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Dal mondo

Francia: Isf e riforma al centrodella finanziaria rettificativa (3)

La riforma dell'imposta di solidarietà sul patrimonio protagonista del disegno di legge che attende l'ok parlamentare

Imponibilità ai fini dell'ISF e assoggettabilità all'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito dei beni o diritti conferiti nel trust

Situazione attuale
Istituto di diritto anglosassone, il trust è un atto che permette a una persona di conferire un bene o un diritto ad un'altra persona, a fronte dell'incarico assunto da quest'ultimo di gestire la proprietà per un fine o in favore di uno o più beneficiari determinati.
Il trust non ha equivalenti nel diritto francese e il suo regime fiscale non è chiaramente definito. In effetti, anche se la giurisprudenza tenta di comprendere e di analizzare i suoi effetti, non è sempre possibile qualificare le relazioni giuridiche caratteristiche del trust in rapporto alle categorie giuridiche di diritto interno per poterne dedurre il regime fiscale applicabile.
Questa situazione è fonte di incertezza giuridica per le persone che hanno costituito un trust e/o che ne sono beneficiari, in particolare per quelli che sperano di insediarsi in Francia e che hanno fatto ricorso ad un trust per organizzare la gestione o la trasmissione del proprio patrimonio. Inoltre, gli elementi di incertezza sul regime fiscale dei trust favoriscono l'utilizzo di questo strumento per finalità di evasione fiscale.
La situazione attuale, dunque, è assolutamente insoddisfacente, tanto dal punto di vista del contribuente che dell'effettività dell'imposizione del patrimonio.

Situazione futura
Al fine di garantire la certezza giuridica per i contribuenti e di lottare contro qualsiasi forma di evasione fiscale, si propone di definire meglio:
- il regime fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito realizzati tramite un trust, da una parte, confermando le regole di tassazione attualmente applicabili e, dall'altra, creando delle regole di tassazione per alcune situazioni specifiche;
- le disposizioni concernenti il regime di tassazione del patrimonio.

Regime fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito
In base alle proposte di modifica, i trasferimenti a titolo gratuito realizzati tramite un trust, qualificabili come successione o donazione, sconterebbero l'imposta sulle donazioni e successioni in base al legame di parentela esistente tra il disponente e il beneficiario. Queste regole di tassazione sarebbero applicabili tanto ai beni e diritti che ai prodotti capitalizzati nel trust e trasmessi per donazione o successione.
Nei casi in cui non è possibile classificare la fattispecie come donazione o successione e conseguentemente le imposte sui trasferimenti a titolo gratuito non possono essere applicate secondo le regole del diritto comune, in caso di decesso del disponente sarebbero comunque applicabili le imposte sui trasferimenti, sia che i beni, diritti o prodotti capitalizzati siano trasmessi alla data del decesso del costituente che ad una data posteriore. Le modalità di tassazione dipendono dalla quota che spetta ai beneficiari viventi o futuri del trust:
- quando alla data del decesso, la quota di un beneficiario è determinata, sarebbe assoggettata alle imposte sui trasferimenti mortis causa in funzione del legame di parentela con il disponente defunto;
- nel caso in cui la quota che spetta ai beneficiari non può essere determinata per ciascuno di essi alla data del decesso, delle imposte sui trasferimenti a titolo gratuito sui generis sarebbero dovute al decesso del disponente, con l'applicazione dell'aliquota massima prevista per le trasmissioni a titolo gratuito in linea diretta sulla quota dei beni, diritti e prodotti capitalizzati destinati ad essere trasmessi ai discendenti del disponente, e con l'applicazione dell'aliquota del 60% sui restanti altri beni, diritti e prodotti del trust.
Queste imposte sarebbero dovute sia nel caso in cui il defunto abbia il domicilio fiscale in Francia, sia nel caso in cui i beni conferiti nel trust siano situati in Francia.
Successivamente, se beni e diritti restano nel trust di generazione in generazione, la tassazione è operata secondo le stesse modalità tra i beneficiari successivi.
Infine, nel caso particolare di trust costituiti secondo il regime giuridico previsto dalla legge di uno Stato o territorio che non consente lo scambio di informazioni, o quando il disponente è domiciliato in Francia al momento della costituzione del trust, alle donazioni e alle successioni si applicherebbe un'unica aliquota del 60%.
Queste nuove disposizioni sarebbero applicabili alle donazioni accettate e alle successioni aperte a decorrere dalla data di pubblicazione della legge finanziaria rettificativa.

