Situazione attuale
Le persone fisiche, le associazioni e le società non commerciali, residenti o stabilite in Francia sono tenute a indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei conti correnti aperti, utilizzati o chiusi all'estero. Ugualmente le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito che concedono prestiti o gestiscono crediti rimborsabili senza interessi sono tenuti a dichiararli all'Amministrazione finanziaria. È prevista una presunzione semplice in base alla quale le somme, i titoli o i valori trasferiti all'estero o provenienti dall'estero costituiscono redditi assoggettati a tassazione con una maggiorazione del 40%. E' prevista, altresì, una sanzione pari a 1.500 euro per ogni conto o cauzione non dichiarato, aumentata a 10.000 euro per ogni conto aperto, utilizzato o chiuso in uno Stato o territorio che non consente un adeguato scambio di informazioni.
Inoltre, i sottoscrittori di contratti relativi all'assicurazione sulla vita stipulati con organismi non residenti devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi del contratto, la data di sottoscrizione e la sua durata oltre alle eventuali operazioni di rimborso di cui siano beneficiari nel corso del periodo di imposta. L'omessa dichiarazione è sanzionata in misura pari al 25% dei versamenti effettuati, ridotta al 5% e con un minimo sempre dovuto di 1.500 euro se il contribuente dimostra che dall'omissione non è derivato un pregiudizio per l'erario.
Indipendentemente dalle sanzioni tributarie amministrative applicabili, la sottrazione fraudolenta - anche a titolo di tentativo - alla determinazione o al pagamento totale o parziale dell'imposta dovuta (ad esempio, mediante l'omissione della presentazione della dichiarazione nei termini previsti, oppure mediante la dissimulazione volontaria dei redditi ovvero la simulazione dello stato di insolvenza) è passibile di una sanzione di 37.500 euro e della pena della reclusione di 5 anni. La sanzione è raddoppiata se sussistono circostanze aggravanti come l'acquisto o la vendita senza fattura o la fatturazione per operazioni inesistenti.
Situazione futura
A decorrere dal periodo di imposta 2012, per il mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo relativo ai conti correnti esteri è prevista una sanzione in misura pari al 5% del saldo di ogni conto non dichiarato qualora l'importo complessivo dei saldi sia pari o superiore a 50.000 euro. Al di sotto di tale soglia la sanzione viene applicata in misura fissa, pari a 1.500 euro per ogni conto non dichiarato, aumentata a 10.000 euro per ogni conto detenuto in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Le medesime sanzioni saranno applicate anche per l'omessa dichiarazione di contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti all'estero (5% sul valore di ogni contratto non dichiarato se il valore complessivo dei contratti è superiore a 50.000 euro ovvero 1.500 euro per ogni contratto non dichiarato, aumentati a 10.000 euro per ogni contratto stipulato con operatori stabiliti in uno Stato non cooperativo).
Per l'evasione fiscale, invece, la sanzione è portata a 500.000 euro ovvero a 750.000 euro in presenza di circostanze aggravanti (che saranno ridefinite e aggiornate) ed è aumentata a 1 milione di euro e a 7 anni di reclusione nell'ipotesi di frode fiscale internazionale posta in essere mediante Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni o che lo consentono da meno di cinque anni.