Semplificazione del regime fiscale dei patti di azionariato
Modifiche al regime di esenzione parziale dall'imposta sulle successioni e donazioni applicabile alle trasmissioni di azienda
Situazione attuale
Le quote o le azioni di società trasmesse a seguito di donazione o di successione possono beneficiare, a determinate condizioni, di una esenzione parziale dall'imposta sulle successioni e donazioni fino al 75% del loro valore. In particolare:
- il de cuius o il donante deve stipulare con gli altri soci della società un "patto collettivo di conservazione" avente ad oggetto almeno il 20% dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto corrispondenti ai titoli emessi dalla società nel caso di società quotate sui mercati regolamentati ovvero almeno il 34% dei suddetti diritti nel caso di società non quotate;
- la trasmissione dei titoli deve essere realizzata prima della scadenza del "patto collettivo" che non può avere durata inferiore a due anni;
- i beneficiari del trasferimento a titolo gratuito (eredi o donatari) devono impegnarsi a conservare i titoli per almeno quattro anni dalla data di scadenza del "patto collettivo";
- uno dei soci partecipanti al patto collettivo o uno dei beneficiari del trasferimento deve esercitare effettivamente nella società, per il periodo di durata del patto collettivo e per i tre anni successivi alla data del trasferimento, la propria attività principale oppure una funzione di direzione.
Situazione futura
Per favorire la durata illimitata dei "patti di azionariato", si propone di autorizzare l'entrata di nuovi azionisti in un "patto collettivo" esistente senza che sia necessaria la firma di un nuovo "patto", a condizione che il patto esistente sia prorogato almeno per altri due anni. In caso di cessione dei titoli da parte di uno dei soci sottoscrittori parti del "patto collettivo", l'esenzione parziale dall'imposta sulle successioni e donazioni non viene messa in discussione se gli altri firmatari del "patto collettivo" conservano i loro titoli fino al termine del patto e detengono complessivamente le richieste percentuali dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto corrispondenti ai titoli emessi (20% o del 34%, a seconda dei casi) richiesta dei diritti finanziari e dei diritti di voto oppure se il cessionario dei titoli sottoscrive il "patto collettivo" in modo che soglie percentuali richieste rimangano rispettate e la durata minima del "patto collettivo di conservazione" viene prorogata almeno per altri due anni.
Le nuove disposizioni si applicano ai trasferimenti effettuati a partire dall'entrata in vigore della legge finanziaria rettificativa.
Modifiche al regime di esenzione parziale dall'Isf di alcune partecipazioni in società
Situazione attuale
Le quote o le azioni di società di una società industriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale oggetto di un "patto collettivo di conservazione" possono beneficiare, a determinate condizioni, di una esenzione parziale dall'ISF fino al 75% del loro valore. In particolare:
- le quote o le azioni devono essere oggetto di un "patto collettivo di conservazione" sottoscritto dal proprietario dei titoli con gli altri soci in conto proprio e anche per conto dei suoi aventi causa a titolo gratuito (eredi e donatari);
- "patto collettivo di conservazione" non può avere durata inferiore a due anni e deve avere ad oggetto almeno il 20% dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto corrispondenti ai titoli emessi dalla società nel caso di società quotate sui mercati regolamentati ovvero almeno il 34% dei suddetti diritti nel caso di società non quotate;
- dette quote o azioni devono essere detenute almeno per sei anni, di cui due corrispondenti alla durata del "patto di conservazione";
- uno degli associati che ha sottoscritto il "patto collettivo di conservazione" deve esercitare nella società la propria attività principale almeno per 5 anni quando si tratta di società di persone ovvero una funzione di direzione nel caso di società assoggettate all'imposta sulle società.
Il mancato rispetto dell'impegno di conservazione da parte di uno dei sottoscrittori non comporta il venir meno dell'esenzione parziale a favore degli altri sottoscrittori a condizione che questi ultimi detengano i titoli per sei anni e sia rispettata la soglia percentuale prevista.
