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Dal mondo

Francia, nella Finanziaria 2009 spazio ad ambiente, imprese e fisco

Gli interventi decisi sono accompagnati da una serie di misure attuative indicate in dettaglio nel progetto di legge all'esame parlamentare

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La politica fiscale adottata nel progetto di legge finanziaria per il 2009 è strutturata su tre interventi prioritari: promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l’istituzione di specifiche agevolazioni, migliorare la competitività dell’economia mediante la riduzione dei carichi fiscali delle imprese, aumentare l’equità del sistema fiscale con l’introduzione di limiti alla detassazione prevista a favore di determinate tipologie di contribuenti da alcune disposizioni agevolative vigenti. Vediamo quali sono le principali misure attuative.

Credito di imposta a favore delle imprese agricole

Situazione attuale

Nell’obiettivo di triplicare entro il 2012 il numero dei terreni coltivati con i metodi dell’agricoltura biologica è stato istituito, per i periodi d’imposta 2005-2010, un credito d’imposta a favore delle imprese agricole per le quali almeno il 40 per cento dei proventi derivi dall’esercizio di attività biologicamente certificate. Il credito d’imposta è pari a 1.200 euro, aumentato di 200 euro per ogni ettaro di terreno coltivato biologicamente, nel limite massimo di 800 euro.

 

Situazione futura

A decorrere dal periodo d’imposta 2009, l’importo del credito d’imposta è raddoppiato: 2.400 euro il credito base e 400 euro la maggiorazione per ogni ettaro di terreno nel limite massimo di 1.600 euro. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le collettività territoriali possono deliberare l’esenzione, per una durata di cinque anni, dal pagamento della taxe foncière sur les proprietés non bâties (Tfpnb). Nei casi in cui il terreno è concesso in locazione il proprietario è tenuto a versare l’importo della tassa al locatario. L’esenzione su delibera non sarà compensata dallo Stato.

 

Ammortamento digressivo per le imprese di prima trasformazione del legno

Situazione attuale

Le imprese esercenti attività di prima trasformazione del legno, in particolare le segherie, hanno beneficiato tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005 di un’aliquota maggiorata del 30 per cento nel calcolo delle quote di ammortamento decrescenti dei beni materiali utilizzati per l’esercizio dell’attività (ad esempio, l’aliquota di ammortamento digressivo per un bene la cui durata prevista è di cinque anni passava dal 35 al 45,5 per cento).

 

Situazione futura

Per adattare la capacità produttiva ai bisogni di un mercato in forte espansione e sviluppare la competitività, viene reintrodotto il beneficio a favore delle segherie che acquistano beni strumentali tra il 26 settembre 2008 e il 31 dicembre 2011. L’agevolazione è condizionata dal rispetto delle regole comunitarie previste per gli aiuti di Stato di importanza minore (c.d. "de minimis").

Il regime Defi (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement), istituito dalla legge di orientamento dell’agricoltura del 5 gennaio 2006, prevede una detassazione a favore dei proprietari di aree boschive che eseguono lavori di piantagione e opere di miglioria destinati al rinnovamento delle risorse boschive. Le spese sostenute per tali lavori danno diritto ad una riduzione d’imposta del 25 per cento nel limite di 1.250 euro per le persone celibi, vedove o divorziate, 2.500 euro per i coniugi. Se l’investimento è realizzato mediante un groupement forestier (società forestale), le spese sono attribuite in proporzione alla quota di partecipazione detenuta. In compenso il beneficiario dell’agevolazione è tenuto a conservare la proprietà delle aree e ad applicare per 15 anni un piano autorizzato di gestione del terreno ovvero, se i lavori sono realizzati dalla società forestale, a mantenere la partecipazione per 8 anni.

 

Situazione futura

L’incentivo è prorogato fino al 2013 e il plafond di spese che danno diritto alla riduzione d’imposta è quintuplicato con possibilità di riporto dell’eccedenza di plafond nei 4 periodi d’imposta successivi. Inoltre non è più prevista la ripartizione delle spese in proporzione alla quota di partecipazione alla società forestale e la durata dell’impegno a eseguire il piano di gestione o a conservare la partecipazione è ridotto, rispettivamente, a 8 e 4 anni. Infine viene creato il "DEFI contratto": i proprietari di aree boschive inferiori a 25 ettari che contrattualizzano l’offerta di legno con la filiera e presentano un piano di gestione adeguato hanno diritto a una riduzione d’imposta del 25 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

 

