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Dal mondo

Francia: una legge di bilancio
tutta famiglia e impresa - 2

Il documento, presentato alla fine di settembre, prevede una serie di interventi basati sulla politica fiscale

Riforme per la crescita e l’occupazione, risanamento dei conti pubblici e giustizia sociale. Sono le priorità strategiche a cui si ispira, in un ottica di continuità con le precedenti manovre finanziarie, la legge di budget per il 2017 presentata a fine settembre dal Governo. Di seguito una panoramica delle altre misure che interessano le famiglie e le imprese.
 
Investimenti immobiliari a scopo di locazione e interventi per il risparmio energetico
Nell’ambito del “piano casa” e in linea con la pianificazione dell’economia e della politica ambientale – codificata nella legge sulla “transizione energetica per la crescita verde” – il Governo intende intervenire sulle agevolazioni volte ad incoraggiare sia la costruzione e l’offerta di alloggi nelle zone individuate come ad alta densità abitativa sia il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni.
Per quanto riguarda il primo aspetto, è prevista la proroga al 31 dicembre 2018 del c.d. regime Pinel che prevede, dal 2013, una riduzione di imposta a favore dei contribuenti che in determinate zone ad alta densità abitativa fanno costruire o acquistano un fabbricato nuovo a condizione che venga concesso in locazione, anche a familiari in linea diretta, non ammobiliato entro un anno dall’acquisto o dal temine della costruzione. Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione può optare per un periodo minimo di locazione di 6, 9 o 12 anni a cui corrisponde un abbattimento di imposta, rispettivamente, del 12%, 18% o 21%. Inoltre, il canone di locazione non può superare un determinato importo massimo che dipende dalla metratura dell’unità immobiliare e dalla zona in cui è situata (per il 2016 varia da 8,74 euro a 16,82 euro al metro quadrato) e il reddito del conduttore non può superare un importo massimo, determinato in funzione della composizione del foyer fiscal e della zona in cui è situata l’unità immobiliare. Il costo della proroga è stimato in 31 miliardi di euro nel 2018.
Quanto alle misure in materia di risparmio energetico, è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2017 del “credito di imposta per la transizione energetica” (CITE).

Un po' di storia
In vigore a decorrere dal 2005, questa agevolazione consente di abbattere le imposte di un importo corrispondente ad una percentuale dei costi sostenuti per l’acquisto di impianti e materiali (apparecchi di recupero e trattamento delle acque pluviali e attrezzature per il raccordo all’impianto di riscaldamento quando questo è alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili o da un impianto di cogenerazione; caldaie a condensazione; materiale isolante e apparecchi regolatori di calore; impianti di riscaldamento o di produzione di energia tramite fonti rinnovabili; spese di manodopera per lavori di isolamento termico delle pareti opache; spese sostenute per acquisire la certificazione energetica) destinati a migliorare l'efficienza energetica delle unità immobiliari la cui costruzione deve essere terminata almeno da due anni, adibite ad abitazione principale del proprietario, del conduttore (in tal caso l’unità immobiliare deve essere concessa in locazione non ammobiliata e per un periodo minimo di 5 anni) o dell’occupante a titolo gratuito. Sono ammissibili all’agevolazione anche i costi sostenuti per l’acquisto delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e per l’acquisto dei contatori individuali per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria condominiali.
Per i costi sostenuti a decorrere dal 1° settembre 2014, la misura del credito di imposta è pari al 30% indipendentemente dal fatto che i costi riguardino la realizzazione di singoli lavori oppure la realizzazione di almeno due delle tipologie di intervento previste nel bouquet de travaux e, comunque, spetta entro un limite massimo variabile in funzione della composizione del foyer fiscal (8.000 euro per i celibi oppure 16.000 euro per le coppie, maggiorati di 400 euro per ogni persona a carico). La proroga è prevista al fine di incoraggiare i beneficiari all’acquisto dei materiali più performanti (in particolare le caldaie).
Inoltre, viene prevista la possibilità per tutti i contribuenti di cumulare il CITE con l’eco-prestito a tasso zero (éco-PTZ).
Quest’ultima misura, in vigore fino al fino al 31 dicembre 2018, è stata introdotta nel 2009 per finanziare, per importi fino a 30.000 euro, sia i lavori destinati a garantire una performance energetica minima delle unità immobiliari costruite prima del 1990, adibite ad abitazione principale del proprietario o del conduttore, sia un insieme di lavori omogenei (bouquet de travaux) destinati al miglioramento della prestazione termica delle abitazioni (in questo caso, l’eco-prestito a tasso zero è concesso per la realizzazione di almeno due delle seguenti tipologie di lavori: isolamento termico dei tetti oppure delle mura esterne o delle pareti vetrate che danno sull’esterno; installazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria; installazione di impianti di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria che utilizzano fonti di energia rinnovabili).