Situazione futura
Per favorire la durata illimitata dei patti di azionariato e allineare le disposizioni in materia di ISF e di imposta sulle successioni e sulle donazioni, è previsto che nell'ipotesi di cessione dei titoli da parte di un associato sottoscrittore di un "patto collettivo di conservazione", l'esenzione parziale non viene messa in discussione a condizione che gli altri sottoscrittori conservino i titoli fino alla fine del termine dei due anni e detengano complessivamente le richieste percentuali dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto corrispondenti ai titoli emessi (20% o del 34%, a seconda dei casi) ovvero a condizione che il cessionario dei titoli sottoscriva a sua volta il "patto collettivo di conservazione" in modo che le soglie percentuali richieste rimangano rispettate. In quest'ultimo caso la durata minima del "patto collettivo di conservazione" viene prorogata almeno per altri due anni.
Le nuove disposizioni si applicano per il calcolo dell'ISF dovuta a decorrere dal 2012.
Modifiche in materia di imposta sulle donazioni e successioni
Modifiche delle aliquote
Situazione attuale
Le imposte sulle trasmissioni a titolo gratuito (donazioni e successioni) sono determinate tenendo conto della situazione personale del contribuente e dei legami di parentela con il donante o il defunto. L'imposta è calcolata applicando un'aliquota progressiva alla frazione di parte netta imputata a ciascun avente diritto dopo l'applicazione di eventuali abbattimenti spettanti.
Di seguito la tabella delle aliquote applicabili alle trasmissioni in linea diretta.
Frazione di parte netta | Aliquota |
Da 0 a 8.072 € | 5% |
Da 8.073 € a 12.109 € | 10% |
Da 12.110 € a 15.932 € | 15% |
Da 15.933 € a 552.324 € | 20% |
Da 552.325 € a 902.838 € | 30% |
Da 902.839 a 1.805.677 € | 35% |
Oltre 1.805.677 € | 40% |
L'abbattimento a favore dei figli è stato fissato per il 2011 in 159.325 euro. Sono esenti dall'imposta di successione il coniuge sopravvissuto e il partner legato al defunto da un patto civile di solidarietà (PACS).
Alle donazioni tra coniugi o tra persone legate da PACS si applicano le seguenti aliquote.
Frazione di parte netta | Aliquota |
Da 0 a 8.072 € | 5% |
Da 8.073 € a 15.932 € | 10% |
Da 15.933 € a 31.865 € | 15% |
Da 31.866 € a 552.324 € | 20% |
Da 552.325 € a 902.838 € | 30% |
Da 902.839 a 1.805.677 € | 35% |
Oltre 1.805.677 € | 40% |
Situazione futura
E' previsto l'aumento di cinque punti percentuali delle aliquote applicabili agli ultimi due scaglioni di frazione di parte netta tassabile, sia per le trasmissioni in linea diretta, sia per le donazioni tra coniugi o tra persone legate da PACS. La modifica che mira ad ottenere maggiori entrate mediante la tassazione delle trasmissioni dei patrimoni più alti, si applica alle successioni aperte e alle donazioni accettate a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria rettificativa. Il maggior gettito derivante dalla misura è stimato in 23 milioni di euro per il 2011 e 185 milioni di euro a partire dal 2012.
Abrogazione della riduzione dell'imposta sulle donazioni in funzione dell'età del donante
Situazione attuale
Come già visto, l'imposta sulle donazioni è determinata applicando le medesime aliquote previste per l'imposta di successione. Una volta calcolata, l'imposta è ridotta in funzione dell'età del donante e della natura del diritto trasmesso, detta riduzione non tiene conto del legame di parentela esistente tra donante e donatario.
Nel caso in cui il donante ha meno di 70 anni, le donazioni di nuda proprietà beneficiano di una riduzione d'imposta pari al 35%, mentre le altre tipologie di donazione (donazione della piena proprietà, donazione di usufrutto, ecc.) beneficiano di una riduzione d'imposta pari al 50%. Nel caso in cui il donante ha un'età compresa tra 70 e 80 anni, le riduzioni spettano, rispettivamente, nella misura del 10% e del 30%.