Modifiche alle agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale

Situazione attuale

Per agevolare l’acquisto dell’abitazione principale, la legge 21 agosto 2007 a favore del lavoro, dell’impiego e del potere d’acquisto (cd. legge Tepa) ha istituito un credito d’imposta per gli interessi sui mutui contratti presso gli istituti di credito per l’acquisto o la costruzione di un fabbricato da adibire ad abitazione principale. Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40 per cento della somma degli interessi passivi pagati nel primo anno e del 20 per cento nei quattro anni successivi. La legge finanziaria 2005 ha istituito anche un credito d’imposta a favore degli istituti di credito per i prestiti concessi a tasso zero per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale a contribuenti che prestano determinate garanzie. Inoltre i contribuenti che acquistano un fabbricato nuovo o in stato di futuro completamento per destinarlo alla locazione, possono beneficiare di una deduzione dal reddito a titolo di ammortamento del costo d’acquisto (cd regime "robien récentré" e "borloo neuf"). Infine le collettività territoriali possono deliberare l’esenzione, nella misura del 50 o del 100 per cento e per una durata di cinque anni, dal pagamento della taxe foncière sur les proprietés bâties (TFPB) in relazione ai fabbricati ultimati prima del 1° gennaio 1989 che sono oggetto di interventi volti all’ottenimento di un risparmio energetico.

 

Situazione futura

La durata del credito d’imposta sugli interessi passivi è portata a sette anni e la misura del credito è aumentata al 40 per cento per tutte le annualità se l’acquisto, effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2009, riguarda un fabbricato a basso consumo (bâtiments basse consommation-BBC) con caratteristiche energetiche superiori a quelle imposte dalla normativa vigente. Inoltre, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di attuazione, e comunque non oltre il 1° gennaio 2010, l’importo dei prestiti rimborsabili a tasso zero viene incrementato di 20mila euro (in pratica passa da 32.500 euro a 52.500 euro per i nuovi fabbricati situati nella zona A, da 29.250 a 49.250 euro per i vecchi fabbricati situati nella zona B). I contribuenti potranno beneficiare delle agevolazioni a condizione che siano in possesso dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato. L’esenzione dal pagamento della tassa fondiaria su delibera della collettività locali riguarderà i fabbricati esistenti ultimati tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 2008 e i fabbricati nuovi ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

Proroga del credito d’imposta per interventi di risparmio energetico

Situazione attuale

A decorrere dall’anno d’imposta 2005 è stato istituito un credito d’imposta (articolo 200 quater del Cgi) per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009 per l’acquisto o la realizzazione di attrezzature, materiali e apparecchi per ottenere un risparmio energetico ed ecologico nelle unità immobiliari esistenti adibite ad abitazione principale. La misura del credito è diversa in base alle seguenti tipologie di intervento e, comunque, spetta entro un limite massimo variabile in funzione della composizione del foyer (8mila euro per le persone sole, 16mila euro per una coppia): 15 per cento per l’acquisto di caldaie a bassa temperatura; 25 per cento per l’acquisto di apparecchi di recupero e trattamento delle acque pluviali e di attrezzature per il raccordo all’impianto di riscaldamento quando questo è alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili o da un impianto di cogenerazione; 25 per cento per l’acquisto di caldaie a condensazione, di materiale isolante e di apparecchi regolatori di calore; in caso di fabbricato ultimato prima del 1° gennaio 1977, la misura del credito è aumentata al 40 per cento se gli interventi sono realizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di acquisto dell’unità immobiliare; 50 per cento per l’acquisto di impianti di riscaldamento o di produzione di energia tramite fonti rinnovabili e pompe a calore. Circa 1.250.000 foyers hanno beneficiato dell’agevolazione per le spese sostenute nel 2007 (2 miliardi di euro in termini di budget dello Stato nel 2008).

 

Situazione futura

Il beneficio è prorogato al 31 dicembre 2012, il tetto massimo delle spese rimane lo stesso ma con possibilità di rateizzazione delle stesse in cinque anni consecutivi; viene rivista la tipologia di spese agevolabili. In particolare, l’acquisto di caldaie a bassa temperatura e di pompe a calore non dà più diritto al credito d’imposta e la misura del credito (50 per cento) spettante per l’acquisto di impianti di riscaldamento a legna o con pompe a calore viene gradualmente ridotta (40 per cento per le spese sostenute nel 2009, 25 per cento per quelle sostenute a decorrere dal 2010, viene mantenuta la misura del 40 per cento per gli interventi realizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di acquisto dell’unità immobiliare se questa è stata ultimata prima del 1° gennaio 1977). L’agevolazione viene ampliata ricomprendendo determinati oneri che in precedenza non davano diritto al credito d’imposta: spese di manodopera per lavori di isolamento termico delle pareti opache (25 per cento ovvero 40 per cento per interventi realizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di acquisto dell’unità immobiliare se questa è stata ultimata prima del 1° gennaio 1977); spese sostenute per acquisire la certificazione energetica (50 per cento fino a quando non diventa obbligatorio il possesso di detta certificazione).

