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Dal mondo

Francia: Isf e riforma al centrodella finanziaria rettificativa (1)

La riforma dell'imposta di solidarietà sul patrimonio protagonista del disegno di legge che attende l'ok parlamentare

Abrogazione della soglia di plafonamento dell'ISF e del "bouclier fiscal"
Situazione attuale
L'Isf prevede un duplice meccanismo di plafonamento. Il primo, diretto, è applicato in funzione del peso cumulato dell'Isf, delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali e assistenziali: l'Isf dovuta per il periodo d'imposta non può essere superiore all'85% della somma dell'Isf, delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo d'imposta precedente; se l'importo della somma supera detta percentuale, la differenza viene dedotta dall'Isf dovuta. Il secondo meccanismo, indiretto, è costituito dal bouclier fiscal: le imposte dirette pagate dal contribuente nel corso dell'anno d'imposta non possono essere superiori al 50% del reddito del periodo d'imposta precedente. In tal caso il contribuente deve presentare una apposita domanda di rimborso all'ufficio competente in base al domicilio fiscale. Le imposte di cui il contribuente deve tenere conto ai fini del plafonamento della propria imposizione sono rappresentate dalle imposte sui redditi, dall'ISF, dalla tassa di abitazione e dall'imposta fondiaria sull'abitazione principale. 

Situazione futura
La legge finanziaria rettificativa, per prevenire una situazione di sovrattassazione dei redditi, punta a un alleggerimento delle imposte dovute sulla detenzione dei patrimoni con la riforma dell'Isf e il plafonamento dell'imposta fondiaria sull'abitazione principale in funzione del reddito dei contribuenti (cfr. infra). Pertanto i due meccanismi di plafonamento sopra menzionati non hanno più ragione di essere mantenuti e se ne propone l'abrogazione a decorrere dalle imposte pagate nel 2012 sui redditi relativi al periodo d'imposta 2011. Inoltre, i contribuenti che in seguito all'applicazione del bouclier fiscal hanno diritto al rimborso delle imposte dirette pagate nel 2011, devono imputare, mediante autoliquidazione, detto rimborso sull'Isf da versare nel 2012 e negli anni successivi nel caso in cui risulti un'eccedenza di rimborso non interamente compensata nel 2012. Il maggior gettito derivante dalla misura è stimato in 300 milioni di euro per il 2012, 420 milioni di euro per il 2013 e 720 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Riforma dell'ISF
Situazione attuale
L'Isf è considerata una prerogativa francese che penalizza l'attrattività fiscale del paese a causa di alcune criticità presenti nell'attuale disciplina.
In primo luogo, malgrado l'introduzione di un abbattimento pari al 30% del valore venale reale dell'abitazione principale, l'aumento dei prezzi nel settore immobiliare nell'ultimo decennio ha fatto rientrare nel campo di applicazione dell'Isf circa 300.000 foyers fiscaux per i quali l'abitazione principale rappresenta la parte più importante del proprio patrimonio. Inoltre, le aliquote progressive attualmente in vigore (vedi tabella)

 

Valore netto tassabile 

 
Aliquota
Da 0 a 800.000 €
0%
Da 800.001 € a 1.310.000 €
0,55%
Da 1.310.002 € a 2.570.000 €
0,75%
Da 2.570.001 € a 4.040.000 €
1,00%
Da 4.040.001 € a 7.710.000 €
1,30%
Da 7.710.001 € a 16.790.000 €
1,65%
Oltre 16.790.000 €
1,80%

 


sono state fissate in un periodo in cui il rendimento medio del patrimonio era più elevato di quello attuale rispetto al quale c'è stata un'evoluzione al ribasso oltre a un aumento della tassazione dei redditi da risparmio. Si sono verificate quindi molte situazioni in cui i contribuenti non hanno potuto assolvere le proprie obbligazioni fiscali con la conseguente confisca dei beni in questione. Infine, le modalità dichiarative dell'Isf sono molto complesse e la consegna agli uffici finanziari dell'inventario completo degli elementi che compongono il patrimonio al fine di determinarne il valore netto tassabile non è mai stato ben accetto dai contribuenti in quanto considerato come un'invasione della privacy. Per risolvere in parte queste criticità sono state introdotte alcune misure correttive quali, appunto, la soglia di plafonamento dell'Isf e il bouclier fiscal.
Tuttavia, la portata limitata di dette misure ha condotto alla proposta di abrogazione dianzi indicata e alla contemporanea riforma dell'Isf. 
 
