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Dal mondo

Francia: una legge di stabilità
all’insegna della continuità

È il segno distintivo del documento, approvato a fine settembre dal governo, e in attesa del sì parlamentare

assemblea nazionale
Il percorso di risanamento dei conti pubblici e di rilancio dell’economia, iniziato con la legge finanziaria dell’anno scorso in attuazione del “patto di responsabilità e solidarietà” del 2014 (che prevedeva, tra l’altro, 50 miliardi di euro di economie entro il 2017), prosegue con un programma volto a ricondurre il deficit pubblico al 3,3% del PIL per la fine dell’anno prossimo (con l’obiettivo di scendere al 2,7% nel 2017) e abbassare i costi del bilancio casalingo al 55,1% (rispetto al 56,4% di quest’anno) per un ammontare pari a 16 miliardi di euro mantenendo la previsione di una crescita dell’economia dell’1,5% (rispetto all’1% di quest’anno). L’esecutivo intende in tal modo utilizzare una parte dei risparmi ottenuti dalla riduzione della spesa pubblica per abbassare di 2 miliardi di euro il prelievo sulle famiglie e di 9 miliardi di euro la pressione fiscale sulle imprese. Il progetto di legge finanziaria, approvato a fine settembre dal Governo francese, e in attesa del via libera del Parlamento, si rivela così all’insegna della continuità.
 
La politica fiscale, leva per il rilancio della crescita
Si punta, infatti, sulla politica fiscale per rilanciare la crescita economica: parallelamente alla diminuzione delle imposte, il Governo ritiene opportuno modificare e potenziare talune misure agevolative vigenti in modo da incrementare il potere di acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Semplificazione degli adempimenti e modernizzazione del sistema tributario, ma anche lotta all’evasione e all’ottimizzazione fiscale sono gli altri obiettivi presenti nei piani dell’esecutivo francese. Vediamo nel dettaglio i principali interventi.
 
Misure per la famiglia
 
Riduzione dell’imposta sui redditi meno elevati
In conformità con la priorità strategica di ridurre dell'imposizione gravante sui contribuenti titolari di redditi medio-bassi, iniziata con il “patto di responsabilità e solidarietà” del 2014 e proseguita nel 2015 con la soppressione del primo scaglione di reddito (che prevedeva l'applicazione dell'aliquota di imposta nella misura del 5,5% alla frazione di reddito compresa tra 6.011 euro e 11.991 euro), il Governo propone di modificare, per i redditi che saranno dichiarati a partire dal 2016, la soglia di ingresso nella prima tranche di reddito, imponibile nella misura del 14%, portandola a 9.700 euro.
Inoltre, per preservare il potere di acquisto delle famiglie, il limite superiore degli scaglioni di reddito sarà aggiornato in considerazione dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco (0,1% nel 2015) secondo la seguente tabella.
 
 
 
Scaglioni di reddito
attuali
Aliquota Scaglioni di reddito
proposti
Aliquota
Da 0 a 9.690€ 0% Da 0 a 9.700€ 0%
da 9.691€ a 26.764€ 14% da 9.701€ a 26.791€ 14%
da 26.765€ a 71.754€ 30% da 26.792€ a 71.826€ 30%
da 71.755€ a 151.956€ 41% da 71.827€ a 152.108€ 41%
oltre 151.956€ 45% oltre 152.108€ 45%


Infine, per assicurare la progressività dell'imposta, è prevista una maggiorazione della décote[1] (abbattimento dell’imposta lorda) che passa dagli attuali 1.135 euro a 1.553 euro per le persone celibi e da 1.870 euro a 2.560 euro per le coppie (sposate o che hanno sottoscritto un PACS) con o senza figli. Il costo complessivo della misura è stimato in 2,1 miliardi di euro per ciascun anno di applicazione.
 
Modifiche alla disciplina agevolativa in materia di interventi per il risparmio energetico
Nell’ambito del “piano casa” e in linea con la pianificazione dell’economia e della politica ambientale – codificata nella legge sulla “transizione energetica per la crescita verde” che, tra i vari obiettivi, ha previsto quello di accelerare ed ampliare i lavori di rinnovamento energetico delle abitazioni per ottenere economie di energia e ridurre le bollette elettriche delle famiglie, oltre che per creare nuova occupazione – il Governo intende intervenire sulle agevolazioni vigenti volte ad incoraggiare il miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni.
Innanzi tutto è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2018 dell’eco-prestito a tasso zero (éco-PTZ). La misura, precedentemente prorogata al 31 dicembre 2015, è stata introdotta a decorrere dal 2009 per finanziare, per importi fino a 30.000 euro, sia i lavori destinati a garantire una performance energetica minima delle unità immobiliari costruite prima del 1990, adibite ad abitazione principale del proprietario o del conduttore, sia un insieme di lavori omogenei (bouquet de travaux) destinati al miglioramento della prestazione termica delle abitazioni (in questo caso, l’eco-prestito a tasso zero è concesso per la realizzazione di almeno due delle seguenti tipologie di lavori: isolamento termico dei tetti oppure delle mura esterne o delle pareti vetrate che danno sull’esterno; installazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria; installazione di impianti di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria che utilizzano fonti di energia rinnovabili). La proroga non comporterà oneri per il bilancio statale del 2016 ma costerà 10 milioni di euro nel 2017 e 24 milioni di euro nel 2018.