Imposta sul patrimonio
Si propone di creare una tassazione sui generis applicabile sull'insieme dei beni, diritti o prodotti capitalizzati conferiti in un trust nel caso in cui il costituente ed i beneficiari siano fiscalmente domiciliati in Francia ovvero limitatamente ai soli beni o diritti situati in Francia quando queste persone non sono domiciliate fiscalmente in Francia.
L'aliquota è pari allo 0,50%, corrispondente all'aliquota dell'ultimo scaglione previsto per l'ISF, L'imposta è dovuta dal costituente o dai beneficiari del trust, e non è applicabile sui beni, diritti o prodotti capitalizzati che compongono il trust:
- se sono stati inclusi nel patrimonio del disponente o di un beneficiario ai fini dell'ISF in quanto il disponente o il beneficiario sono assoggettati all'ISF;
- oppure quando sono stati regolarmente dichiarati nei casi in cui il costituente o il beneficiario non sono assoggettati all'ISF in ragione del proprio patrimonio, aumentato dei beni e diritti conferiti nel trust.
Le nuove disposizioni entrano in vigore a decorrere partire dal 1° gennaio 2012. Il maggior gettito stimato è di 30 milioni di euro a partire dal medesimo anno.

Tassazione delle plusvalenze latenti al momento del trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia (exit tax)
Situazione attuale

Alcuni contribuenti trasferiscono provvisoriamente all'estero il proprio domicilio fiscale per sottrarsi all'imposizione delle plusvalenze da cessione dei valori mobiliari e dei diritti societari.
La legislazione fiscale attuale non permette di contrastare questo comportamento. In effetti, a differenza di altri Stati membri dell'Unione europea (Regno Unito, Germania, Paesi Bassi) non esiste in Francia un dispositivo che permetta di tassare le plusvalenze rilevate al momento del trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia (c.d."exit tax").

