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Dal mondo

Francia: una legge di bilancio
tutta famiglia e impresa

Il documento, presentato a fine settembre, prevede una serie di interventi che si basano sulla politica fiscale

francia_assemblea nazionale
L’architettura del progetto di legge si basa su una previsione al ribasso del rapporto deficit-Pil dall’attuale 3,3% al 2,7% nel 2017, sotto la soglia del 3% prevista dal patto di stabilità e di crescita, e una riduzione dei costi del bilancio casalingo al 54,61% (rispetto al 55% di quest’anno) a fronte di una crescita, identica all’anno in corso, prevista all’1,5%.
Per mantenere l’impegno, il Governo transalpino punta sulla politica fiscale: oltre a  concretizzare l’introduzione, dal 1° gennaio 2018, del prelievo alla fonte delle imposte sui redditi, misura faro della modernizzazione e della semplificazione del sistema tributario, il disegno di legge prevede, in una prospettiva sia di “giustizia fiscale” che di aumento del potere di acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese, una serie di interventi volti, da un lato, a contrastare l’ottimizzazione fiscale eccessiva nella gestione dei grandi patrimoni, dall’altro, alla riduzione delle imposte che gravano sui redditi medio-bassi anche mediante il potenziamento e la proroga di alcune agevolazioni in vigore.
Riforme per la crescita e l’occupazione, risanamento dei conti pubblici e giustizia sociale. Sono le priorità strategiche a cui si ispira, in un' ottica di continuità con le precedenti manovre finanziarie, la legge di budget per il 2017 presentata a fine settembre dal governo francese. Di seguito una panoramica delle principali misure che interessano le famiglie e le imprese.
 
Misure per le famiglie
Introduzione del prelievo alla fonte delle imposte sui redditi
Il disegno di legge istituisce, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il prelievo alla fonte delle imposte sui redditi. Sono interessati dal nuovo sistema di tassazione i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (a titolo esemplificativo, stipendi, salari, indennità e premi, fringe benefits, pensioni, rendite vitalizie), nonché i soggetti titolari di redditi fondiari e di lavoro autonomo. Per questi ultimi l’imposta sarà calcolata direttamente dall’Amministrazione finanziaria e verrà versata mensilmente o trimestralmente. Per i primi sarà il datore di lavoro a versare mensilmente l’imposta all’Erario, entro la data che verrà fissata con un successivo decreto, indicando l’importo in busta paga. L’Amministrazione finanziaria comunicherà al datore soltano l’aliquota da applicare sulle somme corrisposte, omettendo qualunque altra informazione patrimoniale e finanziaria relativa al dipendente. Sul datore di lavoro incombe il divieto di divulgazione dell’aliquota comunicata e l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di violazione. In assenza di comunicazione dell’aliquota da parte dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, in caso di inizio dell’attività o di contratto di lavoro di breve durata oppure se il contribuente risulta ancora a carico dei familiari, nonché nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per la non comunicazione al datore di lavoro dell’aliquota personale), il datore di lavoro applicherà un’aliquota “neutra” proporzionale, fissata in funzione dell’ammontare corrisposto.
Le nuove disposizioni introducono una sistema di tassazione “flessibile” che si adatta alla situazione reddituale dei contribuenti: ad esempio, se in un mese diminuisce la base imponibile, anche l’aliquota sarà applicata in misura inferiore e viceversa; inoltre, se la situazione reddituale cambia nel corso dell’anno, il contribuente può presentare una richiesta di modifica dell’aliquota all’Amministrazione finanziaria che provvederà alla comunicazione al datore di lavoro; ed ancora, i coniugi possono chiedere l’applicazione di aliquote “individuali” corrispondenti ai rispettivi redditi. Resta comunque fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria un corretto adeguamento delle aliquote da applicare.
Infine, per evitare una doppia imposizione, i redditi percepiti nel 2017 (ad esclusione dei redditi a carattere “eccezionale” come, ad esempio, le plusvalenze mobiliari o immobiliari) non saranno assoggettati a tassazione in quanto il relativo debito di imposta sarà cancellato attribuendo al contribuente un corrispondente credito di imposta ad hoc (denominato “crédit d'impôt de modernisation du recouvrement”). L’applicazione di questo meccanismo consentirà ai contribuenti di preservare i diritti acquisiti (a titolo di detrazione e credito di imposta) in relazione alle spese sostenute nel 2017 dei quali potranno beneficiare nel 2018 in sede di versamento del saldo di imposta.
 
Riduzione dell’imposta sui redditi 
In conformità con la priorità strategica di ridurre l'imposizione gravante sui contribuenti titolari di redditi medio-bassi, iniziata nel 2015 con la soppressione del primo scaglione di reddito (che prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 5,5% alla frazione di reddito compresa tra 6.011 euro e 11.991 euro), il governo ha proposto un abbattimento, pari al 20%, dell’imposta sui redditi (IR) dovuta dai  contribuenti il cui reddito fiscale di riferimento RFR (1)  è inferiore a 20.500 euro nel caso in cui il foyer fiscal sia composto da una persona sola (non coniugata, vedova, divorziata o separata) ovvero, nei casi in cui il nucleo fiscale sia composto da una coppia (coniugata o legata da un’unione di fatto regolata da un patto civile di solidarietà), il RFR è inferiore a 41mila euro, aumentato di 3.700 per ogni persona a carico. Oltre tali soglie l’importo della riduzione diventa progressiva. Inoltre, per preservare il potere di acquisto delle famiglie, il limite superiore degli scaglioni di reddito viene aggiornato in considerazione dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco (0,1% nel 2016), secondo la seguente tabella.
 