La situazione allo stato attuale
Attualmente le due agevolazioni possono essere cumulate a condizione che i contribuenti abbiano un reddito inferiore a un determinato ammontare (25.000 euro  per una persona sola, 35.000 euro pour una coppia, aumentato di 7.500 euro per ogni persona a carico). Il disegno di legge intende rimuovere la suddetta condizione per favorire l’accesso al CITE da parte di tutti i contribuenti ai quali dal 1° marzo 2016 viene  erogato un éco-PTZ. La proroga della misura comporta oneri pari a 1,7 miliardi di euro nel 2017.
 
Modifiche degli incentivi fiscali in materia di servizi alla persona
Nell’ambito delle incentivi in materia di spese per prestazioni di servizi alla persona (che comprendono, oltre ai servizi domestici, l’assistenza alle persone anziane e disabili, il babysitteraggio, i servizi d’insegnamento, i piccoli lavori di bricolage e una serie di servizi innovativi come le cure estetiche a domicilio per le persone non autosufficienti, l’assistenza amministrativa e la custodia degli animali), le spese per l’impiego di dipendenti a domicilio sono agevolate in misura pari al 50% della spesa sostenuta, nei limiti di un plafond annuale di 12.000 euro (13.500 euro per famiglie con un minore a carico, 15.000 euro con più minori, 20.000 euro per persone non autosufficienti). In particolare, le spese danno diritto ad un credito di imposta del 50% se sono sostenute da contribuenti che esercitano un’attività professionale o un’attività in relazione alla quale assumono la qualità di datori di lavoro, mentre danno diritto ad una detrazione d’imposta del 50% se sono sostenute da tutti gli altri contribuenti. Poiché in quest’ultimo caso la fruizione dell’agevolazione dipende dall’ammontare dell’imposta dovuta, molti contribuenti, come i pensionati o i disabili, che percepiscono redditi non imponibili o sui quali non hanno imposta da versare, non possono beneficiare della detrazione. Pertanto, il Governo propone di modificare la disciplina agevolativa ammettendo, a decorrere dal periodo di imposta 2018 (quindi per le spese sostenute nel 2017), tale tipologia di contribuenti alla fruizione del beneficio sotto forma di credito di imposta. La modifica ha un costo stimato in un 1 miliardo di euro nel 2018.
 
Benefici a favore delle famiglie delle vittime di atti di terrorismo e degli appartenenti alle forze dell’ordine colpiti nell'adempimento del dovere
La legge finanziaria prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i familiari delle persone vittime del terrorismo e degli appartenenti alle forze dell’ordine (militari, pompieri, poliziotti, gendarmi e doganieri) colpiti nell’adempimento del dovere o deceduti a seguito delle ferite riportate hanno diritto:
  • ai fini delle imposte sul reddito, alla cancellazione del debito di imposta relativamente agli importi che sono ancora dovuti alla data del decesso nonché degli importi da versare successivamente sui redditi percepiti dalla persona deceduta;
  • limitatamente all’anno del decesso, all’esenzione dalla tassa sull’abitazione e dal canone di abbonamento alla televisione dovuti relativamente al fabbricato in cui il contribuente deceduto aveva stabilito la residenza.
Il costo complessivo della misura non è stato stimato.
 