Infine, l’agevolazione viene estesa anche ai proprietari di appartamenti dati in locazione come incentivo alla realizzazione di interventi volti al risparmio energetico. A condizione che l’appartamento sia locato non ammobiliato per almeno cinque anni a persone che vi stabiliscono la loro residenza principale, spetta il credito d’imposta per le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per un massimo di tre unità immobiliari locate e nel limite 8mila euro per ciascuna unità immobiliare.

 

"Eco-prestito" a tasso zero per interventi energetici

Situazione attuale

Le agevolazioni previste in materia di interventi volti al risparmio energetico riguardano solo l’acquisto di materiali e attrezzature, mentre non è prevista un’agevolazione per il finanziamento dell’insieme dei lavori destinati alla realizzazione di una migliore performance energetica dell’abitazione principale.

 

Situazione futura

È istituito un prestito a tasso zero per finanziare sia i lavori destinati a garantire una performance energetica minima delle unità immobiliari già esistenti adibite ad abitazione principale che un insieme di lavori omogenei destinati al miglioramento della prestazione termica. In questo ultimo caso, l’eco-prestito a tasso zero è concesso per la realizzazione di almeno due delle seguenti tipologie di lavori: isolamento termico dei tetti oppure delle mura esterne o delle pareti vetrate che danno sull’esterno, installazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria, installazione di impianti di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria che utilizzano fonti di energia rinnovabili.Un decreto di attuazione stabilirà l’insieme dei lavori destinati a migliorare la performance energetica in funzione delle caratteristiche dell’unità immobiliare (ad esempio, appartamento condominiale, fabbricato isolato, data di ultimazione…) e la durata del prestito.

Come per il prestito a tasso zero concesso per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, anche per l’eco-prestito è previsto un credito d’imposta della durata di cinque anni a favore degli istituti di credito che accordano prestiti senza corresponsione degli interessi. L’eco-prestito può finanziare la totalità dell’importo dei lavori ma non può eccedere 300 euro per metro quadro di superficie calpestabile con un massimo di 30mila euro per unità immobiliare. La parte di lavori realizzata con l’eco-prestito non dà diritto al credito d’imposta previsto per gli interventi di risparmio energetico. L’agevolazione si applica ai prestiti emessi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo e fino al 31 dicembre 2013. Nel 2009 si stima che le unità immobiliari interessate saranno circa 80mila, entro il 2013 circa 400mila.

 

Modifiche al regime dell’attività di locazione

Situazione attuale

I redditi derivanti dalla locazione di fabbricati ad uso abitativo sono imponibili nella categoria dei redditi d’impresa (Bic). Per i contribuenti che esercitano questa attività in maniera abituale e cioè coloro che sono iscritti alla camera di commercio e per i quali il reddito dell’attività di locazione è superiore a 23mila euro ovvero il reddito derivante dall’esercizio dell’attività rappresenta almeno il 50 per cento del reddito complessivo, esiste un regime di tassazione agevolato. In particolare, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei fabbricati sono esenti da tassazione se il reddito non è superiore a 250mila e le perdite sono imputabili alla medesima categoria di reddito nel periodo d’imposta in cui si sono verificate e nei sei successivi. Le perdite verificatesi nei periodi d’imposta anteriori all’inizio dell’attività (per spese sostenute per l’acquisto o la costruzione dell’immobile da locare) non sono imputabili. Inoltre, se i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività non superano 80mila euro le imprese possono beneficiare del regime applicabile alle micro-imprese esercenti attività di servizi nel campo immobiliare che prevede obblighi contabili e fiscali semplificati e un abbattimento forfetario del reddito d’impresa nella misura del 71 per cento.

 

Situazione futura

A decorrere dal periodo d’imposta 2009 le condizioni previste per beneficiare del regime agevolato non sono più alternative: le imprese oltre ad essere iscritte alla camera di commercio dovranno dichiarare un reddito d’impresa superiore a 23mila € e almeno il 50 per cento del reddito complessivo deve essere costituito dai proventi dell’attività di locazione. La sussistenza delle condizioni è apprezzata in relazione al foyer fiscal. Le plusvalenze da cessione sono esenti da tassazione se di importo inferiore a 90mila €, tuttavia sarà possibile imputare al reddito complessivo dei primi tre anni d’attività le perdite pregresse. Le perdite di periodo invece saranno imputabili al reddito complessivo ma nel limite di 10.700 euro per foyer, l’eccedenza non imputata è riportabile nei dieci anni successivi. Quanto al regime micro, ne potranno beneficiare le imprese il cui volume d’affari non superi 32mila euro; la percentuale di abbattimento del reddito imponibile è ridotta al 50 per cento.