Scaglioni di reddito
attuali
Aliquota Scaglioni di reddito
proposti
Aliquota
Da 0 a 9.700€ 0% Da 0 a 9.710€ 0%
da 9.701€ a 26.791€ 14% da 9.711€ a 26.818€ 14%
da 26.792€ a 71.826€ 30% da 26.819€ a 71.898€ 30%
da 71.827€ a 152.108€ 41% da 71.899€ a 152.260€ 41%
oltre 152.108€ 45% oltre 152.260€ 45%


La clausola anti abuso per l’imposta di solidarietà sul patrimonio
Il disegno di legge prevede l’introduzione una disposizione volta a contrastare taluni comportamenti che consentono di ottimizzare il meccanismo c.d. di “plafonamento” applicato nel calcolo dell’imposta di solidarietà sul patrimonio (impôt de solidarité sur la fortune-ISF) (2) .
Il meccanismo c.d. di “plafonamento” consente il rispetto della capacità contributiva dei debitori dell’ISF limitando l’importo dell’imposta dovuta in funzione dell’ammontare dei redditi complessivamente percepiti dal contribuente. In particolare, l’ISF dovuta non può essere superiore all’importo risultante dalla differenza tra la somma dell’ISF calcolata per l’anno di riferimento e delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo d’imposta precedente e il 75% del totale dei redditi mondiali netti, dei redditi esenti dall’IR e di quelli assoggettati a ritenuta a titolo definitivo percepiti nel periodo di imposta precedente; se la somma delle predette imposte supera il 75% del totale dei redditi, l’importo eccedente viene portato in riduzione dell’ISF dovuta, fino ad azzerarla se detto importo è superiore all’ammontare dell’imposta calcolata. Quanto più basso è l’importo del secondo termine di paragone, cioè il totale dei redditi, tanto più alto è l’importo eccedente che, scomputato dall’ISF, consente di ottenere un risparmio di imposta maggiore, fino all’azzeramento dell’imposta dovuta nei casi in cui detto importo sia superiore all’ammontare dell’imposta calcolata.
Una pratica diffusa a cui i contribuenti fanno ricorso per diminuire l’ammontare complessivo dei redditi percepiti è il c.d. “encapsulage” dei dividendi: i redditi di natura finanziaria, in particolare i dividendi, vendono blindati in una holding creata ad hoc che sconta l’imposta sulle società. In tal modo il relativo reddito non viene ricompreso nell’ammontare dei redditi che devono essere presi in conto per la determinazione dell’importo eccedente ai fini del “plafonamento” e i contribuenti mantengono il proprio tenore di vita utilizzando liquidità o i  risparmi disponibili ovvero ricorrendo anche a finanziamenti.

La misura del governo
Il governo intende contrastare tali comportamenti prevedendo l’introduzione di una disposizione in forza della quale la parte di reddito, corrispondente a una “diminuzione artificiale” dei redditi di cui tenere conto nel calcolo del “plafonamento”, attribuito a una società, assoggettata a IS e controllata dal contribuente, è reintegrata nell’ammontare complessivo dei redditi ai fini del suddetto calcolo qualora l’esistenza di detta società e la scelta di ricorrere alla stessa hanno come scopo principale quello di eludere, in tutto o in parte, il pagamento dell’ISF beneficiando di un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo perseguito mediante il meccanismo del “plafonamento”.    
Il maggior gettito derivante dalla misura è stimato in 50 milioni euro a decorrere dal 2017.
L’ISF è dovuta dalle persone fisiche sul patrimonio detenuto indipendentemente dalla localizzazione dei beni se i contribuenti sono fiscalmente domiciliati in Francia ovvero solo sul patrimonio localizzato in Francia se i contribuenti sono fiscalmente domiciliati all’estero. La base imponibile è costituita dal patrimonio netto al 1° gennaio dell’anno di riferimento: i valori lordi dei beni devono essere decrementati dai relativi debiti. Rientrano nella base imponibile: immobili (case, appartamenti, terreni anche agricoli), beni mobili,  beni in usufrutto, liquidità, investimenti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita, automobili e altri automezzi (aerei e imbarcazioni privati), barche da diporto, aerei da turismo, cavalli da corsa, gioielli, oro e metalli preziosi.
 


Note: 
1) acronimo di Revenu fiscal de référence: è costituito dal reddito complessivo imponibile del foyer fiscal (quindi anche i redditi di capitale, già  tassati alla fonte) al lordo di eventuali plusvalenze del periodo d’imposta precedente a quello di riferimento, aumentato di eventuali oneri deducibili, redditi esenti e/o assoggettati ad imposta a titolo definitivo.
 

2) l’ISF è dovuta dalle persone fisiche sul patrimonio detenuto indipendentemente dalla localizzazione dei beni se i contribuenti sono fiscalmente domiciliati in Francia ovvero solo sul patrimonio localizzato in Francia se i contribuenti sono fiscalmente domiciliati all’estero. La base imponibile è costituita dal patrimonio netto al 1° gennaio dell’anno di riferimento: i valori lordi dei beni devono essere decrementati dai relativi debiti. Rientrano nella base imponibile: immobili (case, appartamenti, terreni anche agricoli), beni mobili,  beni in usufrutto, liquidità, investimenti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita, automobili e altri automezzi (aerei e imbarcazioni privati), barche da diporto, aerei da turismo, cavalli da corsa, gioielli, oro e metalli preziosi.

 
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