione fraudolenta - anche a titolo di tentativo - alla determinazione o al pagamento totale o parziale dell'imposta dovuta (ad esempio, mediante l'omissione della presentazione della dichiarazione nei termini previsti, oppure mediante la dissimulazione volontaria dei redditi ovvero la simulazione dello stato di insolvenza) è passibile di una sanzione di 37.500 euro e della pena della reclusione di 5 anni. La sanzione è raddoppiata se sussistono circostanze aggravanti come l'acquisto o la vendita senza fattura o la fatturazione per operazioni inesistenti.
 
Situazione futura
A decorrere dal periodo di imposta 2012, per il mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo relativo ai conti correnti esteri è prevista una sanzione in misura pari al 5% del saldo di ogni conto non dichiarato qualora l'importo complessivo dei saldi sia pari o superiore a 50.000 euro. Al di sotto di tale soglia la sanzione viene applicata in misura fissa, pari a 1.500 euro per ogni conto non dichiarato, aumentata a 10.000 euro per ogni conto detenuto in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Le medesime sanzioni saranno applicate anche per l'omessa dichiarazione di contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti all'estero (5% sul valore di ogni contratto non dichiarato se il valore complessivo dei contratti è superiore a 50.000 euro ovvero 1.500 euro per ogni contratto non dichiarato, aumentati a 10.000 euro per ogni contratto stipulato con operatori stabiliti in uno Stato non cooperativo). 
Per l'evasione fiscale, invece, la sanzione è portata a 500.000 euro ovvero a 750.000 euro in presenza di circostanze aggravanti (che saranno ridefinite e aggiornate) ed è aumentata a 1 milione di euro  e a 7 anni di reclusione nell'ipotesi di frode fiscale internazionale posta in essere mediante Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni o che lo consentono da meno di cinque anni.
 
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