 

Abolizione dell’imposta forfetaria annuale

Situazione attuale

L'imposta forfetaria annuale (Ifa) è dovuta da tutte le persone giuridiche assoggettate all’imposta sulle società (Is) indipendentemente dal risultato finale di esercizio. Dal 2006 è deducibile nel caso in cui il risultato dell'esercizio fiscale sia positivo. Al contrario, in caso di risultato deficitario, l’Ifa ha valore di imposta definitiva, già acquisita all’Erario. L’Ifa, versata in unica soluzione entro il 15 marzo, è calcolata in funzione del volume d'affari realizzato nell'esercizio precedente. Per il 2008 gli importi dovuti sono i seguenti:

 

Tabella 1

 

Volume d’affari

Importo dovuto

da 0 a 400.000 €

0 €

da 400.001 a 750.000 €

1.300 €

da 750.001 a 1.500.000 €

2.000 €

da 1.500.001 a 7.500.000 €

3 750 €

da 7.500.001 a 15.000.000 €

16 250 €

da 15.000.001 a 75.000.000 €

20 500 €

da 75.000.001 a 500.000.000 €

32 750 €

Oltre 500.001 €

110 000 €

 

 

Situazione futura

È prevista una graduale soppressione dell’IFA: dal 1° gennaio 2009 il limite superiore della prima tranche della tabella (400mila euro) sarà portato 1.500.000 in modo che circa 210mila imprese non saranno più assoggettate all’imposta; dal 1° gennaio 2010 detto limite sarà portato a 15 euro così altre 130mila imprese non dovranno più l’Ifa; dal 1° gennaio 2011 l’imposta sarà definitivamente abolita e altre 22.500 imprese beneficeranno della nuova situazione.

 

Proroga della tassa sulle compagnie petrolifere

Situazione attuale

La legge finanziaria rettificativa per il 2007 ha istituito la "Robin Hood tax" francese, cioè la tassazione straordinaria sui superprofitti che le compagnie petrolifere hanno guadagnato dall’aumento del costo del petrolio riferito alle scorte comprate e accantonate a prezzi più bassi e poi vendute a valore di mercato cresciuto. La tassa colpisce la frazione eccedente i 15 milioni di euro del valore delle scorte iscritte in bilancio del primo esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 2007 ovvero quello precedente se l’ammontare delle scorte è superiore. L’aliquota è pari al 25 per cento e l’importo è imputato all’imposta sulle società dovuta. In alternativa al prelievo fiscale le imprese petrolifere possono versare la tassa direttamente al fondo sociale per il riscaldamento delle famiglie più modeste il quale finanzia il cd. "aide à la cuve" (letteralmente "aiuto alle caldaie") attraverso la corresponsione ai foyers non imponibili (830mila nel 2007) di un bonus pari a 150 euro.

 

Situazione futura

Considerato il forte aumento del prezzo dell’energia, è prevista la proroga del dispositivo: l’aliquota della tassa resta la medesima ma l’ammontare del bonus sale a 200 euro per tutti i foyers non imponibili che abbiano acquistato gasolio da riscaldamento con regolare fattura tra il 1° luglio 2008 e il 31 marzo 2009.

Detassazione dei premi agli sportivi

La misura, adottata nella precedente finanziaria 2005 con riguardo ai soli premi olimpici corrisposti dallo Stato ai vincitori delle Olimpiadi 2004, prevede la detassazione delle somme attribuite agli atleti (50mila euro per le medaglie d’oro, 20mila euro per quelle d’argento e 13mila euro per quelle di bronzo) che hanno vinto sia i giochi olimpici che i giochi paraolimpici di Pechino 2008. Il costo della misura è previsto in circa 500mila euro.

Revisione degli scaglioni di reddito

Tenuto conto dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (escluso il tabacco) e dell’inflazione calcolata nel 2008, pari al 2,9 per cento, sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo dell’imposta sul reddito (Ir). Ecco la nuova tabella.

 

Tabella 2

 

 

Scaglioni di reddito

Anno 2007

Aliquota

 

Scaglioni di reddito

anno 2008

Aliquota

Da 0 a 5.687 €

0%

Da 0 a 5.852 €

0%

da 5.688 € a 11.344 €

5,5%

da 5.853 € a 11.673 €

5,50%

da 11.345 € a 25.195 €

14%

da 11.674 € a 25.926 €

14%

da 25.196 € a 67.546 €

30%

da 25.927 € a 69.505 €

30%

oltre 67.546 €

40%

oltre 69.506 €

40%

 

 

 

Incentivi fiscali all’investimento boschivo

Situazione attuale

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