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Francia: per l'Eirl ai fini fiscalivale l'assimilazione (2)

L'articolo 1655 sexies del codice tributario contiene le disposizioni sull'impresa individuale a responsabilità limitata

Costituzione di una Eirl a partire da un'impresa individuale preesistente

Beni dell'impresa individuale destinati all'Eirl
La creazione a partire da un'impresa individuale preesistente di una Eirl assoggettata al regime forfettario non rileva ai fini fiscali. Di conseguenza l'Eirl continua a essere imponibile senza soluzione di continuità rispetto all'impresa individuale assoggettata allo stesso regime impositivo.
Diversamente, la creazione a partire da un'impresa individuale preesistente di una Eirl assoggettata al regime reale comporta da una parte il trasferimento dei beni iscritti nel patrimonio dell'impresa individuale a quello della Eirl, dall'altra parte la cessazione totale o parziale dell'impresa individuale, rispettivamente, nel caso in cui tutte o solo alcune delle attività esercitate in precedenza dall'impresa individuale continuano ad essere esercitate sotto forma di Eirl.
Il trasferimento dei beni comporta l'individuazione di plusvalenze o di minusvalenze imponibili o deducibili secondo le regole di diritto comune. Inoltre, nel caso in cui un medesimo bene trasferito nel patrimonio dell'Eirl apparteneva al patrimonio privato dell'imprenditore prima di essere iscritto nel patrimonio dell'impresa individuale, la frazione di plusvalenza realizzata nel periodo in cui il bene apparteneva al patrimonio personale dell'imprenditore è immediatamente imponibile in base alle regole previste per la tassazione delle plusvalenze conseguite dalle persone fisiche.
La valorizzazione dei beni iscritti nel patrimonio dell'Eirl viene fatta al "valore di origine", da  intendersi quale valore reale del bene nel giorno in cui entra a far parte del patrimonio dell'Eirl. Detto valore costituisce anche la base su cui effettuare gli ammortamenti fiscali dei beni la cui durata normale di utilizzo viene computata alla data in cui essi entrano a far parte del patrimonio dell'Eirl.
La cessazione totale o parziale dell'impresa individuale comporta la tassazione immediata in tutto o in parte degli utili che ancora non hanno scontato imposta.

Beni dell'impresa individuale non destinati all'Eirl
Nell'ipotesi di Eirl che produce reddito d'impresa, non sono suscettibili di iscrizione nel patrimonio della stessa i beni appartenenti al patrimonio dell'impresa individuale che non sono utilizzati per l'esercizio dell'attività ovvero i beni che, benché utilizzati nell'attività d'impresa,  l'imprenditore individuale decide di non destinare al patrimonio dell'Eirl.
Nel caso di Eirl che produce redditi di lavoro autonomo, tutti i beni del patrimonio professionale al patrimonio dell'Eirl ad eccezione di quelli non necessari per l'esercizio dell'attività che il professionista decide di non destinare al patrimonio dell'Eirl.
I beni inizialmente iscritti nel patrimonio dell'impresa individuale in relazione ai quali non è stata possibile o è stata esclusa la destinazione al patrimonio dell'Eirl tornano a far parte del patrimonio privato dell'imprenditore individuale.
Il ritorno di questi beni nel patrimonio personale comporta la tassazione di tutte le plusvalenze e minusvalenze latenti secondo le regole di diritto comune. Di converso, l'uscita dei beni dal patrimonio personale non comporta tassazione immediata della plusvalenza che si è creata nel periodo in cui i beni sono rimasti nel patrimonio personale dell'imprenditore individuale.
Tra i beni inizialmente appartenenti al patrimonio dell'impresa individuale possono esservi dei beni utilizzati per l'esercizio dell'attività dell'Eirl senza essere iscritti nel patrimonio di quest'ultima. In tal caso l'Eirl può contabilizzare costi corrispondenti a una locazione come remunerazione per la messa a disposizione dei predetti beni. Il canone di locazione è imponibile a titolo di reddito fondiario se il bene messo a disposizione è un immobile ovvero come reddito d'impresa (al netto degli interessi passivi e degli ammortamenti) se si tratta di beni mobili.
Le somme non si considerano percepite nell'esercizio dell'attività di impresa se la messa a disposizione dei beni mobili non è collegata all'esercizio di nessun'altra attività d'impresa a titolo individuale e non richiede la partecipazione diretta, personale e continua dell'imprenditore a responsabilità limitata, con la conseguente non imputabilità di eventuali perdite conseguite nell'ambito dell'attività d'impresa.   