Misure per le imprese
Modifiche in materia di imposta sul reddito delle società
In conformità agli impegni presi con il “patto di responsabilità e di solidarietà” del 2014 (che prevedeva, tra l’altro, 50 miliardi di euro di economie entro il 2017 e l’introduzione di sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese in modo da renderle più competitive ed aumentarne le assunzioni, come segnale di “solidarietà e giustizia sociale”), viene prevista una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IS) dall’attuale 33,33% al 28%. L’applicazione della nuova aliquota sarà attuata in maniera graduale, tra il 2017 e il 2020, in ragione di specifici parametri aziendali. Il costo dell’abbassamento dell’aliquota IS è stimato in 333 milioni di euro nel 2017.

 
Calendario di applicazione della nuova aliquota IS
Anno di imposta Aliquota  
Imprese interessate
 
2017 28% PMI con reddito fino a 75.000€
2018 28% Tutte le imprese sui primi 500.000€ di reddito
2019 28% Tutte le imprese con volume d’affari < a 1MLD€
2020 28% Tutte le imprese



Sempre in tema di imposta sulle società, le imprese assoggettate, anche su opzione, all’IS che realizzano un volume d’affari annuale superiore a 250 milioni di euro devono versare, fino agli esercizi chiusi alla data del 30 dicembre 2016, un contributo straordinario (contribution exceptionnelle-CE), pari al 10,7% dell’IS dovuta, e sono tenute, altresì, a versare l’acconto d’imposta in 5 tranches (anziché 4). Atteso che successivamente al 31 dicembre 2016 non è più dovuta la CE, il Governo propone, per gli esercizi aperti alla data del 1° gennaio 2017, di modificare le modalità di calcolo del quinto acconto di imposta che, sommato ai precedenti quattro acconti, dovrà essere di importo tale da arrivare, per le imprese con volume d’affari compreso tra 250 milioni e un miliardo di euro, al versamento complessivo dell’80% (in luogo dell’attuale 75%) dell’IS liquidata con metodo previsionale, per le imprese con volume d’affari comprese tra 1 e 5 miliardi di euro al versamento del 90% (in luogo dell’85%) e per le imprese con volume d’affari superiore a 5 miliardi di euro al versamento del 98% (in luogo del 95%).
Il rendimento stimato della misura, che non impatta sul risultato di esercizio delle imprese interessate in quanto l’acconto viene calcolato con metodo previsionale né ha effetti sulle entrate erariali attese negli anni successivi al 2017, è di 520 milioni di euro.
 
Proroga del regime agevolativo a favore delle “giovani imprese innovative”
Il regime “giovane impresa innovativa (Jeune Entreprise Innovante-JEI), introdotto dalla legge finanziaria 2004, prevede che le piccole e le medie imprese esistenti da meno di otto anni alla data del 1° gennaio 2004 o create tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2016 - se sostengono spese di ricerca che rappresentano almeno il 15% dei costi totali dell’esercizio - possono beneficiare, nei limiti degli aiuti c.d. “de minimis”, delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive:
  • non imponibilità dei ricavi realizzati nel primo esercizio a partire da quello in cui l’impresa assume la qualifica di JEI e imponibilità parziale, nella misura del 50%, nell’esercizio successivo;
  • esenzione dal pagamento delle imposte locali (imposta fondiaria sulle proprietà edificate-TFPB e contribuzione fondiaria a carico delle imprese-CFE), su delibera degli enti territoriali, per i primi sette anni in cui l’impresa assume la qualifica di JEI;
  • esonero totale sempre per i per i primi sette anni in cui l’impresa assume al qualifica di JEI dal versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte al personale che, in termini di  ore lavorate, è addetto in misura superiore al 50% ai progetti di ricerca e sviluppo.
Il Governo intende prorogare la vigenza del regime agevolativo a favore delle JEI create fino al 31 dicembre 2019. Il costo della proroga è stimato in 7,5 milioni di euro nel 2018 e 11 milioni di euro nel 2019.
 