Situazione futura
A decorrere dal 2011 la soglia di imposizione passerà da 800mila a 1.300.000 euro ma per detto periodo d'imposta le aliquote non sono modificate. Invece, a decorrere dal 2012, gli scaglioni e le corrispondenti aliquote saranno soltanto due:

 
Valore netto tassabile (VNT)
     Aliquota
Da 1.300.000 € a 3.000.000 €
0,25%
Oltre 3.000.000 €
0,50%

Inoltre, al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'innalzamento delle soglie di tassazione è prevista una riduzione d'imposta (décote):

 
Valore netto tassabile (VNT)
Riduzione d’imposta (formula)
= o > a 1.300.000 € e < a 1.400.000 €
24.500 € - (7) x 0,25%VNT
= o > a 3.000.000 € e < a 3.200.000 €
120.0000 € - (7,5)x 0,50%VNT

Esempi di tassazione con applicazione della riduzione d'imposta:

 
 
Situazione
Attuale(*)
Situazione
futura
Situazione
attuale(*)
Situazione
futura
Situazione
attuale(*)
Situazione
futura
Valore netto tassabile
1.300.000 €
1.350.000 €
1.700.000 €
Imposta
2.750 €
3.250 €
3.105 €
3.375 €
5.730 €
4.250 €
Décote (24.500 € -
 7x0,25%VNT)
----
-1.750 €
----
-875 €
----
----
ISF dovuta
2.750 €
1.500 €
3.105 €
2.500 €
5.730 €
4.250 €
 
Situazione
Attuale(*)
Situazione
futura
Situazione
attuale(*)
Situazione
futura
Situazione
attuale(*)
Situazione
futura
Valore netto tassabile
3.000.000 €
3.100.000 €
3.300.000 €
ISF
16.555 €
15.000 €
17.555 €
15.500 €
19.555 €
16.500 €
Décote (120.000 € -
 7,5x0,50%VNT)
----
-7.500 €
----
-3.750 €
----
----
ISF dovuta
16.555 €
7.500 €
17.555 €
11.750 €
19.555 €
16.500 €
(*) senza tenere conto del bouclier fiscal

In sostanza, per i contribuenti con patrimonio netto tassabile pari a 1.300.000 euro l'imposta minima dovuta è sempre pari a 1.500 euro (anziché 3.250 euro applicando l'aliquota dello 0,25% senza décote), mentre per i contribuenti con patrimonio netto tassabile pari a 3milioni di euro, l'imposta minima dovuta è sempre pari a 7.500 euro (anziché 15.000 euro applicando l'aliquota dello 0,50% senza décote).
Sono semplificati, inoltre, gli obblighi dichiarativi e i versamenti dell'ISF a favore dei contribuenti titolari di un patrimonio netto tassabile superiore a 3.000.000 euro, in quanto:
- dal 2011 non sono più tenuti a compilare gli allegati alla dichiarazione relativi ai giustificativi della riduzione d'imposta;
- dal 2012 potranno riportare direttamente nella dichiarazione dei redditi il valore del patrimonio netto tassabile senza fornire i giustificativi e gli allegati;
- dal 2013 potranno chiedere la rateizzazione dell'Isf con versamento mensile.
Infine, considerati i tempi tecnici per l'adozione delle nuove disposizioni, il termine di presentazione della dichiarazione e del versamento dell'ISF dovuta per il 2011, fissato per il 15 giugno, viene prorogato al 30 settembre 2011.
Il costo della misura è stimato in 400 milioni di euro per il 2011 e 1.857 milioni di euro a decorrere dal 2012. 

Introduzione di una soglia di plafonamento dell'imposta fondiaria sull'abitazione principale
Situazione attuale
L'imposta fondiaria sulle proprietà edificate (TFPB) è dovuta in ragione della proprietà di un immobile, indipendentemente dall'utilizzo del bene e dal reddito del proprietario.
I contribuenti proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale si trovano così a dover versare un'imposta che rappresenta un carico eccessivo rispetto alla propria capacità contributiva. Inoltre, le disposizioni attualmente in vigore in materia di plafonamento o di esenzione dalla Tfpb in ragione della situazione personale dei proprietari hanno una portata limitata e non contemplano tutte le situazioni particolari.
Il disagio dei contribuenti titolari di redditi modesti è in parte attenuato dal meccanismo del bouclier fiscal che consente, a determinate condizioni, di ottenere il rimborso totale o parziale della Tfpb.
 