Beni del patrimonio personale dell'imprenditore e destinati all'Eirl
Il trasferimento di beni dal patrimonio personale dell'imprenditore individuale è considerato come un apporto di beni ed equivale ad una cessione a titolo oneroso. La plusvalenza che risulta dall'apporto è immediatamente imponibile in capo all'imprenditore in base alle regole previste per la tassazione delle plusvalenze conseguite dalle persone fisiche. La valorizzazione e l'ammortamento dei beni sono effettuati in base alle regole previste per il trasferimento dei beni dal patrimonio dell'impresa individuale, indicate in precedenza. 

Costituzione di una Eirl ex novo
Nell'ipotesi di costituzione di una Eirl assoggettata al regime reale con esclusivo apporto di beni provenienti dal patrimonio privato dell'imprenditore, a detti beni si applica il medesimo trattamento dei beni trasferiti dal patrimonio privato dell'imprenditore individuale preesistente.
La costituzione ex nihilo di una Eirl assoggettata al regime forfettario è considerata alla stregua della creazione di un'impresa individuale assoggettata al medesimo regime e, pertanto, non ha conseguenze sotto il profilo fiscale.    

Conferimenti successivi di beni al patrimonio dell'Eirl
Nell'ipotesi di Eirl assoggettata al regime reale, occorre distinguere se i conferimenti successivi hanno ad oggetto beni provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore ovvero beni appartenenti al patrimonio dell'impresa individuale la cui attività viene esercitata contemporaneamente a quella dell'Eirl. Nel primo caso si applicano le regole previste per i beni trasferiti dal patrimonio privato dell'imprenditore individuale preesistente, nel secondo caso si applicano le regole prescritte in materia di creazione di una Eirl a partire da un'impresa individuale preesistente.
Per quanto concerne l'Eirl assoggettata al regime forfetario, poiché la sua costituzione è un non-evento dal punto di vista fiscale (in quanto, come già detto, non è considerata una persona giuridica distinta dall'imprenditore individuale che l'ha costituita), il successivo conferimento di beni provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore individuale a responsabilità limitata è trattato alla stregua del trasferimento di un bene dal patrimonio privato dell'imprenditore individuale, con la conseguenza che non sono imponibili le eventuali plusvalenze latenti sui beni conferiti. 

Estromissione di un bene dal patrimonio dell'Eirl
Tenuto conto che l'Eirl assoggettata al regime reale è assimilata, sotto il profilo fiscale, ad una Eurl o ad una Earl,  l'estromissione dal patrimonio destinato di un bene che torna a far parte del patrimonio personale dell'imprenditore individuale a responsabilità limitata viene trattata alla stregua dell'uscita di un bene dal patrimonio dell'Eurl o dell'Earl, cioè equivale a una cessione del bene seguita dalla distribuzione delle somme che si considerano percepite come prezzo della cessione. Nel caso di Eirl assoggettata a Ir, questa estromissione genera una plusvalenza tassabile o una minusvalenza deducibile secondo le regole di diritto comune, determinata sulla base del "valore di origine" del bene estromesso (cfr. supra "Beni dell'impresa individuale destinati all'Eirl").
Nel caso in cui l'Eirl ha optato per la tassazione all'Is, l'estromissione del bene comporta, oltre alla plusvalenza imponibile o alla minusvalenza deducibile, che le somme considerate come prezzo della cessione del bene e distribuite all'imprenditore individuale sono imponibili in capo a quest'ultimo nella categoria dei redditi di capitale.

