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Dal mondo

Francia: varato per il 2011 il progetto di legge finanziaria (1)

Frenare il deficit e rilanciare l'attività economica. A questi due obiettivi si ispira l'impegno del governo

il parlamento francese

L'obiettivo del governo è ridurre il rapporto deficit-Pil dall'attuale 7,7% al 6% nel 2011. Per mantenere l'impegno, il governo transalpino, che prevede un +1,5% di crescita nel 2010 e +2% nel 2011 a fronte di un -2,6% nel 2009, punta sulla politica fiscale. Tre gli obiettivi assegnati: risanare i conti pubblici mediante la riduzione delle "nicchie" fiscali per il finanziamento della riforma delle pensioni, delle politiche sociali, del budget statale; potenziare l'efficacia delle disposizioni di sostegno all'economia; intensificare la regolamentazione dei mercati finanziari.

Il primo blocco di misure
In questo contesto assumono rilievo una serie di provvedimenti previsti nel progetto di legge finanziaria. In particolare gli interventi sui redditi alti e sui redditi di capitale, la soppressione del credito d'imposta sui dividendi, l'abolizione della franchigia nella tassazione delle plusvalenze mobiliari, le modifiche al limite di deducibilità dei costi relativi ai dividendi percepiti dalle società-madri, la riduzione del 10% della misura di talune agevolazioni fiscali, la soppressione di alcuni obblighi dichiarativi.

Interventi sui redditi alti e sui redditi di capitale

Situazione attuale
Il calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche è effettuato applicando alla base imponibile la tabella delle aliquote progressive per scaglioni da 0% a 40%. Tuttavia taluni redditi sono assoggettati, anche su opzione, ad un'aliquota proporzionale. È il caso di  determinati redditi di capitale (dividendi su azioni, interessi su prodotti di investimento a tasso fisso) e dei dividendi versati da società francesi a persone fisiche non residenti in Francia, soggetti rispettivamente ad un'imposta sostitutiva e ad una ritenuta alla fonte del 18%. I capital gains sono soggetti all'imposta sui redditi con l'applicazione dell'aliquota proporzionale quando l'ammontare complessivo delle cessioni operate nell'ambito del foyer fiscal è superiore ad una determinata soglia, fissata in 25.830 euro per le cessioni realizzate nel 2010. Infine le plusvalenze immobiliari tassabili (beni e diritti immobiliari, al di fuori della residenza principale, posseduti da meno di 15 anni) sono assoggettate ad un'aliquota proporzionale del 16%. Entrambe le tipologie di reddito sono assoggettate, inoltre, a contribuzione previdenziale nella misura del 12,1%.

Situazione futura
E' previsto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote applicabili ai redditi più alti e a determinate tipologie di redditi di capitale a titolo di contributo di solidarietà. In particolare:
- l'aliquota massima sarà aumentata dal 40% al 41% a titolo ;
- l'aliquota proporzionale applicabile ad alcuni redditi di capitale e alle ritenute alla fonte su dividendi distribuiti dalle società francesi a persone fisiche non residenti in Francia passerà dal 18% al 19%;
- le aliquote proporzionali applicabili ai capital gains e alle plusvalenze immobiliari  saranno portate rispettivamente dal 18% al 19% e dal 16% al 17%.
Il maggior gettito derivante dalla maggiorazione delle aliquote è destinato al finanziamento della riforma del sistema pensionistico nella misura di 495 milioni di euro a partire dal 2011 fino ad arrivare a 610 milioni di euro nel 2020.

Soppressione del credito d'imposta sui dividendi

Situazione attuale
Il sistema di tassazione dei dividendi per i soggetti che scontano l'imposta progressiva prevede due abbattimenti, l'uno proporzionale (40%), l'altro forfetario (1.525 euro per una persona sola e 3.050 euro per una coppia). A questi due abbattimenti si aggiunge il riconoscimento di un credito d'imposta che, però, gioca un ruolo modesto: è pari al 50% dell'ammontare dei redditi percepiti, ma è soggetto ad un limite massimo annuale pari a 115 euro per i contribuenti celibi, divorziati o vedovi e pari a 230 euro per le coppie sposate o conviventi soggette a tassazione congiunta. Il credito d'imposta è utilizzabile a scomputo dell'imposta sui redditi dovuta per l'anno in cui i redditi distribuiti sono stati percepiti ed è rimborsabile se il suo ammontare eccede l'imposta dovuta.
L'insieme di questi meccanismi, che non si applica ai contribuenti che hanno optato per l'imposta sostitutiva del 18%, ha lo scopo di attenuare la doppia imposizione economica di proventi che sono già stati tassati una prima volta in capo alla società.