Situazione futura
Per contrastare l'esilio fiscale, si propone di privare gli "esiliati" dei benefici fiscali del loro espatrio. Pertanto, le plusvalenze sui valori mobiliari e diritti societari rilevate al momento del trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia da parte delle persone fisiche sarebbero assoggettate, al momento della loro cessione ulteriore, all'imposta sui redditi (IR) ed al prelievo dei contributi sociali se i titoli sono ceduti negli otto anni successivi all'uscita dal territorio nazionale.
In particolare, sarebbero assoggettati all'imposta i contribuenti che trasferiscono fuori dalla Francia il proprio domicilio fiscale e che detengono, al momento del trasferimento, con gli altri membri del foyer fiscal, una partecipazione diretta o indiretta almeno dell'1% nel capitale di una società ovvero una partecipazione diretta o indiretta in una società del valore superiore a 1.300.000 euro. Entrerebbero nel campo di applicazione di questo dispositivo le plusvalenze così rilevate e le plusvalenze rateizzate sui diritti societari di società francesi o straniere, assoggettate all'imposta sulle società (IS) o ad un'imposta equivalente.
Il presupposto dell'imposta, il campo di applicazione, le modalità e la base imponibile sarebbero definiti al momento del trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia, la base imponibile della plusvalenza rilevata, corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli nel giorno del trasferimento e il loro valore di acquisto diminuito, se del caso, degli abbattimenti per la durata del possesso.
E possibile la sospensione del pagamento, di diritto e senza rilascio di garanzia, qualora il contribuente trasferisca il proprio domicilio in uno Stato dell'Unione europea o in un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico Europeo che abbia concluso con la Francia un convenzione di assistenza amministrativa fiscale per la lotta contro la frode e l'evasione fiscale o una convenzione di mutua assistenza in materia di riscossione.
Se invece il contribuente trasferisce il domicilio fiscale in un altro Stato, l'imposta sarebbe dovuta alla data del trasferimento fuori dalla Francia, ma, su domanda e con riserva di prestare adeguata garanzia, potrebbe comunque essere accordata una sospensione del pagamento. La sospensione cessa di avere effetto al momento della cessione, del riacquisto, del rimborso, dell'annullamento o, in alcuni casi, della donazione dei titoli.
L'imposta sulla plusvalenza latente o rateizzata può essere oggetto di sgravio o di rimborso allo scadere di un termine di otto anni dal trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia ovvero quando il contribuente trasferisce di nuovo il domicilio fiscale in Francia, se tale evento interviene prima dello spirare del periodo di otto anni, o in caso di decesso del contribuente.
Al momento della cessione o della donazione del titolo, l'imposta relativa alla plusvalenza preventivamente calcolata viene ridotta se la plusvalenza effettivamente realizzata è inferiore a quella rilevata, ovvero non è dovuta in caso di minusvalenza. Se, alla data della cessione dei titoli, l'abbattimento applicato per la durata del possesso è superiore all'abbattimento applicato al momento del trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia, l'imposta viene ricalcolata sulla base della plusvalenza ridotta nei termini sopra indicati.
Infine, per evitare la doppia imposizione, l'imposta eventualmente versata nel paese di residenza sarebbe scomputabile ai fini dell'imposta dovuta in Francia, nei limiti dell'importo di quest'ultima ed in proporzione alla quota di base imponibile tassata dalla Francia.
L' "exit tax" si applica ai trasferimenti di domicilio fiscale verificatisi a decorrere dal 3 marzo 2011.  L'incremento di gettito è stimato in circa 87 milioni di euro nel 2012 e di 189 milioni di euro a partire dal 2013.

Introduzione di un tassa straordinaria sull'aggio per aumento del prezzo del petrolio
Situazione attuale
Le imprese possono applicare un aggio per l'aumento dei prezzi quando, per una determinata materia o un determinato prodotto si constata, nel corso di due esercizi successivi, un aumento dei prezzi superiore al 10%.
L'articolo 67 della legge finanziaria rettificativa per il 2007 ha istituito, a carico delle imprese petrolifere, una tassa eccezionale pari al 25% sull'ammontare che eccede i 15 milioni di euro dell'importo complessivo dell'aggio per il rialzo dei prezzi, iscritto nel bilancio del primo esercizio chiuso a decorrere dal 31 dicembre 2007 o dell'esercizio precedente se l'importo complessivo della provvigione era superiore.
L'articolo 18 della legge finanziaria per il 2009 ha individuato quale periodo di applicazione della tassa il primo esercizio chiuso a partire dal 31 dicembre 2008.
D'altra parte per tenere conto dei notevoli aumenti di prezzo dei carburanti, la tabella chilometrica e la tabella carburante, utilizzati lavoratori dipendenti che optano per la deduzione delle spese effettive e dai titolari di reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo che calcolano forfetariamente i costi deducibili degli automezzi, sono state oggetto di una rideterminazione eccezionale ai fini dell'imposta sui redditi per il periodo d'imposta 2010.

Situazione futura
Per finanziare la rivalutazione della tabella chilometrica e della tabella carburante, si propone di creare un contributo eccezionale a carico delle imprese del settore petrolifero.
Questo contributo sarebbe commisurato alla frazione eccedente 100.000 euro dell'importo complessivo dell'aggio per aumento dei prezzi iscritto nel bilancio del primo esercizio chiuso a partire dal 31 dicembre 2010, o alla chiusura dell'esercizio precedente se l'ammontare complessivo corrispondente è superiore. Questo abbattimento permette di escludere dal campo di applicazione della tassa le piccole imprese indipendenti.
L'aliquota è fissata nella misura del 15% dell'ammontare della provvigione e il maggior gettito è stimato in 120 milioni di euro nel 2011.

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