Liquidazione dell'Eirl
Sul piano giuridico, la dichiarazione di destinazione dei beni cessa di produrre i suoi effetti in caso di rinuncia dei beni al patrimonio dell'Eirl oppure in caso di morte dell'imprenditore individuale a responsabilità limitata, salvo che gli eredi o gli aventi diritto manifestino l'intenzione di proseguire l'attività d'impresa alla quale il patrimonio era stato destinato.
Sotto il profilo fiscale, la liquidazione di una Eirl assoggettata al regime reale comporta la tassazione immediata degli utili di esercizio e delle eventuali plusvalenze latenti, compresa la plusvalenza derivante dall'annullamento delle quote che sono considerate detenute dall'imprenditore individuale. In caso di opzione per la tassazione all'Is, i beni liquidati (dati dalla differenza tra l'importo corrispondente all'attivo netto reale dell'Eirl alla data della liquidazione e le somme corrispondenti, anche per assimilazione, agli apporti di capitale) sono tassati in capo all'imprenditore individuale nella categoria dei redditi di capitale. Sempre sotto il profilo fiscale, si ha cessazione dell'Eirl in caso di rinuncia alla destinazione dei beni, cui sono assimilate l'apporto in società o la cessione ad una società del patrimonio destinato, mentre la morte dell'imprenditore individuale a responsabilità limitata non comporta di per sé la cessazione dell'Eirl a meno che questa non venga liquidata, vale a dire l'erede o l'avente diritto non manifesti l'intenzione di proseguire l'attività.
Oltre a questi eventi che provocano la scomparsa dell'Eirl sotto il profilo sia giuridico che fiscale, la cessazione fiscale dell'Eirl può avvenire anche a causa di motivi puramente fiscali, quali la cessazione totale o parziale dell'attività, il cambiamento del tipo di attività esercitata, il passaggio dal regime reale di determinazione del reddito a quello forfetario.
Nell'ipotesi di Eirl assoggettata al regime forfetario, la morte dell'imprenditore individuale a responsabilità limitata comporta automaticamente la cessazione fiscale dell'Eirl anche se l'erede o l'avente diritto ha manifestato l'intenzione di proseguire l'attività. Questi ultimi tuttavia hanno diritto a chiedere la rateizzazione in quote costanti delle plusvalenze e delle rimanenze di magazzino.   
La rinuncia alla destinazione dei beni non comporta la cessazione fiscale dell'Eirl se l'attività continua ad essere esercitata dall'imprenditore individuale sotto la forma di impresa individuale. In sostanza, la scomparsa dell'Eirl è considerata un non-evento alla pari della sua costituzione. Diversamente, la rinuncia conseguente ad un apporto dei beni in società o ad una cessione dell'Eirl a una società, viene trattata come la cessione o l'apporto di una impresa individuale. Infine, la cessione a titolo oneroso o la donazione dell'Eirl a una persona fisica pur non comportando la cessazione dell'Eirl sotto il profilo giuridico, devono essere trattate come una classica cessione o donazione d'azienda.   

Trasmissione dell' Eirl
La trasmissione di una Eirl assoggettata al regime reale è trattata alla stregua della trasmissione di una Eurl o di una Earl. In particolare, nel caso in cui la trasmissione dell'attività comporta la liquidazione dell'Eirl (ad esempio, la cessione a titolo oneroso ad una società), la trasmissione dell'Eirl è assimilata alla trasmissione dell'attività da parte dell'Eurl o dell'Earl. Nel caso in cui dalla trasmissione non consegua la liquidazione dell'Eirl (ad esempio, la cessione a titolo oneroso o a titolo gratuito ad una persona fisica), la trasmissione dell'Eirl è considerata come una cessione del ramo d'azienda di una Eurl o di una Earl.
Invece, la trasmissione di una Eirl assoggettata al regime forfetario viene trattata come la tipica trasmissione di una impresa individuale.   

Altre questioni
La soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2010 della taxe professionnelle (Tp) ha portato all'introduzione della contribuzione economica territoriale (Cet) composta dalla contribuzione fondiaria a carico delle imprese (Cfe, determinata sul valore locativo fondiario delle imprese) e dalla contribuzione sul valore aggiunto delle imprese (Cvae, calcolata in ragione del volume d'affari prodotto dalle imprese applicando un'aliquota progressiva fissata a livello nazionale). Nell'ipotesi di Eirl assoggettata al regime reale, l'Eirl e l'impresa individuale sono entrambe imponibili alla Cet. Nel caso di Eirl assoggettata al regime forfetario, è imponibile alla Cet una sola impresa, tuttavia se l'Eirl e l'impresa individuale sono localizzate in sedi diverse la Cfe si applica in maniera distinta.
Infine, poiché sul piano fiscale l'Eirl è assimilata ad una Eurl o ad una Earl, è assoggettata anche alla tassa sui veicoli societari (Tvs) in relazione a tutti gli automezzi non strumentali posseduti e immatricolati in Francia ovvero utilizzati nel territorio francese, indipendentemente dallo Stato di immatricolazione.


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