Modifiche al limite di deducibilità dell’ammortamento di taluni veicoli aziendali
Per favorire l’acquisto e l’utilizzo da parte delle imprese di veicoli elettrici a bassa emissione di diossido di carbonio, il Governo intende aumentare dagli attuali 18.300 euro a 30.000 euro il limite di deduzione dell’ammortamento fiscale dei veicoli aziendali con emissione di CO2 inferiore a 60 grammi equivalente per chilometro (60 CO2e/km). Il limite attuale verrebbe abbassato invece a 9.900 euro nel caso dei veicoli più inquinanti, cioè con emissione di CO2 superiore a 155 g/km acquisiti in proprietà o in locazione nel 2017, 150 g/km nel 2018, 140 g/km nel 2019, 135 g/km nel 2020 e 130 g/km a decorrere dal  2021. La modifica non avrà impatti sul bilancio statale.
 
Potenziamento di alcuni regimi agevolativi per le imprese localizzate in Corsica e nei dipartimenti d’Oltremare
In ragione delle difficoltà connesse alla situazione geografica (come la distanza o l’insularità), talune imprese beneficiano di specifici regimi agevolativi. In particolare:
  • le PMI che determinano il reddito secondo il regime reale normale (Il volume d’affari annuo supera 783.000 euro per le attività di cessione di beni o fornitura di alloggi ovvero 236.000 euro per le prestazioni di servizi) e sono localizzate in Corsica beneficiano, a specifiche condizioni, di un credito di imposta pari al 20% dell’ammontare di taluni investimenti ivi effettuati (ad esempio, in beni strumentali o in software ovvero per la riqualificazione delle strutture ricettive);
  • le PMI localizzate nei dipartimenti d’Oltremare beneficiano, anch’esse a determinate condizioni, del regime delle “zone franche di attività” (Zones franches d'activité-ZFA) che consiste nell’esenzione dalle imposte sul reddito (fino a concorrenza dell’importo di 150.000 euro di reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZFA, in misura pari al 50% per periodi di imposta compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2014 e nella misura del 40%, del 35% e del 30%, rispettivamente, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017), nell’esenzione dalle imposte fondiarie sulle proprietà edificate (TFPB) e non edificate (TFPNB), nonché nell’esenzione dalla contribuzione fondiaria a carico delle imprese (CFE) e dalla contribuzione sul valore aggiunto delle imprese (CVAE), a seguito della soppressione dall’1 gennaio 2010 della taxe professionnelle è stata introdotta la contribuzione economica territoriale (CET) formata dalla CFE e dalla CVAE (che è dovuta dai soggetti con volume d’affari superiore a 500.000 euro) previste ugualmente in misura digressiva negli ultimi tre esercizi di applicazione (2016-2018).
In merito al primo regime agevolativo, poiché il tessuto economico in Corsica è composto essenzialmente da micro imprese, il Governo intende ammettere ai benefici anche queste tipologie di imprese a cui il credito di imposta verrebbe applicato in misura maggiorata, pari al 30%. Quanto al regime ZFA, il governo intende “congelare” l’applicazione digressiva delle agevolazioni mantenendo per il 2017 la stessa misura percentuale applicata per il 2016, vale a dire, in materia di imposte sui redditi, un’esenzione pari al 35% (in luogo del 30% inizialmente previsto), in materia di imposte fondiarie, un’esenzione del 40% e del 70% (in luogo, rispettivamente, del 35% e del 60% previsti per la TFPB e per la TFPNB) e in materia di CFE e CVAE, un’esenzione pari al 70% (in luogo del previsto 60%).
Il costo della prima modifica è stimato in 10 milioni di  euro nel 2018, mentre le modifiche relative alle ZFA comporteranno minori entrate stimate in 5 milioni di euro nel 2017 e in 15 milioni di euro nel 2018.
 
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