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Frodi Iva: esteso al 2022
il reverse charge settoriale

Adottata la proposta della Commissione europea sul rinvio dei meccanismi di inversione contabile e reazione rapida

reverse  charge
Gli Stati membri potranno usufruire del reverse charge settoriale e del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism o Qrm) fino al 30 giugno 2022. Lo prevede la proposta della Commissione Europea del 25 maggio, relativa alla proroga dell’applicazione del reverse charge alla cessione di determinati beni e alla prestazione di specifici servizi a rischio frodi. La proposta include anche la proroga per il meccanismo di reazione rapida contro le frodi Iva.

La modifica della direttiva Iva
Lo scorso 25 maggio la Commissione Europea ha presentato una proposta in materia di Iva relativa al periodo di applicazione del meccanismo opzionale dell'inversione contabile e del meccanismo di reazione alle frodi. L’obiettivo della proposta che modifica la direttiva Iva del 28 novembre 2006 è, da un lato, prorogare la possibilità per gli Stati membri di applicare il meccanismo dell’inversione contabile con lo scopo di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi incluse nell’articolo 199 bis della direttiva Iva e, dall’altro lato, estendere l’opportunità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida (Qrm).
Le due misure hanno una durata limitata nel tempo poiché scadono il 31 dicembre 2018 e il rinvio fino al 30 giugno 2022 consente agli Stati membri di poter ancora usufruire di uno strumento efficace ed efficiente per la lotta alle frodi in materia di Iva.
In particolare, la direttiva Iva all’articolo 199 bis consente agli Stati membri di avvalersi facoltativamente del meccanismo dell’inversione contabile per il pagamento dell’Iva su cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, in particolare la frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente. Questa frode si verifica quando un operatore acquista beni trasportati o spediti da un altro Stato membro in esenzione dall’Iva e li rivende addebitando l’imposta nella fattura al cliente. Dopo aver percepito l’importo dell’Iva dal cliente, l’operatore scompare prima di versare l’imposta dovuta alle autorità fiscali. Nel contempo il cliente, agendo o meno in buona fede, può detrarre l’Iva versata al fornitore nella propria dichiarazione Iva.  
Il Qrm, all’articolo 199 ter della direttiva Iva, rappresenta una misura eccezionale che consente agli Stati membri di introdurre rapidamente un meccanismo dell’inversione contabile temporaneo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei settori in cui si manifesta una frode improvvisa e massiccia e che non sono elencati all’articolo 199 bis della direttiva Iva.
 
La reason why della proroga
Per affrontare le frodi in materia di Iva in modo più deciso, la Commissione ha presentato una proposta contenente alcune disposizioni dettagliate per l’attuazione del regime definitivo relativo alle cessioni di beni fra imprese (business to business) all’interno dell’Unione (seconda tappa del piano d’azione per un sistema dell’Iva definitivo del 7 aprile 2016).  Queste disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2022, costituiscono una reazione fondamentale alla frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente. Infatti, un operatore non può più acquisire beni, trasportati o spediti da un altro Stato membro, in esenzione dall’imposta, che costituisce la base della frode poiché l’Iva è effettivamente addebitata sulle cessioni e le prestazioni intra-UE.
Emerge, quindi, come le misure incluse negli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva Iva si siano dimostrate utili come misure temporanee e mirate, ma la loro scadenza al 31 dicembre 2018 potrebbe privare gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode. Risulta, dunque, appropriato prorogare le misure incluse negli articoli 199 bis e 199 ter fino al 30 giugno 2022, data alla quale dovrebbe entrare in vigore il regime definitivo delle cessioni B2B di beni all’interno della Ue.
 
La durata di applicazione del reverse charge
Secondo l’articolo 199 bis della direttiva Iva, gli Stati membri possono applicare il meccanismo dell’inversione contabile per un periodo minimo di due anni. Il requisito di un periodo minimo di due anni per l’applicazione della misura si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo dell’inversione contabile nel corso del 2017 per contrastare nuovi casi di frodi in materia di Iva individuati nelle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi inclusi nell’elenco dell’articolo 199 bis. Gli Stati membri interessati alla fine hanno dovuto presentare una richiesta di deroga in base all’articolo 395 della direttiva Iva e, secondo la procedura indicata nello stesso, con la conseguenza di ritardare la reazione al problema delle frodi. Di conseguenza, la Commissione propone di sopprimere il requisito del periodo minimo di due anni dalla disposizione.
 
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