Oltre alle riduzioni d'imposta, come già detto, sono previsti degli abbattimenti della base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta, in particolare per le donazioni effettuate in linea diretta, con la conseguenza che la donazione può risultare eventualmente esente da imposta già solo per l'applicazione dell'abbattimento di legge.
Situazione futura
E' prevista la soppressione delle riduzioni d'imposta in funzione dell'età del donante per le donazioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria rettificativa.
La modifica normativa contribuisce al mantenimento dell'equilibrio finanziario complessivo necessario per la riforma dell'ISF senza appesantire il trasferimento del patrimonio dalle vecchie alle nuove generazioni, atteso che gli abbattimenti della base imponibile vengono comunque mantenuti. L'incremento di gettito derivante dalla misura è stimato in 130 milioni di euro per il 2011 e 290 milioni di euro a partire dal 2012.
Rilevanza fiscale degli abbattimenti fruiti in occasione di precedenti donazioni
Situazione attuale
Attualmente ogni donazione è considerata come un'apertura parziale e anticipata della successione, pertanto, il donatario o il legatario deve sommare al valore dei beni compresi nella donazione o nella successione il valore dei beni oggetto di donazione ricevute nei sei anni precedenti da parte del medesimo donante o del defunto. Gli abbattimenti della base imponibile di cui il donatario o il legatario ha beneficiato non rilevano ai fini del calcolo delle imposte dovute in occasione di una nuova trasmissione a titolo gratuito se hanno riguardato donazioni accettate da più di sei anni. Il termine di sei anni (in precedenza dieci anni) è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2006 e concerne, in sostanza, le successioni aperte e le donazioni accettate fino al 31 dicembre 2011.
Situazione futura
Coerentemente con le modifiche apportate in materia di ISF ed in considerazione dei rilevanti abbattimenti previsti in materia di imposta di successione e di donazione (in particolare per le trasmissioni in linea diretta, nella misura di 159.325 euro per ciascun beneficiario) che consentono di effettuare donazioni per importi significativi beneficiando quindi di una franchigia d'imposta, il periodo di tempo previsto ai fini della rilevanza degli abbattimenti goduti in occasione di precedenti donazioni viene modificato da sei a dieci anni. Detto termine si applica alle successioni aperte e alle donazioni accettate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria rettificativa.
Il maggior gettito derivante dalla misura è stimato in 18 milioni di euro per il 2011 e 450 milioni di euro a decorrere dal 2012.
Esempio
Successione aperta nel 2011 a favore del figlio, unico erede, per un attivo netto di 900.000 € e precedente donazione accettata il 1° giugno 2004 per un valore di 100.000 €.
Calcolo dell'imposta sulla donazione:
Valore della donazione 100.000 €
Abbattimento in vigore nel 2004 - 46.000 €
Base imponibile 54.000 €
Imposta dovuta (aliquote in vigore nel 2004) 9.100 €
Calcolo dell'imposta sulla successione a legislazione vigente:
Attivo netto 900.000 €
Abbattimento applicabile -159.325 €
Base imponibile 740.675 €
Imposta dovuta (aliquota vigente) 165.164 €
Calcolo dell'imposta sulla successione a legislazione futura:
Attivo netto 900.000 €
Abbattimento applicabile -159.325 €
Abbattimento già fruito +46.000 €
Base imponibile 786.675 €
Imposta dovuta 186.064 €
Tassa sulle abitazioni secondarie dei non residenti
Situazione attuale
Essere proprietario di una o più abitazioni secondarie tenute "a disposizione" comporta, direttamente o indirettamente, la fruizione di servizi pubblici locali e nazionali (polizia e vigili urbani, giustizia, infrastrutture nazionali, etc.).