il credito di imposta per la transizione energetica
Inoltre, il “credito di imposta per la transizione energetica” (CITE), in precedenza denominato “credito d'imposta per lo sviluppo sostenibile" (CIDD), viene prorogato al 31 dicembre 2016.
In vigore a decorrere dal 2005, questa agevolazione consente di abbattere le imposte di un importo corrispondente ad una percentuale dei costi sostenuti per l’acquisto di impianti e materiali (apparecchi di recupero e trattamento delle acque pluviali e attrezzature per il raccordo all’impianto di riscaldamento quando questo è alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili o da un impianto di cogenerazione; caldaie a condensazione; materiale isolante e apparecchi regolatori di calore; impianti di riscaldamento o di produzione di energia tramite fonti rinnovabili; spese di manodopera per lavori di isolamento termico delle pareti opache; spese sostenute per acquisire la certificazione energetica) destinati a migliorare l'efficienza energetica delle unità immobiliari la cui costruzione deve essere terminata almeno da due anni, adibite ad abitazione principale del proprietario, del conduttore (in tal caso l’unità immobiliare deve essere concessa in locazione non ammobiliata e per un periodo minimo di 5 anni) o dell’occupante a titolo gratuito. Sono ammissibili all’agevolazione anche i costi sostenuti per l’acquisto delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e per l’acquisto dei contatori individuali per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria condominiali.
Per i costi sostenuti a decorrere dal 1° settembre 2014, la misura del credito di imposta è pari al 30% indipendentemente dal fatto che i costi riguardino la realizzazione di singoli lavori oppure la realizzazione di almeno due delle tipologie di intervento previste nel bouquet de travaux e, comunque, spetta entro un limite massimo variabile in funzione della composizione del foyer fiscal (8.000 euro per i celibi oppure 16.000 euro per le coppie, maggiorati di 400 euro per ogni persona a carico).
La proroga ha lo scopo di incoraggiare i beneficiari all’acquisto dei materiali più performanti (in particolare le caldaie) ed evitare il cumulo dell’agevolazione con altre forme di sostegno pubblico previste per l’acquisto di attrezzature per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Inoltre, dal 30 settembre 2015, non saranno ammissibili al credito di imposta i costi sostenuti per l’acquisto di attrezzature agevolabili se destinate ad essere inserite in impianti o apparecchiature per la  produzione di energia elettrica da fonte solare che, invece, non sono ammissibili all’agevolazione. La modifica comporta oneri pari a 1,4 miliardi di euro nel 2017.

Il prestito a tasso zero
Infine, il prestito a tasso zero (PTZ), in vigore dal 2011 per finanziare in parte (secondo una percentuale variabile da 26% al 18% in base alla zona geografica in cui si trova l’immobile) l’acquisto di un’unità immobiliare nuova, in possesso di determinate caratteristiche “energetiche”, adibita ad abitazione principale dell’acquirente per tutta la durata del prestito (per un massimo di 25 anni) e a condizione che questi non ne sia stato proprietario nei due anni precedenti l’acquisto, viene esteso anche all’acquisto di immobili vecchi da ristrutturare situati nella zona C (circa il 90% del territorio), vale a dire in comuni e agglomerazioni rurali con meno di 10.000 abitanti (centres-bourgs) con una percentuale di abitazioni vacanti superiore all’8%. E’ prevista anche la modifica della condizione relativa alla durata dell’obbligo di occupazione a titolo di abitazione principale che viene abbassata a sei anni dopo i quali l’immobile potrà essere locato. Le modifiche non avranno impatto per il 2016 mentre costeranno 3 milioni di euro nel 2017 e 8 milioni di euro nel 2018.
 




 
[1] I contribuenti la cui imposta lorda è inferiore ad un importo fisso stabilito annualmente (décote) beneficiano di una riduzione d’imposta pari alla differenza tra la metà di detto importo fisso e la metà dell’imposta lorda calcolata. Ad esempio: décote 1.553 euro e imposta lorda 660 euro; calcolo: (1.553/2) – (660/2) = 446,5 euro; imposta lorda dopo la décote: (660-446,5)=213,5 euro. A partire da questo importo devono essere scomputati detrazioni per oneri, ritenute e crediti di imposta per determinare l’imposta netta dovuta.
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