Situazione futura
L'intervento prevede la soppressione del credito d'imposta sui dividendi a partire dal periodo d'imposta 2010, per due motivi. Prima di tutto, perché il meccanismo di fruizione, dato anche l'importo di modesta entità, si è rivelato, nei fatti, poco rispondente all'obiettivo che si intendeva perseguire mediante la sua istituzione, sia con riferimento ai percettori di redditi bassi che a quelli di redditi più alti. In secondo luogo, perché il credito d'imposta si sovrappone, sostanzialmente, ad altre disposizioni agevolative in favore delle persone fisiche che effettuano investimenti di capitale. Il credito d'imposta, infatti, non influenza l'investimento in azioni né dei percettori di redditi modesti (in quanto questi ultimi privilegiano altre forme di risparmio non tassate), né dei percettori di redditi più alti (in ragione dell'ammontare esiguo). Inoltre altre misure finalizzate a incoraggiare l'investimento nelle imprese sono suscettibili di influenzare le scelte di allocazione del risparmio. Si tratta, in particolare, dell'esenzione dei capital gains e dei dividendi percepiti nel quadro di un piano di risparmio in azioni (Pes), e dei vantaggi fiscali concessi a fronte di investimenti nelle Pmi.

Abolizione della franchigia nella tassazione delle plusvalenze mobiliari

Situazione attuale
Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di valori mobiliari e di diritti societari  realizzate dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Francia e che agiscono nell'ambito della gestione del loro patrimonio privato, sono soggette all'imposta sui redditi con l'applicazione di un'aliquota forfetaria pari al 18%. Tuttavia, nel caso in cui l'ammontare delle cessioni effettuate dal "foyer fiscal" nel corso di un anno non supera una determinata soglia (fissata per il 2010 in 25.830 euro) le plusvalenze realizzate nel corso del medesimo anno, sono esenti da imposizione.
Sulle cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono dovuti, invece, i contributi previdenziali (12,1%) indipendentemente dall'ammontare delle cessioni complessivamente effettuate dal "foyer fiscal". La regola attuale, fondata sull'ammontare delle cessioni e non delle plusvalenze realizzate, non sempre è di immediata comprensione da parte dei contribuenti. Inoltre, applicandosi indipendentemente dal livello di reddito percepito, non rispetta il principio della capacità contributiva.

Situazione futura
Si propone di tassare le cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2011 prescindendo dal loro ammontare, anche per semplificare e allineare il regime fiscale e contributivo delle plusvalenze mobiliari delle persone fisiche. Conseguentemente il riporto delle minusvalenze realizzate sarebbe sempre possibile, qualunque sia l'ammontare delle cessioni, mentre attualmente c'è una distorsione nel caso in cui il mancato superamento di una determinata soglia renda esenti le relative cessioni.
L'introduzione della misura comporterebbe, inoltre, una semplificazione degli obblighi dichiarativi poiché le modalità di assoggettamento all'imposta sui redditi e ai contributi previdenziali sarebbero unificate e il follow-up delle minusvalenze da riportare negli anni successivi sarebbe più facilitato.

Modifiche al limite di deducibilità dei costi sui dividendi percepiti da società-madri 

Situazione attuale
Il regime "madre-figlie" permette di evitare la doppia imposizione economica dei dividendi provenienti da proventi già tassati. La società-madre, infatti, percepisce i dividendi distribuiti dalle sue filiali (di cui detiene almeno il 5% del capitale) in esenzione dall'imposta sulle società. Una quota parte delle spese e degli oneri, pari al 5% dell'ammontare dei dividendi percepiti, nel limite delle spese e degli oneri effettivamente sostenuti, viene presa in conto per il calcolo del risultato della società madre. Questa regola, prevista dall'articolo 145 del Code Général des Imp?ts (CGI), permette di neutralizzare la deduzione degli oneri afferenti ad un reddito esente.
I dividendi percepiti possono riguardare titoli iscritti nell'attivo di società che non hanno alcuna altra attività se non quella di detenere titoli. Di conseguenza, non avendo queste società che poche spese ed oneri, l'applicazione di un tetto massimo alla quota parte di tali costi ha per effetto di ridurre considerevolmente il loro ammontare.