I proprietari di una o più di dette abitazioni secondarie "a disposizione" che non hanno il loro domicilio fiscale in Francia finanziano, attraverso le imposte locali, i servizi pubblici messi a loro disposizione dagli enti locali.
Tuttavia, in assenza di redditi prodotti in Francia oppure nei casi in cui i redditi prodotti in Francia rappresentino solo una piccola parte del reddito complessivo, tali soggetti non contribuiscono, di fatto, al finanziamento dei servizi pubblici nazionali mediante le imposte dirette.
Situazione futura
Al fine di consentire che i proprietari di una o più residenze secondarie "a disposizione", con domicilio fiscale fuori dalla Francia contribuiscano, comunque, al finanziamento dei servizi pubblici nazionali di cui fruiscono - anche qualora il reddito prodotto in Francia rappresenti solo una piccola parte del reddito complessivo - si propone di introdurre una tassa a favore dello Stato, pari al 20 per cento del "valore locativo catastale" dell'immobile posseduto.
Tuttavia, nei casi in cui i contribuenti mantengano il domicilio fiscale in Francia in maniera continuativa per un periodo di almeno tre anni nel corso dei dieci anni precedenti a quello del trasferimento del domicilio fiscale, possono beneficiare di un'esenzione temporanea di sei anni.
Conseguentemente, l'articolo 164 C del codice generale delle imposte (CGI), in base al quale i proprietari di un immobile, non fiscalmente residenti in Francia, sono assoggettati all'imposta sui redditi su base forfetaria, sarà abrogato.
La nuova tassa, applicabile a partire dal 1° gennaio 2012, produrrebbe un maggior gettito stimato di circa 176 milioni di euro per anno.
ISF - neutralità ai fini fiscali dei crediti detenuti da soggetti non residenti nella valutazione delle azioni in società a prevalenza immobiliare
Situazione attuale
Le persone fisiche che non hanno domicilio fiscale in Francia sono assoggettate all'ISF per le azioni detenute in società a prevalenza immobiliare, come per esempio le società civili immobiliari (SCI), in misura percentuale, sulla base del rapporto esistente tra il valore dei beni detenuti in Francia dalla società e il suo attivo totale, ma non per i loro investimenti finanziari.
Pertanto, detti contribuenti sono imponibili ai fini dell'ISF limitatamente alle quote che detengono in società a prevalenza immobiliare, in proporzione al valore dei beni detenuti in Francia dalla società rispetto all'attivo totale della società, mentre non lo sono in riferimento ai loro apporti in conto corrente che figurano nel passivo di tali società.
Per sottrarsi parzialmente alla tassazione dei beni immobili in Francia, dunque, numerosi soggetti non residenti fiscalmente si servono di una società a prevalenza immobiliare, finanziandola mediante apporti in conto corrente. Per consentire l'acquisto di un bene da parte della società, il socio non-residente apporta una piccola parte del suo prezzo al capitale della società, mentre il resto dell'acquisto è finanziato grazie ad un apporto in conto corrente, iscritto nel passivo della società.
In questo modo, la base imponibile ai fini del'ISF non corrisponde al valore dell'immobile. Infatti, i soci non-residenti possono ridurre, in maniera del tutto legale, il valore delle loro azioni nella società, imponibili ai fini dell'ISF, a partire dal momento in cui questi apporti figurano nel passivo, restando così esclusi dal loro patrimonio tassabile, in quanto costituiscono degli investimenti finanziari.
Situazione futura
Per porre fine a tale schema di ottimizzazione fiscale - che consente ai non-residenti di sottrarsi all'ISF mediante la costituzione di una società immobiliare - si propone di escludere dal passivo delle società a prevalenza immobiliare i debiti iscritti nei confronti dei soci non-residenti ai fini della valutazione delle quote detenute dai medesimi soci non-residenti.
Ne consegue un aumento dell'ISF dovuta dai soggetti non-residenti che possiedono degli immobili sul territorio francese per il tramite di società immobiliari.
La disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012 e gli effetti della misura sono stimati in 20 milioni di euro a partire dal 2012.