Situazione futura
Considerato che il progetto di legge prevede l'abrogazione del bouclier fiscal, è prevista l'introduzione di una soglia di plafonamento che limita il carico fiscale della TFPB dovuta sull'abitazione principale al 50% dei redditi. I redditi da prendere in considerazione per verificare se si ha diritto all'applicazione del plafond corrispondono al reddito fiscale di referenza (Rfr, calcolato annualmente dall'amministrazione finanziaria per ogni foyer fiscal e comunicato nell'avviso di imposizione) aumentato delle eventuali perdite pregresse e degli eventuali redditi esenti dall'imposta sui redditi. Per beneficiare dello sgravio d'imposta i contribuenti dovranno presentare un'apposita domanda all'ufficio competente in base al domicilio fiscale, in modo da ottenere lo sgravio dalla Tfpb direttamente nell'avviso di imposizione, senza dover effettuare alcun precedente versamento. Il plafonamento della Tfpb si applica all'imposta dovuta a decorrere dal 2012, mentre la Tfpb relativa al 2011 è fruibile soltanto indirettamente, mediante il bouclier fiscal. Il costo della misura è stimato in 7 milioni di euro a decorrere dal 2012.
 
ISF - Modifiche al regime di esclusione dei beni strumentali dalla base imponibile
Situazione attuale
L'Isf è determinata sulla base del valore netto patrimoniale al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Nel caso di persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, i i beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività non concorrono alla determinazione del valore netto patrimoniale. Inoltre, se l'imprenditore o il lavoratore autonomo è anche socio di una società assoggettata all'imposta sulle società (IS), non concorrono alla determinazione del valore netto tassabile le quote o le azioni detenute in una società in cui il contribuente esercita funzioni di direzione, a condizione che il relativo compenso sia superiore alla metà dei propri redditi professionali e che i diritti patrimoniali e i diritti di voto nella società siano detenuti in misura almeno pari al 25% ovvero che il valore di tali diritti rappresenti più del 50% del valore lordo tassabile del suo patrimonio.
Nell'ipotesi in cui il contribuente eserciti funzioni di direzione in diverse società, affinché i beni strumentali e le partecipazioni siano esclusi dalla base imponibile dell'Isf, è necessario che le differenti funzioni esercitate siano similari ovvero connesse e complementari tra loro. Ne consegue che un contribuente che ha investito e intende assumere una funzione di direzione in un'impresa che esercita un'attività differente da quella in cui egli è già dirigente, non può beneficiare del regime di esclusione a meno che non differenzi la propria attività nell'ambito dello stesso gruppo di imprese.
Il rispetto di tutte le predette condizioni rappresenta un ostacolo alla libertà d'impresa e al finanziamento delle imprese. Peraltro, la soglia di detenzione delle azioni fissata nella misura del 25% frena la crescita delle Pmi poiché i dirigenti d'impresa sono sempre meno propensi ad aprire il capitale aziendale a nuovi investitori.
 
Situazione futura
Per adattare il regime in questione alle esigenze di sviluppo delle Pmi e favorire la creazione di nuove imprese, al contribuente è data la possibilità di detenere differenti beni sotto forma di quote o azioni in società assoggettate a IS separatamente dai beni detenuti per l'esercizio della propria attività ovvero di cumulare il regime di esclusione previsto per la propria impresa individuale o attività professionale con quello previsto per la partecipazioni in una società in cui svolge funzioni di direzione. Per beneficiare di quest'ultima esclusione il contribuente deve, per ogni partecipazione, rispettare i criteri attualmente previsti ai fini della qualificazione di un bene come strumentale. Tuttavia, per la verifica del rispetto della condizione indicata relativa ai compensi, quelli percepiti per l'esercizio di funzioni di direzione devono essere considerati complessivamente e non separatamente. E' previsto, inoltre, l'abbassamento della soglia percentuale di detenzione nel caso in cui la partecipazione del contribuente si sia ridotta a seguito di un aumento del capitale sociale. In particolare, il regime di esclusione dei beni strumentali non viene messo in discussione se il contribuente possiede almeno il 12,5% dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto corrispondenti ai titoli emessi dalla società a condizione abbia posseduto almeno il 25% del capitale sociale nel corso dei cinque anni che hanno preceduto l'aumento del capitale ed abbia concluso un contratto con i soci o gli azionisti che detengono complessivamente almeno il 25% dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto e che esercitano un'influenza nelle decisioni della società.
Le modifiche riguardano la determinazione dell'Isf dovuta a decorrere dal 2012.

 
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