Situazione futura
Il Governo propone di sopprimere il limite dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute applicato alla quota-parte delle spese ed oneri concernenti i dividendi percepiti dalle filiali da una società-madre, con ciò applicando alla fattispecie il medesimo trattamento delle plusvalenze derivanti da titoli di partecipazione.
La misura si tradurrebbe in maggiori entrate pari a 200 milioni di euro all'anno.

Riduzione del 10% della misura di talune agevolazioni fiscali
La riduzione del deficit pubblico passa anche attraverso la riduzione delle cosiddette "nicchie fiscali", cioè numerose agevolazioni e detrazioni previste a vario titolo, che ogni anno costano all'erario francese 75 miliardi di euro. A decorrere dall'anno d'imposta 2011, con riferimento agli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2011, il governo intende ridurre di dieci punti percentuali la misura (fissa e percentuale) di taluni crediti d'imposta e detrazioni (cfr tabella infra) per i quali era già stato introdotto un meccanismo di deducibilità/detraibilità ridotto (nel 2010 l'importo massimo complessivo per ciascun beneficiario è pari a 20.000 euro più l'8% del reddito imponibile). Il cd. coup de rabot (letteralmente "colpo di pialla") non riguarderà il credito d'imposta per investimenti nella locazione di case popolari, né le agevolazioni previste per l'assunzione di colf, badanti e baby sitter. È fatto salvo, inoltre, il diritto alla fruizione del riporto di crediti d'imposta e delle quote di detrazione maturate negli anni precedenti.


Le agevolazioni


Soppressione di taluni obblighi dichiarativi

Situazione attuale
Il sistema fiscale francese si basa sul principio della tassazione in base al foyer fiscal (il "nucleo fiscale") che consiste nell'assoggettare a tassazione unica l'insieme dei redditi realizzati dall'entità familiare che può essere composta da una persona sola (non coniugata, vedova, divorziata o separata) da una coppia coniugata (indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale), da persone (anche dello stesso sesso) legate da un unione di fatto regolata da un Pacs (patto civile di solidarietà) e da tutte le persone che sono fiscalmente a loro carico. Le variazioni che possono intervenire nel corso del periodo d'imposta nella situazione del contribuente (matrimonio, separazione, divorzio o rottura del Pacs) comporta la costituzione di differenti foyers fiscaux e, conseguentemente, per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, la presentazione di più dichiarazioni dei redditi.
Ad esempio, in caso di matrimonio, ciascuno dei due contribuenti è imponibile personalmente per i redditi percepiti nel periodo che va dal 1° gennaio alla data del matrimonio (periodo d'imposizione disgiunta) ed entrambi sono imponibili congiuntamente in ragione dei redditi di cui dispongono nel periodo che va dalla data del matrimonio al 31 dicembre (periodo d'imposizione congiunta). Le stesse regole sono applicabili anche in caso di divorzio o separazione dei coniugi o dei partners di un Pacs (periodo di imposizione congiunta che va dal 1° gennaio alla data della separazione e periodo di imposizione disgiunta dalla data della separazione al 31 dicembre). Deriva una notevole difficoltà nella determinazione del reddito e dei carichi familiari e un aggravio degli obblighi dichiarativi, in quanto il contribuente-foyer fiscal è tenuto a presentare tre dichiarazioni dei redditi: due per il periodo in cui è soggetto ad imposizione disgiunta e una per il periodo di imposizione congiunta. 
Inoltre l'imposizione disgiunta tende ad attenuare la progressività dell'imposta in ragione della ripartizione del reddito annuo su due periodi di imposizione distinti.

Situazione futura
Per ristabilire il principio della progressività dell'imposta e semplificare gli obblighi dichiarativi, si propone di modificare le regole di tassazione dei foyers-fiscaux che subiscono variazioni nel corso del periodo d'imposta. In caso di matrimonio o di Pacs, i congiunti saranno tenuti alla presentazione di una sola dichiarazione dei redditi, salvo opzione per la tassazione disgiunta. In caso di separazione, divorzio o rottura del Pacs, i contribuenti dovranno presentare due dichiarazioni separate. Nell'anno in cui si verifica la variazione, la situazione fiscale del foyer-fiscal sarà stabilita al 31 dicembre dell'anno d'imposta. I carichi di famiglia resteranno determinati al 1° gennaio dell'anno d'imposta ovvero al 31 dicembre se sono aumentati.
Si prevede che saranno presentate un milione di dichiarazioni dei redditi in meno.


Francia: varato per il 2011 il progetto di legge finanziaria (2) 

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